L.R.
14 agosto 1980, n. 65 (1).
Proroga
dei termini previsti dalla legge regionale 25 maggio 1980, n. 50 contenente
norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 1980, n. 48.
Art.
1
Proroga
dei termini.
All'art.
3, primo comma, le parole «Entro quattro mesi» sono sostituite come segue
«Entro sette mesi».
All'art.
5, ultima parte, le parole «entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro
e non oltre il 31 ottobre 1980».
L'art.
26 è abrogato.
Art.
2
Interpretazione
autentica.
Le
domande di cui all'art. 14 e la documentazione ad esse allegata, ai sensi del terzo
comma dell'art. 8, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre
1980.
Art.
3
Elevazione
dell'anticipazione del contributo per lavori di pronto intervento.
Le
parole «5 milioni» di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 50, sono sostituite dalle parole «15 milioni».
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.