L.R.
11 novembre 1980, n. 70 (1).
Prime
provvidenze per lo sviluppo e la rinascita delle attività produttive nei comuni
della Valnerina.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 novembre 1980, n. 64.
TITOLO
I
Finalità
della legge
Art.
1
Interventi
per la rinascita e lo sviluppo.
Per
favorire lo sviluppo e la rinascita delle attività economiche nelle zone dei
comuni della Valnerina, colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e
successivi, salvo quanto disposto dalle leggi statali e regionali concernenti
il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati, la Regione
dell'Umbria, in attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, disciplina
ulteriori interventi volti a consentire l'ampliamento e l'ammodernamento delle
imprese operanti nei settori produttivi, con particolare riguardo a quelli
dell'artigianato, del turismo, del commercio e dell'agricoltura, nonché a
favorire l'avvio di nuove iniziative.
TITOLO
II
Provvidenze
a favore delle attività produttive extragricole
Art.
2
Provvidenze
a favore delle imprese operanti nei settori dell'artigianato, del turismo e del
commercio.
A
favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti nei settori
dell'artigianato, del turismo e del commercio nei comuni compresi nella
Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, sono disposte le
seguenti provvidenze:
a)
contributi in conto capitale per il finanziamento di programmi di intervento
relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali,
ivi compreso l'acquisto delle attrezzature;
b)
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di esercizio
per l'acquisto delle materie prime o di quant'altro necessario per la normale
gestione aziendale.
Art.
3
Contributi
in conto capitale.
Il
contributo in conto capitale di cui alla precedente lett. a) dell'art. 2 è pari
al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti il cui
importo non superi lire 100 milioni e pari al 15 per cento per l'importo
eccedente.
Il
contributo per l'importo eccedente può essere aumentato fino al 30 per cento
per investimenti nel settore turistico.
I
programmi di investimento devono essere conformi alle indicazioni contenute nei
piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50 concernente:
«Norme sulle procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione
dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite», nonché gli
eventuali piani di recupero predisposti dai Comuni ai sensi degli articoli 11 e
seguenti della stessa legge.
Il
contributo è erogato con le seguenti modalità:
-
quanto al 50 per cento all'atto dell'inizio dei lavori;
-
quanto al restante 50 per cento all'atto dell'ultimazione dei lavori.
Art.
4
Concorso
nel pagamento degli interessi.
Per
le operazioni di credito di esercizio di cui alla lett. b) dell'art. 2 il tasso
di interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie è fissato nella
misura stabilita dallo Stato per l'attuazione delle provvidenze previste agli
artt. 7 e 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115 e la misura del prestito massimo
concedibile
non
deve eccedere l'importo di lire 20 milioni, elevabile fino a lire 40 milioni
per le cooperative e i consorzi.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti di credito.
Nella
convenzione dovrà essere previsto tra l'altro:
a)
la misura globale del tasso di interesse che non potrà essere superiore a
quello fissato per i vari settori dal Ministero del tesoro;
b)
le modalità di erogazione dei prestiti concessi;
c)
le modalità di pagamento dei ratei da parte dei beneficiari dei prestiti, il
cui rimborso non potrà avere inizio prima che siano scaduti sei mesi dalla
effettiva erogazione, e la durata di ogni singola operazione di prestito che
non potrà superare i 24 mesi dalla scadenza del termine fissato per il rimborso
della prima rata;
d)
le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione per le perdite che gli
Istituti di credito dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle
procedure di riscossione coattiva;
e)
le modalità e la misura massima del rischio da coprire, in relazione al mancato
rientro, parziale o totale, del prestito accordato.
Art.
5
Progetto
per la valorizzazione turistica della Valnerina.
Per
il completamento e l'integrazione del progetto per la valorizzazione turistica
della Valnerina di cui all'art. 1 lett. b), della legge regionale 22 giugno
1979, n. 32, è disposto un finanziamento aggiuntivo di lire un miliardo.
Art.
6
Integrazione
stanziamenti previsti dalla legge regionale 11 maggio 1979, n. 22.
Per
l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 11 maggio 1979, n.
22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni a favore della Comunità
montana della Valnerina, dei Comuni che ne fanno parte e del Comune di
Ferentillo.
Art.
7
Delega
di funzioni.
Le
funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 sono delegate alle
Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni per i territori di propria
competenza.
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale,
la quale provvede anche a disciplinare modalità e termini per la presentazione
delle domande.
Le
domande per l'ottenimento delle provvidenze disposte in materia di artigianato
e commercio debbono essere presentate ai Comuni competenti per territorio. Le
domande relative alle provvidenze in materia di turismo debbono essere
presentate alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo competenti per territorio.
Gli
Enti di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla presentazione delle
domande provvedono a trasmetterle, munite di parere, alle Amministrazioni
provinciali competenti.
Art.
8
Fondo
speciale alla Sviluppumbria.
Salvo
quanto disposto dagli articoli precedenti, è attribuito alla Sviluppumbria -
Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria S.p.A. - un fondo
speciale di lire 4 miliardi per l'acquisizione di aree e per la esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi all'interno delle zone
destinate ad insediamenti produttivi, nonché per interventi straordinari volti
a favorire nuove iniziative produttive, nei comuni ricompresi nell'ambito della
Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.
Gli
interventi devono essere realizzati in conformità dei piani di cui agli artt. 3
e 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle
procedure per l'accertamento dei danni conseguenti agli eventi sismici del 19
settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di programmazione dei relativi
interventi
a favore delle popolazioni colpite», d'intesa con la Comunità montana della
Valnerina e con il Comune di Ferentillo.
Alla
Sviluppumbria è attribuito un finanziamento di lire 300 milioni per il pagamento
delle spese sostenute per opere di primo intervento, effettuate a seguito dei
terremoti del 19 settembre 1979 e seguenti.
TITOLO
III
Provvidenze
a favore delle attività produttive in agricoltura
Art.
9
Provvidenze
a favore dell'agricoltura.
A
favore delle aziende agricole operanti nel territorio della Comunità montana
della Valnerina e del Comune di Ferentillo sono concessi contributi in conto
capitale e contributi nel pagamento degli interessi sulle seguenti iniziative:
a)
acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli;
b)
realizzazione di opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli,
di recinzione e di opere di viabilità e di provviste di acqua;
c)
potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche, con particolare
priorità per le iniziative promosse al fine del risanamento igienico-sanitario
dei centri abitati;
d)
iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici
della Valnerina e per lo sviluppo dell'acquicoltura;
e)
costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di trasformazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
f)
interventi di sostegno a favore di organismi cooperativi in agricoltura sulle
spese di gestione;
g)
altri interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
Per
gli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano i criteri
vigenti nella Regione dell'Umbria.
Tutte
le provvidenze, comprese quelle riconducibili agli interventi di cui alla legge
25 maggio 1970, n. 364, sono connessi con priorità, alle imprese
diretto-coltivatrici singole od associate.
Alle
provvidenze previste al presente articolo sono ammesse, su richiesta degli
interessati, anche le pratiche relative agli interventi di cui al primo comma,
presentate successivamente alla data del 19 settembre 1979 e non ancora
definite con l'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere o degli
acquisti.
Art.
10
Misura
dei contributi in conto capitale.
I
contributi in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile sono concessi
fino alla misura del:
-
70 per cento a favore di cooperative agricole;
-
60 per cento a favore di aziende diretto-coltivatrici;
-
40 per cento a favore di altri tipi di impresa agricola.
Per
gli interventi previsti dalla lett. a) dell'art. 9 la misura del contributo è
elevata rispettivamente al 75 per cento, al 65 per cento e al 45 per cento.
Per
lo stesso intervento potranno essere altresì concessi contributi nel pagamento
degli interessi sui mutui e prestiti contratti dagli imprenditori per la parte
di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
Art.
11
Integrazione
stanziamenti previsti dalla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30 e dalla legge
regionale 28 giugno 1978, n. 27.
Per
l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 giugno 1973, n. 30
e alla legge regionale 28 giugno 1978, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 500 milioni a favore delle aziende agricole operanti nei comuni
ricompresi nella Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo.
Art.
12
Concorso
nel pagamento degli interessi.
Il
concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui
integrativi concessi ai sensi del precedente articolo 10 è pari alla differenza
tra le rate calcolate ai tassi globali vigenti per le operazioni di credito
agrario di esercizio e di miglioramento, fissati, ai sensi dell'art. 34 della
legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, con
decreto interministeriale e le stesse rate calcolate ai tassi di interesse
minimi a carico dei beneficiari, vigenti ai sensi del terzo comma dell'art. 109
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ai
prestiti e mutui suddetti si applicano le disposizioni in materia di intervento
del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli
Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario, ovvero ad
utilizzare le convenzioni già operanti in attuazione di altre leggi.
Nella
convenzione potrà essere prevista la corresponsione anticipata agli Istituti di
credito degli oneri a carico della Regione per l'ammortamento dei mutui.
Art.
13
Progetto
azienda trainante della Valnerina.
Integrazione
e finanziamento. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento dei
costi relativi alla realizzazione delle opere previste nel progetto: «Azienda
trainante della Valnerina» di cui al bilancio pluriennale 1979-1981, ad
integrazione del finanziamento ivi previsto, è stanziata la somma di lire 500
milioni.
Art.
14
Contributo
straordinario al Consorzio di bonifica montana del fiume Corno.
Per
sopperire al mancato introito della contribuenza sospesa per effetto del
disposto di cui al terzo comma dell'art. 3 del D.L. 16 ottobre 1979, n. 494,
convertito nella legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno
per i maggiori oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in
conseguenza
degli
eventi sismici, è concessa a favore del Consorzio di bonifica montana del fiume
Corno con sede in Norcia il contributo straordinario di lire 120 milioni, per
l'anno 1980.
Tale
contributo è erogato con delibera della Giunta regionale.
Art.
15
Delega
di funzioni - Criteri di indirizzo.
Le
funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 9 e 10 sono delegate alla
Comunità montana della Valnerina e al Comune di Ferentillo per i territori di
rispettiva competenza.
Nell'esercizio
delle funzioni delegate e per l'attuazione dei relativi interventi gli Enti di
cui al primo comma si avvalgono dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria.
Gli
Enti delegati sono tenuti a presentare alla Regione dell'Umbria il rendiconto
finanziario sulle operazioni effettuate alla scadenza di ciascun anno
finanziario.
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.
TITOLO
IV
Norme
finali
Art.
16
Divieto
di cumulo delle provvidenze.
Le
provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili, per lo stesso
intervento, con quelle previste da altre leggi salvo per la parte di
investimento non coperta.
Art.
17
Ripartizione
degli stanziamenti.
Gli
stanziamenti previsti per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 2,
3, 4, 9, 10 e 11 della presente legge sono ripartiti nella misura del 5 per
cento a favore del Comune di Ferentillo e per il restante 95 per cento a favore
della Comunità montana della Valnerina.
Art.
18
Norma
transitoria.
Sino
all'approvazione dei piani di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 50, concernente: «Norme sulle procedure per l'accertamento dei
danni conseguenti agli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e
sugli strumenti di programmazione dei relativi interventi a favore delle
popolazioni colpite le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte nel
rispetto degli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Art.
19
Norma
finanziaria.
Per
gli interventi previsti all'art. 2, lett. a) della presente legge è autorizzata
per l'anno 1980, la spesa di lire 4.000 milioni in termini di competenza e di
lire 2.720 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9547 (tit. 2 -
sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione
denominato: «Contributi in conto capitale a favore delle imprese singole,
associate o consorziate operanti in Valnerina nei settori dell'artigianato, del
turismo e del commercio, per il finanziamento di programmi di investimento
relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di strutture aziendali,
ivi compreso l'acquisto delle attrezzature».
Per
gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), della presente legge è autorizzata
per l'anno 1980, la spesa di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di
lire 680 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 9546 (tit. 2 - sez.
10 - rubr. 48 - cat. 3 - Tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione,
denominato: «Concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito
di esercizio a favore delle imprese singole, associate o consorziate operanti
in Valnerina nei settori dell'artigianato, del turismo e del commercio, per
l'acquisto delle materie prime e di quant'altro necessario per la normale
gestione aziendale».
La
spesa prevista al precedente art. 5 è iscritta, per lire 1 miliardo in termini
di competenza e per lire 680 milioni in termini di cassa, al cap. 9282 (tit. 2
- sez. 10 - rubr. 46 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 21) di nuova istituzione
denominato: «Spese per il completamento e l'integrazione del progetto per la
valorizzazione
turistica della Valnerina di cui all'art. 1, lett. b), della legge regionale 22
giugno 1979, n. 32».
La
spesa prevista dall'art. 6 della presente legge è iscritta, per lire 500
milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al
cap. 9548 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 20), di
nuova istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale per l'acquisto o
l'attrezzatura di aree da destinare ad insediamenti produttivi in Valnerina».
La
spesa per le finalità di cui al precedente art. 8 è iscritta, per lire 4.000
milioni in termini di competenza e per lire 2.720 milioni in termini di cassa,
al cap. 9506 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 20),
di nuova istituzione nel bilancio 1980, denominato: «Conferimento fondo
speciale alla Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria per
l'acquisizione di aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria da realizzare nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, nonché
per interventi straordinari a favorire nuove iniziative produttive in
Valnerina».
La
spesa di lire 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 8, terzo comma, è
iscritta in termini di competenza e di cassa, al cap. 9507, di nuova
istituzione nel bilancio 1980 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 categ. 3 - tipo 1-1
- settore 20) denominato: «Contributo alla società regionale per lo sviluppo
economico dell'Umbria nelle spese sostenute per opere di primo intervento
eseguite in seguito ai terremoti del 19 settembre 1979 e successivi».
Per
gli interventi previsti all'art. 9 della presente legge è autorizzata, per
l'anno 1980, la spesa di lire 8 miliardi di cui lire 5.200 milioni in termini
di competenza e lire 3.550.750.000 in termini di cassa con iscrizione al cap.
8141 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - categ. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova
istituzione, denominato: «Contributi in conto capitale a favore delle aziende
agricole operanti in Valnerina per acquisto di bestiame, di macchine e di
attrezzi agricoli, per opere di impianto e miglioramento di pascoli e prati
pascoli, di recinzioni, di viabilità e provviste di acqua, per potenziamento e
adeguamento delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodotti
tipici della Valnerina e per l'acquicoltura; per la costruzione, ampliamento e
ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e
commercializzazione di prodotti agricoli; lire 2.800 milioni in termini di
competenza e lire 1.900 milioni in termini di cassa con iscrizione al cap. 8142
(tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova
istituzione, denominato: «Contributi una tantum nel pagamento degli interessi
sui mutui e prestiti a favore delle aziende agricole operanti in Valnerina e
nel comune di Ferentillo per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi
agricoli; per opera di impianto e miglioramento di pascoli e prati pascoli; di
recinzione, di viabilità e provviste di acqua; per potenziamento e adeguamento
delle strutture zootecniche; per la valorizzazione dei prodotti tipici della
Valnerina; per la costruzione, ampliamento e ammodernamento di impianti di
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli».
La
spesa prevista dall'art. 13 della presente legge è iscritta per lire 500
milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al
cap. 8143 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova
istituzione, denominato: «Contributo in conto capitale per gli interventi
diretti alla realizzazione del progetto relativo all'Azienda trainante della
Valnerina».
Per
il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di
cui all'art. 15 è autorizzata, per l'anno 1980, sia in termini di competenza
che di cassa, la spesa di lire 100 milioni con iscrizione al cap. 3886 (tit. 1
- sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova istituzione,
denominato: «Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega
in materia di provvidenze a favore dell'agricoltura nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».
Per
il rimborso delle spese di funzionamento connesse all'esercizio della delega di
cui all'art. 7 è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 100.000.000 in
termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5626 (tit. 1 - sez. 10
- rubr. 48 - categ. 5 - tipo 1-1 - settore 20), di nuova istituzione,
denominato: «Rimborso degli oneri di funzionamento per l'esercizio della delega
in materia di provvidenze a favore dell'artigianato, del turismo e del commercio
nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi».
La
spesa per le finalità di cui al precedente art. 11 è iscritta per lire 500
milioni in termini di competenza e per lire 340 milioni in termini di cassa al
cap. 8001 (tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - titolo 1-1 - settore 10) di
nuova istituzione sul bilancio 1980, denominato: «Concorso della Regione sui
prestiti agrari agevolati a favore degli operatori agricoli operanti in
Valnerina».
La
spesa prevista all'art. 14 della presente legge è iscritta per lire 120 milioni
in termini di competenza e per lire 80 milioni in termini di cassa al cap. 7825
(tit. 2 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 3 - tipo 1-1 - settore 10) di nuova
istituzione nel bilancio 1980, denominato: «Contributo straordinario a favore
del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno per sopperire al mancato
introito della contribuenza sospesa per effetto del disposto di cui al terzo
comma dell'art. 3 del decreto-legge 16 ottobre 1979, n. 494, convertito nella
legge 14 dicembre 1979, n. 623, nonché a titolo di sostegno per i maggiori
oneri derivanti dall'attività svolta e da svolgere in conseguenza degli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi.
È
istituito un fondo di lire 300.000.000 per il rilascio di garanzie regionali
per le operazioni di credito di esercizio di cui all'art. 2 lett. b), della
presente legge, con iscrizione in aumento del cap. 6045 del bilancio per
l'esercizio 1980.
Per
gli anni 1981 e 1982 le spese per gli interventi previsti dalla presente legge
saranno stabilite con la legge di bilancio a norma dell'art. 5 della vigente
legge regionale di contabilità.
Gli
oneri derivanti dalle operazioni di credito di esercizio già disposte ai sensi
delle norme contenute nel titolo I della legge regionale 24 agosto 1976, n. 35,
a favore delle aziende artigiane operanti in Valnerina successivamente alla
data del 19 settembre 1979, faranno carico al cap. 9546 istituito con la
presente legge.
I
fondi di cui al precedente art. 17 saranno messi a disposizione degli enti
delegati tramite apposite aperture di credito presso la tesoreria regionale, da
utilizzare per i pagamenti di volta in volta disposti dagli enti stessi.
Art.
20
Ulteriore
finanziamento di interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n.
50.
Per
l'anno 1980 sono disposti i seguenti ulteriori stanziamenti di competenza e di
cassa per interventi previsti dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 50,
recante: «Norme sulle procedure per accertamento dei danni conseguenti agli
eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi e sugli strumenti di
programmazione dei relativi interventi a favore delle popolazioni colpite»:
-
lire 1.750.000.000 per le spese di pronto intervento di cui all'art. 20 (cap.
2846);
-
lire 650.000.000 per le spese di pronto intervento previste all'art. 23 (cap.
8545);
-
lire 300.000.000 per gli oneri di delega e per contributi ai comuni per
l'istruttoria delle domande, come previsto agli artt. 15 e 21 (cap. 5875);
-
lire 200.000.000 per la formazione della cartografia per i piani di cui
all'art. 12 (cap. 5806).
Art.
21
Variazioni
al bilancio 1980.
(2).
L'onere
complessivo di lire 23.320.000.000 è finanziato con quota del contributo
statale per il 1980 di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115.
(2)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17.