L.R.
23 dicembre 1980, n. 77 (1).
Interventi
per il diritto allo studio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 1980, n. 74.
Legge
abrogata con L.R. 16 dicembre 2002, n.
28.
Art.
1
Al
fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si
frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne
ostacolano il pieno sviluppo della personalità, i Comuni singoli o associati
promuovono le condizioni per la piena attuazione del diritto allo studio
dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, per la estensione graduale e
generalizzata della scuola a tempo pieno, per la realizzazione delle iniziative
formative e di sperimentazione didattica ed educativa.
I
Comuni singoli o associati promuovono altresì interventi diretti ad agevolare
la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo, l'acquisizione
della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto
al lavoro e la realizzazione dei servizi di orientamento scolastico e
professionale.
Art.
2
Scuola
materna e dell'obbligo.
Nella
fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti
interventi:
a)
servizio di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di
linea ordinaria;
b)
servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;
c)
contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di
circolo e di istituto e di attrezzature e materiale didattico di uso
collettivo, nonché di pubblicazioni e altro materiale didattico di uso
individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche
disagiate;
d)
sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di
sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 419;
e)
ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
I
Comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole
elementari determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione degli
stessi.
I
Comuni favoriscono la sperimentazione didattica attraverso finanziamenti a
disposizione dei consigli di circolo per l'acquisto di materiale didattico.
Qualora la sperimentazione riguardi la scuola elementare, il finanziamento può
essere sostituito da una somma almeno pari a quella altrimenti occorrente per
l'acquisto dei libri di testo.
I
Comuni singoli o associati, nell'attuazione dei servizi di trasporto possono
provvedere, in assenza di un'utilizzazione propria del personale scolastico,
con personale comandato alla vigilanza e custodia degli alunni trasportati.
Art.
3
Scuola
secondaria di secondo grado e formazione professionale.
Nella
fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i
Conservatori musicali, le Accademie di belle arti e i Corsi per adulti volti al
conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale,
vengono attuati i seguenti interventi:
a)
servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi
di linea ordinaria;
b)
servizi di mensa preferibilmente in forma integrata con altri analoghi servizi;
c)
fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche
di classe e di istituto, di attrezzature e di altro materiale di uso
collettivo;
d)
ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al
precedente articolo 1, in particolare per favorire la prosecuzione degli studi
da parte di adulti e lavoratori studenti.
Art.
4
Destinatari
degli interventi.
Ai
sensi dell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 gli interventi dei
precedenti articoli sono destinati agli alunni delle scuole materne e
dell'obbligo statali e non statali e a coloro che frequentano i corsi della
formazione professionale gestiti dagli Enti delegati ai sensi della legge 25
agosto 1978, n. 47 o da questi finanziati.
Le
provvidenze sono estese anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado statali e non statali purché capaci e meritevoli e privi dei mezzi
necessari.
Fermo
restando il diritto per tutti i frequentanti le scuole pubbliche e private di
avvalersi dei servizi territoriali funzionanti, le istituzioni private
dovranno, laddove intendano avvalersi dei servizi così come elencati agli artt.
2 e 3 della presente legge e per consentire una completa attuazione della
programmazione regionale nel settore, coordinare i propri programmi e la
propria attività di cui alla presente legge con quella dei rispettivi comuni e
presentare agli stessi, al termine di ogni anno, un rendiconto relativo alla
utilizzazione dei contributi ottenuti.
Art.
5
Scuole
materne.
Per
garantire ai frequentanti le scuole materne private l'attuazione dei servizi
nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge i Comuni e gli Enti gestori
possono stipulare convenzioni che prevedano il riferimento agli orientamenti
educativi di cui al D.P.R. n. 647 del 1969 e la costituzione di organi
collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. n. 416 del 1974 per
assicurare una gestione partecipata dei servizi stessi.
Art.
6
Contribuzione
degli utenti agli oneri dei servizi.
Esoneri.
I
destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3,
lett. a) e b) usufruiscono dei benefici ivi previsti contribuendo alla
copertura finanziaria dei relativi costi.
La
contribuzione deve essere differenziata secondo fasce di reddito.
Sono
esonerati da ogni contribuzione coloro che frequentano la scuola materna e
dell'obbligo e che versino in condizioni di particolare disagio economico.
Al
fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio
economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono
attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3, lett. a)
e b) ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.
Agli
studenti che non siano in grado di raggiungere agevolmente la scuola prescelta
sono attribuiti, mediante concorso i posti appositamente riservati in collegi
scuola e convitti.
I
bandi di concorso devono indicare i benefici offerti, i requisiti relativi al
merito ed alle condizioni di disagio, i criteri di priorità e di preferenza,
con particolare riferimento alla distanza tra la località di residenza e la
sede della scuola frequentata. A parità di punteggio sono favoriti gli studenti
a più basso
reddito
familiare.
I
benefici vengono concessi per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati
per gli anni successivi del corso di studi ove sia conseguita la promozione
alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico; in casi
eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere
confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.
Art.
7
Assistenza
socio-sanitaria.
In
collaborazione con gli organi collegiali della scuola, i Comuni associati nelle
U.S.L. ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 65, attuano gli
interventi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica e di assistenza ai
minori psico-fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla
legge regionale 1° settembre 1977, n. 54.
Art.
8
Programmazione
regionale.
Il
Consiglio regionale predispone il programma annuale per l'attuazione del
diritto allo studio, nel quadro del piano regionale di sviluppo, tenuto conto
delle proposte del Consiglio scolastico provinciale, dei Distretti scolastici e
dei Comuni singoli o associati.
Il
programma determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità
settoriali e territoriali, l'incidenza minima della contribuzione e degli
utenti ai costi dei servizi e definisce i progetti regionali di intervento,
unitamente ai relativi piani finanziari.
Art.
9
Organizzazione
e gestione degli interventi.
Il
programma di cui all'articolo precedente per ciò che concerne le scuole
materne, la scuola dell'obbligo e le scuole secondarie superiori è attuato dai
Comuni singoli o associati.
L'organizzazione
e la gestione degli interventi è compito dei Comuni nel cui territorio hanno
sede le scuole. secondo modalità concordate tra i Comuni dell'ambito
distrettuale o interdistrettuale con il concorso del Consiglio scolastico
distrettuale, secondo criteri di funzionalità ed economicità dell'intervento.
Nelle
scuole statali in cui è istituito il servizio di mensa, i Comuni singoli o
associati regolamentano la costituzione di un Comitato di gestione di concerto
con gli organi collegiali delle scuole interessate.
I
benefici di cui alla presente legge sono erogati dal Comune di residenza anche
agli studenti che frequentano scuole in regioni limitrofe.
All'organizzazione
e alla gestione degli interventi a favore di coloro che frequentano corsi di
formazione professionale, provvedono i consorzi di cui all'art. 3 della legge
regionale 25 agosto 1978, n. 47.
Art.
10
Contributi
ai Consigli distrettuali scolastici.
Al
fine di sostenere l'attività di documentazione e di ricerca per la
programmazione del diritto allo studio, la Regione assegna un contributo ai
Consigli scolastici distrettuali.
Il
contributo viene determinato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base
delle richieste di Consigli scolastici distrettuali e previa relazione al
Consiglio regionale.
Art.
11
Norma
finanziaria.
La
spesa per il contributo regionale all'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge sarà annualmente determinata con la legge di bilancio a norma
dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilità.
Art.
12
Disposizioni
finali.
La
legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 e la legge regionale 13 dicembre 1973,
n. 45, sono abrogate.