L.R. 29 maggio 1980, n. 64 (1).

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11. Strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

 

L'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, č abrogato.

 (2).

 

(2) Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, L.R. 28 gennaio 1974, n. 11.

 

 

Art. 2

 

All'art. 19, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, l'importo di lire 345 milioni č sostituito con l'importo di lire 325 milioni ed č soppresso il periodo: «28 gennaio 1974, n. 11: garanzie fidejussorie per le strutture dell'infanzia, lire 20 milioni».

Il totale di L. 345.000.000 č sostituito con il totale di lire 325.000.000.

 

 

Art. 3

 

Per la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, č autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 20.000.000 a conto del bilancio 1980, con imputazione al cap. 6690.

Pari importo sarą iscritto nello stesso capitolo dei bilanci degli esercizi dal 1981 al 1999.

 

 

Art. 4

 

 (3).

 

 

 

(3) Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.