Reg.
9 maggio 1980, n. 1 (1).
Regolamento
del Consiglio regionale dell'emigrazione (2).
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 14 maggio 1980, n. 30.
(2)
Vedi, anche, la L.R. 15 maggio 1987, n. 26.
Art.
1
Il
Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando sia presente
la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione è validamente
riunito quando siano presenti almeno un quarto dei componenti.
Esso
si riunisce, per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale 22
giugno 1979, n. 31 almeno ogni 3 mesi in seduta ordinaria.
Si
riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il
presidente, o la convocazione sia richiesta da almeno un quarto dei componenti
la Consulta.
Art.
2
All'interno
del Consiglio possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame dei
problemi sui quali il Consiglio dell'emigrazione e dell'immigrazione è tenuto
ad esprimere pareri e formulare proposte. I gruppi di lavoro hanno solo
funzione preparatoria.
La
composizione dei gruppi di lavoro verrà deliberata, ogni volta che ne sorga
l'esigenza, dal Consiglio dell'emigrazione.
Art.
3
Il
Consiglio in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, legge regionale n.
31/1979 attraverso strumenti idonei da stabilire di volta in volta, provvede
alle scelte delle priorità relative allo studio ed all'indagine sulla
problematica del fenomeno migratorio ed immigratorio ed alle normative
conseguenti.
Invia
risultanze di tale impegno al Parlamento, agli organi del Consiglio regionale,
enti locali e subregionali ed a chiunque ne faccia richiesta.
Art.
4
Il
Comitato del Consiglio regionale dell'emigrazione è validamente riunito quando
sia presente la metà più uno dei suoi componenti.
Esso
si riunisce per l'espletamento di cui ai compiti dell'art. 7 della legge
regionale n. 31/1979, almeno una volta ogni trenta giorni in seduta ordinaria.
Si
riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il
presidente, o la convocazione sia richiesta da almeno due componenti del
Comitato.
Art.
5
Le
sedute del Comitato e del Consiglio regionale dell'emigrazione sono
verbalizzate dal funzionario regionale che funge da segretario, il quale ne
invia copia ai suoi membri ed alla Giunta regionale entro cinque giorni.
Art.
6
Compete
ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 31/1979 e norme richiamate, il
rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, ai membri del
Consiglio e del Comitato regionale dell'emigrazione che partecipino a riunioni
o ad incontri in Italia e all'estero stabiliti con decisione collegiale.