L.R. 15 dicembre 1980, n. 75 (1).

Autorizzazione all'ESAU ad assumere un mutuo di lire 3.490.000.000 per ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi 1979 e 1980.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 dicembre 1980, n. 72.

 

 

Art. 1

 

Ai fini di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per gli esercizi 1979 e 1980, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 3.490.000.000 da ammortizzare nel periodo massimo di anni 30.

 

 

Art. 2

 

Per la copertura delle rate di ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo, è disposto, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, un contributo in annualità costanti fino all'importo massimo annuo di lire 589 milioni dal 1980 al 2009 compreso.

Il suddetto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata ed imputato al cap. 3805 del bilancio regionale, la cui denominazione è così modificata: «Contributi annui all'ESAU sulle spese per l'ammortamento di mutui contratti per sopperire ai fabbisogni finanziari».

 

 

Art. 3

 

Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

 

 

Art. 4

 

All'onere di cui all'art. 2 si fa fronte, per l'anno 1980, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa (elenco n. 2 allegato al bilancio 1980, numero d'ordine 4).

Per l'anno 1981 la spesa trova capienza nell'apposito stanziamento del bilancio pluriennale 1979-81 (secondo settore, quarto programma, progetto A/3); per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nei bilanci pluriennali relativi.