L.R. 15 dicembre 1980, n. 73 (1).

Modificazione della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, contenente: «Norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978, luglio-agosto 1978» e integrazioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62, relativa a: «Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 dicembre 1980, n. 72.

 

 

Art. 1

Modificazione della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

 

All'art. 4, nono comma, dopo le parole: «ove gli strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «o la natura del terreno».

Al primo comma dell'art. 11 dopo le parole: «gli interventi necessari per la riparazione» sono inserite le seguenti: «o la ricostruzione».

 (2);

All'art. 21 le parole: «di un contributo pari al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un contributo pari al 4 per cento».

 (3).

 

(2) Aggiunge un comma, dopo il settimo, all'art. 11, L.R. 11 giugno 1979, n. 24.

(3) Aggiunge due commi all'art. 22, L.R. 11 giugno 1979, n. 24.

 

 

Art. 2

Proroga di termini.

 

Il termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è prorogato al 27 dicembre 1980.

Il termine stabilito dall'ottavo comma dell'art. 11, per la presentazione della domanda di sovvenzione, nella sola ipotesi di cui alla lettera a) dell'undicesimo coma, è prorogato al 31 dicembre 1980.

 

 

Art. 3

Integrazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62.

 

La documentazione a comprova delle spese sostenute dai comuni per gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62, deve essere presentata, a pena di decadenza del contributo, entro il 31 marzo 1981.

 

 

Art. 4

 

La maggiore spesa conseguente alla modifica di cui al quarto comma del precedente art. 1 trova capienza nell'ambito della disponibilità del cap. 7061 del bilancio regionale, istituito con l'art. 28 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.