L.R.
10 dicembre 1980, n. 72 (1).
Istituzione
del Consiglio tecnico regionale per la sanità.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 dicembre 1980, n. 72.
Art.
1
Istituzione.
È
istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la
sanità, con funzioni di organo tecnico-consultivo e di proposta nei confronti
della Regione, degli organi del Servizio sanitario regionale e delle altre
amministrazioni pubbliche attinenti alla sanità pubblica (2).
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte
in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico-consultivi di livello
regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:
1)
Consigli provinciali di sanità;
2)
Commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti;
3)
Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;
4)
Commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della
trasfusione del sangue umano;
5)
Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici (3).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 38, comma 2, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.
Art.
2
Compiti.
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità:
1)
esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di
legge o di regolamento;
2)
esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organismi di cui all'articolo
1, ivi compresa la verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte
per i progetti delle opere igieniche (4);
3)
fornisce alla Giunta regionale la consulenza tecnica espressamente richiesta;
4)
formula proposte alla Giunta regionale in materie attinenti la tutela della
salute.
Tra
i compiti del Consiglio tecnico regionale per la sanità è compresa anche la
consulenza relativa:
- (5).
-
alla verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti
di opere igieniche (6).
(4)
Punto così sostituito dall'art. 38, comma 3, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
(5)
Abrogato dall'articolo unico, L.R. 27 dicembre 1983, n. 50.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6, come modificato
dall'articolo unico, L.R. 27 dicembre 1983, n. 50.
Art.
3
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità è nominato dalla Giunta regionale
previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o da un assessore
da lui delegato, ed è composto da:
a)
21 operatori responsabili dei presidi e servizi sanitari delle ULSS, di cui
almeno 4 responsabili di laboratorio del LESP, almeno 3 dei servizi di
psichiatria e tutela della salute mentale e almeno 3 dei servizi
socio-assistenziali;
b)
20 esperti nelle materie di competenza del Consiglio tecnico, di regola docenti
universitari, tra cui un esperto meteorologo;
c)
6 funzionari regionali scelti tra i responsabili degli uffici o settori
attinenti alla tutela della salute;
d)
un rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità
militare del Comando territoriale in cui è compresa la Regione.
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere confermati (7).
(7)
Articolo prima sostituito dall'art. 3, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6, poi
modificato dall'art. 63, L.R. 21 marzo 1985, n. 11 ed infine così sostituito
dall'art. 38, comma 4, L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
4
Organizzazione.
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la
trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere
deliberante sulle materie loro attribuite.
Il
numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del
Consiglio a ciascuna di esse sono fissate all'inizio di ogni triennio dalla
Giunta regionale, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del piano
sanitario regionale.
La
Giunta regionale può costituire all'interno del Consiglio tecnico speciali
commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico - sanitari,
fissandone la composizione e la durata.
Le
funzioni di segreteria del Consiglio tecnico regionale per la sanità e delle
sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla Giunta regionale.
Con
lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il Presidente della Giunta
regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:
-
la sezione del Consiglio tecnico regionale per la sanità che assume le funzioni
già svolte dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, allorché
espleta dette funzioni è integrata con:
a)
il provveditore regionale alle opere pubbliche, o un suo delegato;
b)
l'ispettore di zona e il comandante del corpo dei vigili del fuoco del
capoluogo di regione;
c)
il capo dell'ispettorato della motorizzazione del capoluogo di regione;
d)
il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del capoluogo di regione, o un suo delegato;
-
la sezione che assume le funzioni delle commissioni tecniche-permanenti per i
gas tossici, allorché espleta dette funzioni è integrata con il questore e il
comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti;
-
per l'esercizio delle funzioni già svolte dal Comitato regionale per la
prevenzione delle tossicodipendenze:
a)
un funzionario del Ministero della sanità;
b)
un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione;
c)
un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione
dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
d)
il presidente del Tribunale per i minorenni;
e)
i presidenti delle sezioni civili specializzate di cui all'articolo 101 della
L. n. 685 del 1975 (8).
Con
lo stesso provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, il
Presidente della Giunta regionale provvede a nominare:
a)
un rappresentante per ogni provincia dell'AVIS, se regolarmente costituita e
funzionante;
b)
un rappresentante per ognuna delle altre associazioni di donatori esistenti
nella regione, se regolarmente costituite con un numero di iscritti non
inferiore a 2000 unità, di cui almeno due terzi donatori attivi.
I
rappresentanti di cui al comma precedente sono chiamati ad integrare la sezione
che assume le funzioni di pertinenza delle commissioni provinciali per la
disciplina e lo svolgimento della trasfusione del sangue umano, allorché
eserciti dette funzioni.
All'inizio
di ogni triennio il Consiglio tecnico provvede ad eleggere un vice presidente
ed un vice presidente supplente, e le singole sezioni provvedono a loro volta a
nominare un presidente ed un vice presidente (9).
(8)
Paragrafo aggiunto dall'art. 63, L.R. 21 marzo 1985, n. 11.
(9)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.
Art.
5
Funzionamento.
Il
Consiglio tecnico regionale per la sanità si riunisce in sessione ordinaria due
volte l'anno nei mesi di aprile ed ottobre, in sessione straordinaria su
decisione del presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.
Le
sezioni si riuniscono in dipendenza delle esigenze della propria attività su
convocazione del proprio presidente o del presidente del Consiglio tecnico
ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.
Per
la validità delle riunioni del Consiglio tecnico di sanità e delle sue sezioni
è necessaria la presenza della metà dei rispettivi componenti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
I
componenti non di diritto che non intervengano a tre riunioni consecutive sono
dichiarati decaduti con pronuncia del Presidente della Giunta regionale.
In
caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti si provvede alla
sostituzione entro il termine di sessanta giorni.
L'attività
del Consiglio tecnico è disciplinata da un regolamento interno approvato dallo
stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti (10).
(11).
(10)
Comma così sostituito dall'art. 38, comma 5, lett. a), L.R. 27 marzo 1990, n.
9.
(11)
Comma prima sostituito dall'art. 5, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6 e poi abrogato
dall'art. 38, comma 5, lett. b), L.R. 27 marzo 1990, n. 9.
Art.
6
Indennità
e finanziamento.
Ai
componenti del Consiglio tecnico regionale per la sanità estranei alla
amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei
casi e nelle misure previste per i componenti del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli Enti locali, dall'art. 34 della legge regionale 31
luglio 1981, n. 48 (12).
All'onere
relativo previsto in L. 20.000.000 annue si farà fronte mediante imputazione al
cap. 2265 del bilancio di previsione per l'anno 1980 denominato: «Fondo per
l'assistenza sanitaria regionale».
(12)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 23 febbraio 1982, n. 6.