L.R.
28 ottobre 1980, n. 66 (1).
Autorizzazione
alla prosecuzione dei collegamenti automobilistici da parte della soc. MUA dal
1° ottobre al 31 dicembre 1980 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 29 ottobre 1980, n. 61.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. s), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
autorizzata la spesa di lire 320.000.000, a titolo di corrispettivo per la
prosecuzione, dal 1° ottobre 1980 fino al 31 dicembre 1980, da parte della
Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine, delle sottoindicate autolinee, con i
percorsi, i programmi di esercizio, gli orari e le tariffe riferiti all'anno
1979:
1.
- Città di Castello-Umbertide-Perugia con deviazione per Morleschio, Civitella
Benazzone, Villa Pitignano;
2.
- Marsciano-Papiano-Perugia;
3.
- Terni-Massa Martana-Perugia;
4.
- Todi-Cesi-Terni;
5.
- Montecastrilli-Terni (Polymer);
6.
- Sangemini-Gabelletta-Terni;
7.
- Acqualoreto-Terni con deviazione per Castel dell'Aquila;
8.
- Portaria-Cesi-Terni.
Alla
Società di cui al comma precedente, per la gestione delle suddette autolinee,
viene corrisposto un importo per autobus/Km. pari alla differenza tra lire 979
e gli ulteriori corrispondenti, rivalutabile nella misura percentuale
dell'incidenza derivante dagli eventuali aumenti del costo del carburante e dei
nuovi punti di contingenza sulle paghe del personale adibito ai servizi di
trasporto.
Per
l'effettuazione di detti servizi viene riconosciuta una percorrenza complessiva
non superiore a Km. 329.000.
L'importo
di cui al primo comma viene corrisposto con le modalità di cui al comma secondo
e terzo dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1980, n. 23] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[L'onere
di cui a] precedente articolo è imputato al cap. n. 3125 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1980, la cui denominazione è così
modificata:
«Corrispettivo
alla Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine per lo svolgimento dei servizi
automobilistici».
Ad
esso si fa fronte con l'apposito stanziamento iscritto nel fondo globale del
capitolo n. 6120, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in
corso.
(4).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] (5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. s), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.