L.R.
23 dicembre 1980, n. 79 (1).
Intervento
finanziario della Regione per i progetti ammessi ai benefici del Regolamento
comunitario 15 febbraio 1977, n. 355 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 31 dicembre 1980, n. 74.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 13 giugno 1983, n. 18.
Art.
1
Con
la presente legge la Regione dell'Umbria intende regolamentare l'intervento
finanziario di propria competenza nella realizzazione di progetti ammessi ai
benefici della sezione orientamento del F.E.O.G.A. ai sensi del Regolamento
comunitario 15 febbraio 1977, n. 355 relativo ad una azione comune per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli, ivi compresi quelli che non trovano collocazione finanziaria
nel programma regionale pluriennale d'attuazione della legge 27 dicembre 1977,
n. 984.
Art.
2
Possono
beneficiare del concorso finanziario regionale, previa presentazione di
specifica richiesta, corredata di idonea documentazione e degli elaborati
progettuali, tutti i progetti di investimento pubblico, semipubblico o privato
ricadenti nell'ambito territoriale umbro, che abbiano conseguito la decisione
favorevole alla concessione del finanziamento del F.E.O.G.A., ai sensi del
citato Regolamento n. 355 del 1977, da parte della competente commissione
comunitaria.
Art.
3
Intendendosi
incentivare maggiormente i progetti di investimento collettivi, l'intervento
regionale verrà differenziato, riservando la quota massima del concorso, pari
al 25 per cento dell'investimento per le iniziative proposte da cooperative
agricole, loro consorzi, associazioni di produttori, Enti pubblici e Enti di
diritto pubblico operanti nell'interesse di una pluralità di aziende agricole.
Per
iniziative proposte da imprenditori singoli, purché nel rispetto delle
condizioni poste dall'art. 9 del Regolamento n. 355 del 1977 relativamente alla
partecipazione finanziaria dei produttori agricoli dei prodotti di base ai
vantaggi derivanti dalla realizzazione della iniziativa, il concorso
finanziario regionale non potrà superare il 20 per cento dell'investimento.
Art.
4
L'intervento
finanziario regionale può essere erogato, in misura non superiore, a seconda
del soggetto beneficiario, agli importi indicati al precedente art. 3, o come
contributo in conto capitale o come concorso attualizzato nel pagamento degli
interessi di ammortamento su un mutuo ventennale a tasso agevolato.
Ove
l'intervento regionale venga erogato sotto forma di concorso nel pagamento
degli interessi l'importo del relativo mutuo non potrà in ogni caso superare la
differenza tra il costo dell'investimento come determinato al precedente art. 3
ed il concorso finanziario comunitario. In tal caso il concorso stesso viene
erogato in unica soluzione, all'Istituto finanziario prescelto, alla stipula
del contratto definitivo di mutuo.
All'atto
e contestualmente alla stipula del contratto definitivo di mutuo, fermo
restando l'importo del concorso regionale attualizzato come determinato al
primo comma del presente articolo, il beneficiario può assumere a proprio
carico una ulteriore quota di interesse, fino alla copertura globale a mutuo
della differenza tra il costo dell'investimento ed il concorso finanziario
comunitario, alle stesse condizioni ed ai tassi globali di riferimento
applicati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.
Art.
5
Le
provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 18, per
la parte riferita alle operazioni di prefinanziamento necessarie per dare
inizio ai lavori vengono concesse anche per la realizzazione delle iniziative a
carattere associativo ammesse ai benefici di cui alla presente legge, come
individuate al primo comma del precedente art. 3 oltre alle spese vive per la
realizzazione del progetto.
Le
disponibilità finanziarie recate dalla legge regionale 26 aprile 1977, n. 18,
per le finalità di cui al comma che precede verranno integrate, per gli
esercizi successivi all'anno 1980 con le stesse modalità di cui all'ultimo
comma dell'art. 7 della presente legge.
Art.
6
La
Giunta regionale esercita le funzioni amministrative inerenti l'attuazione
della presente legge. È inoltre autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli istituti finanziari abilitati al credito agrario di miglioramento che
applicano, sulle operazioni di mutuo i tassi globali di riferimento ai sensi
dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La
Giunta regionale, alla quale sono demandate le funzioni di indirizzo e di
coordinamento per l'attuazione della presente legge, fissa i termini di
presentazione delle domande in relazione alle scadenze poste dal Ministero
dell'agricoltura per l'invio dei singoli progetti alla C.E.E.
Art.
7
Per
le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1980, la
spesa di lire 1.884.443.000 in termini di competenza e di lire 597.000.000 in
termini di cassa con iscrizione al cap. 7676 - di nuova istituzione - (tit. 2,
sez. 10, rub. 42, tipo 2.1., set. 10) denominato: «Contributo attualizzato
quale concorso integrativo regionale per il finanziamento di progetti ammessi
ai benefici comunitari di cui al Regolamento n. 355 del 1977».
All'onere
suddetto è fatto fronte: quanto a lire 1.194.443.000 con la disponibilità del
fondo globale iscritto al cap. 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio 1980, n.
d'ordine 3) e quanto a lire 690.000.000 ai sensi dell'art. 26, quinto comma,
della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - con la
disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio regionale
dell'esercizio 1979 appositamente integrato con legge regionale 19 dicembre
1979, n. 66.
(3).
Per
gli esercizi successivi, fino al termine di validità del Regolamento n. 355 del
1977, l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio, ai sensi
dell'art. 5, terzo comma, della legge regionale di contabilità.
(3)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1980, approvato con L.R. 18 marzo 1980, n. 17