L.R.
29 maggio 1980, n. 64 (1).
Modifica
della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11. Strutture edilizie per la prima e
la seconda infanzia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 giugno 1980, n. 35, edizione straordinaria.
Art.
1
L'art.
9 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, č abrogato.
(2).
(2)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, L.R. 28 gennaio 1974, n. 11.
Art.
2
All'art.
19, primo comma, della legge regionale 18 marzo 1980, n. 17, l'importo di lire
345 milioni č sostituito con l'importo di lire 325 milioni ed č soppresso il
periodo: «28 gennaio 1974, n. 11: garanzie fidejussorie per le strutture
dell'infanzia, lire 20 milioni».
Il
totale di L. 345.000.000 č sostituito con il totale di lire 325.000.000.
Art.
3
Per
la corresponsione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 2 della
legge regionale 28 gennaio 1974, n. 11, č autorizzato l'ulteriore limite di
impegno di L. 20.000.000 a conto del bilancio 1980, con imputazione al cap.
6690.
Pari
importo sarą iscritto nello stesso capitolo dei bilanci degli esercizi dal 1981
al 1999.
Art.
4
(3).
(3)
Il presente articolo, che si omette, apporta variazioni al bilancio di
previsione per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.