L.R. 14 agosto 1980, n. 65 (1).

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 25 maggio 1980, n. 50 contenente norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 1980, n. 48.

 

 

Art. 1

Proroga dei termini.

 

All'art. 3, primo comma, le parole «Entro quattro mesi» sono sostituite come segue «Entro sette mesi».

All'art. 5, ultima parte, le parole «entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 ottobre 1980».

L'art. 26 è abrogato.

 

 

Art. 2

Interpretazione autentica.

 

Le domande di cui all'art. 14 e la documentazione ad esse allegata, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1980.

 

 

Art. 3

Elevazione dell'anticipazione del contributo per lavori di pronto intervento.

 

Le parole «5 milioni» di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, sono sostituite dalle parole «15 milioni».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.