L.R.
11 novembre 1980, n. 69 (1).
Piano
di attività di formazione professionale 1980-1981. Proroga termini. Legge
regionale 25 agosto 1978, n. 47 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1980, n. 64.
(2)
La L.R. 25 agosto 1978, n. 47 è stata abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, che ha anche abrogato tutte le norme regionali concernenti le
attività di formazione professionale, con essa incompatibili.
Art.
1
I
termini stabiliti dagli articoli 7, secondo comma e 8, secondo comma, della
legge regionale n. 47 del 25 agosto 1978 sono prorogati per l'anno 1980,
rispettivamente, al 16 settembre ed al 30 ottobre (3).
(3)
La L.R. 25 agosto 1978, n. 47 è stata abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, che ha anche abrogato tutte le norme regionali concernenti le
attività di formazione professionale, con essa incompatibili.
Art.
2
La
gestione dei corsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 18 della legge
regionale 25 agosto 1978, n. 47, per l'anno formativo 1980-1981, può essere affidata:
1)
alle province ed ai comuni;
2)
agli enti di cui al quarto comma dell'art. 7 della stessa legge regionale n. 47
del 1978.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione (4).
(4)
La L.R. 25 agosto 1978, n. 47 è stata abrogata dall'art. 28, L.R. 21 ottobre
1981, n. 69, che ha anche abrogato tutte le norme regionali concernenti le
attività di formazione professionale, con essa incompatibili.