L.R. 10 dicembre 1980, n. 72 (1).

Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 dicembre 1980, n. 72.

 

 

Art. 1

Istituzione.

 

È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico-consultivo e di proposta nei confronti della Regione, degli organi del Servizio sanitario regionale e delle altre amministrazioni pubbliche attinenti alla sanità pubblica (2).

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico-consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:

1) Consigli provinciali di sanità;

2) Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

3) Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

4) Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano;

5) Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici (3).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.

 

 

Art. 2

Compiti.

 

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità:

1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamento;

2) esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organismi di cui all'articolo 1, ivi compresa la verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti delle opere igieniche (4);

3) fornisce alla Giunta regionale la consulenza tecnica espressamente richiesta;

4) formula proposte alla Giunta regionale in materie attinenti la tutela della salute.

Tra i compiti del Consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la consulenza relativa:

-  (5).

- alla verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti di opere igieniche (6).

 

(4) Punto così sostituito dall'art. 38, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

(5) Abrogato dall'articolo unico, L.R. 27 dicembre 1983, n. 50.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6, come modificato dall'articolo unico, L.R. 27 dicembre 1983, n. 50.

 

 

Art. 3

 

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità è nominato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è composto da:

a) 21 operatori responsabili dei presidi e servizi sanitari delle ULSS, di cui almeno 4 responsabili di laboratorio del LESP, almeno 3 dei servizi di psichiatria e tutela della salute mentale e almeno 3 dei servizi socio-assistenziali;

b) 20 esperti nelle materie di competenza del Consiglio tecnico, di regola docenti universitari, tra cui un esperto meteorologo;

c) 6 funzionari regionali scelti tra i responsabili degli uffici o settori attinenti alla tutela della salute;

d) un rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando territoriale in cui è compresa la Regione.

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati (7).

 

(7) Articolo prima sostituito dall'art. 3, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6, poi modificato dall'art. 63, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 ed infine così sostituito dall'art. 38, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 4

Organizzazione.

 

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.

Il numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del Consiglio a ciascuna di esse sono fissate all'inizio di ogni triennio dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del piano sanitario regionale.

La Giunta regionale può costituire all'interno del Consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico - sanitari, fissandone la composizione e la durata.

Le funzioni di segreteria del Consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla Giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il Presidente della Giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:

- la sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità che assume le funzioni già svolte dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, allorché espleta dette funzioni è integrata con:

a) il provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato;

b) l'ispettore di zona e il comandante del corpo dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;

c) il capo dell'ispettorato della motorizzazione del capoluogo di regione;

d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, o un suo delegato;

- la sezione che assume le funzioni delle commissioni tecniche-permanenti per i gas tossici, allorché espleta dette funzioni è integrata con il questore e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti;

- per l'esercizio delle funzioni già svolte dal Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze:

a) un funzionario del Ministero della sanità;

b) un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;

c) un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

d) il presidente del Tribunale per i minorenni;

e) i presidenti delle sezioni civili specializzate di cui all'articolo 101 della L. n. 685 del 1975 (8).

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare:

a) un rappresentante per ogni provincia dell'AVIS, se regolarmente costituita e funzionante;

b) un rappresentante per ognuna delle altre associazioni di donatori esistenti nella regione, se regolarmente costituite con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità, di cui almeno due terzi donatori attivi.

I rappresentanti di cui al comma precedente sono chiamati ad integrare la sezione che assume le funzioni di pertinenza delle commissioni provinciali per la disciplina e lo svolgimento della trasfusione del sangue umano, allorché eserciti dette funzioni.

All'inizio di ogni triennio il Consiglio tecnico provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente, e le singole sezioni provvedono a loro volta a nominare un presidente ed un vice presidente (9).

 

(8) Paragrafo aggiunto dall'art. 63, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.

 

 

Art. 5

Funzionamento.

 

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno nei mesi di aprile ed ottobre, in sessione straordinaria su decisione del presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Le sezioni si riuniscono in dipendenza delle esigenze della propria attività su convocazione del proprio presidente o del presidente del Consiglio tecnico ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio tecnico di sanità e delle sue sezioni è necessaria la presenza della metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti non di diritto che non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con pronuncia del Presidente della Giunta regionale.

In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti si provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni.

L'attività del Consiglio tecnico è disciplinata da un regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti (10).

 (11).

 

(10) Comma così sostituito dall'art. 38, comma 5, lett. a), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 5, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6 e poi abrogato dall'art. 38, comma 5, lett. b), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

 

 

Art. 6

Indennità e finanziamento.

 

Ai componenti del Consiglio tecnico regionale per la sanità estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali, dall'art. 34 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48 (12).

All'onere relativo previsto in L. 20.000.000 annue si farà fronte mediante imputazione al cap. 2265 del bilancio di previsione per l'anno 1980 denominato: «Fondo per l'assistenza sanitaria regionale».

 

 

 

(12) Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.