L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 (1).

Interventi per il diritto allo studio.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 1980, n. 74.

 

Legge abrogata con L.R. 16 dicembre 2002, n. 28.

 

 

Art. 1

 

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della personalità, i Comuni singoli o associati promuovono le condizioni per la piena attuazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, per la estensione graduale e generalizzata della scuola a tempo pieno, per la realizzazione delle iniziative formative e di sperimentazione didattica ed educativa.

I Comuni singoli o associati promuovono altresì interventi diretti ad agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo, l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro e la realizzazione dei servizi di orientamento scolastico e professionale.

 

 

Art. 2

Scuola materna e dell'obbligo.

 

Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

b) servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;

c) contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni e altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate;

d) sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419;

e) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

I Comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione degli stessi.

I Comuni favoriscono la sperimentazione didattica attraverso finanziamenti a disposizione dei consigli di circolo per l'acquisto di materiale didattico. Qualora la sperimentazione riguardi la scuola elementare, il finanziamento può essere sostituito da una somma almeno pari a quella altrimenti occorrente per l'acquisto dei libri di testo.

I Comuni singoli o associati, nell'attuazione dei servizi di trasporto possono provvedere, in assenza di un'utilizzazione propria del personale scolastico, con personale comandato alla vigilanza e custodia degli alunni trasportati.

 

 

Art. 3

Scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale.

 

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i Conservatori musicali, le Accademie di belle arti e i Corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale, vengono attuati i seguenti interventi:

a) servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

b) servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;

c) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature e di altro materiale di uso collettivo;

d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, in particolare per favorire la prosecuzione degli studi da parte di adulti e lavoratori studenti.

 

 

Art. 4

Destinatari degli interventi.

 

Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 gli interventi dei precedenti articoli sono destinati agli alunni delle scuole materne e dell'obbligo statali e non statali e a coloro che frequentano i corsi della formazione professionale gestiti dagli Enti delegati ai sensi della legge 25 agosto 1978, n. 47 o da questi finanziati.

Le provvidenze sono estese anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali purché capaci e meritevoli e privi dei mezzi necessari.

Fermo restando il diritto per tutti i frequentanti le scuole pubbliche e private di avvalersi dei servizi territoriali funzionanti, le istituzioni private dovranno, laddove intendano avvalersi dei servizi così come elencati agli artt. 2 e 3 della presente legge e per consentire una completa attuazione della programmazione regionale nel settore, coordinare i propri programmi e la propria attività di cui alla presente legge con quella dei rispettivi comuni e presentare agli stessi, al termine di ogni anno, un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.

 

 

Art. 5

Scuole materne.

 

Per garantire ai frequentanti le scuole materne private l'attuazione dei servizi nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge i Comuni e gli Enti gestori possono stipulare convenzioni che prevedano il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R. n. 647 del 1969 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n. 416 del 1974 per assicurare una gestione partecipata dei servizi stessi.

 

 

Art. 6

Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi.

Esoneri.

 

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3, lett. a) e b) usufruiscono dei benefici ivi previsti contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi.

La contribuzione deve essere differenziata secondo fasce di reddito.

Sono esonerati da ogni contribuzione coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo e che versino in condizioni di particolare disagio economico.

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3, lett. a) e b) ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.

Agli studenti che non siano in grado di raggiungere agevolmente la scuola prescelta sono attribuiti, mediante concorso i posti appositamente riservati in collegi scuola e convitti.

I bandi di concorso devono indicare i benefici offerti, i requisiti relativi al merito ed alle condizioni di disagio, i criteri di priorità e di preferenza, con particolare riferimento alla distanza tra la località di residenza e la sede della scuola frequentata. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti a più basso

reddito familiare.

I benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studi ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

 

 

Art. 7

Assistenza socio-sanitaria.

 

In collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i Comuni associati nelle U.S.L. ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 65, attuano gli interventi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori psico-fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla legge regionale 1° settembre 1977, n. 54.

 

 

Art. 8

Programmazione regionale.

 

Il Consiglio regionale predispone il programma annuale per l'attuazione del diritto allo studio, nel quadro del piano regionale di sviluppo, tenuto conto delle proposte del Consiglio scolastico provinciale, dei Distretti scolastici e dei Comuni singoli o associati.

Il programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità settoriali e territoriali, l'incidenza minima della contribuzione e degli utenti ai costi dei servizi e definisce i progetti regionali di intervento, unitamente ai relativi piani finanziari.

 

 

Art. 9

Organizzazione e gestione degli interventi.

 

Il programma di cui all'articolo precedente per ciò che concerne le scuole materne, la scuola dell'obbligo e le scuole secondarie superiori è attuato dai Comuni singoli o associati.

L'organizzazione e la gestione degli interventi è compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede le scuole. secondo modalità concordate tra i Comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale con il concorso del Consiglio scolastico distrettuale, secondo criteri di funzionalità ed economicità dell'intervento.

Nelle scuole statali in cui è istituito il servizio di mensa, i Comuni singoli o associati regolamentano la costituzione di un Comitato di gestione di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate.

I benefici di cui alla presente legge sono erogati dal Comune di residenza anche agli studenti che frequentano scuole in regioni limitrofe.

All'organizzazione e alla gestione degli interventi a favore di coloro che frequentano corsi di formazione professionale, provvedono i consorzi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

 

 

Art. 10

Contributi ai Consigli distrettuali scolastici.

 

Al fine di sostenere l'attività di documentazione e di ricerca per la programmazione del diritto allo studio, la Regione assegna un contributo ai Consigli scolastici distrettuali.

Il contributo viene determinato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle richieste di Consigli scolastici distrettuali e previa relazione al Consiglio regionale.

 

 

Art. 11

Norma finanziaria.

 

La spesa per il contributo regionale all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sarà annualmente determinata con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

 

 

Art. 12

Disposizioni finali.

 

La legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 e la legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45, sono abrogate.