L.R.
23 dicembre 1980, n. 76 (1).
Disciplina
temporanea delle assunzioni a termine nei centri regionali di formazione
professionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 1980, n. 74.
Articolo
unico
I
casi e le modalitą di incarico od assunzioni a termine di docenti richiesti per
corsi particolari, di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, saranno disciplinati con la legge di adeguamento della normativa
regionale in materia di formazione professionale, fissata dalla legge regionale
25 agosto 1978, n. 47, alla predetta legge-quadro nazionale.
Per
i corsi sperimentali organizzati nei centri regionali di formazione
professionale di Terni e Narni, nell'ambito del progetto regionale denominato:
«Progetto Alternanza» previsto dal piano regionale per l'anno scolastico
1979-1980, la Giunta regionale č autorizzata a stipulare contratti a tempo
determinato con il personale ammesso all'insegnamento per soprovvenute maggiori
esigenze didattiche e per il quale non siano tuttora definite le condizioni di
stato giuridico e trattamento economico.
Gli
incarichi sono conferiti, previa verifica con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, nel limite massimo di venti unitą, e per un
periodo non superiore alla durata delle singole attivitą formative e, comunque,
di durata non eccedente il 31 dicembre 1980.
All'onere
di lire 125.000.000 previsto dalla presente legge si fa fronte con le
disponibilitą degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale dell'esercizio
1980 ai cap. 2960 e 2965, secondo le indicazioni del piano per le attivitą
formative di cui alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.