L.R.
20 gennaio 1981, n. 7 (1).
Norme
per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1981, n. 6.
(2)
I criteri e le modalità per l'applicazione della presente legge sono stati
approvati con Reg. 2 novembre 1998, n. 35.
Art. 1
Finalità
della legge.
Al
fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e la produzione delle
attività culturali, con particolare riferimento alle attività teatrali,
musicali, cinematografiche ed audiovisive, la Regione disciplina con la
presente legge ogni utile iniziativa in materia.
Le
funzioni regionali in ordine alle predette attività verranno adeguate alle
leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori secondo quanto previsto
dall'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 26 aprile 1985, n. 26.
Art.
2
Programmazione
delle attività culturali.
Il
Consiglio regionale adotta un piano annuale di interventi tenendo presenti le
proposte dei soggetti di cui all'art. 4 e dell'organismo di cui all'art. 9 (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 aprile 1991, n. 9.
Art.
3
Proposte
per il piano annuale.
Le
proposte per il piano annuale (5) di interventi sono presentate alla Giunta
regionale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; quelle pervenute dopo
tale termine sono dichiarate inammissibili (6).
Le
proposte devono tenere presenti in particolare:
1)
le iniziative e le produzioni di compagnie teatrali, di complessi orchestrali e
corali, di operatori culturali professionisti singoli o associati che svolgono
con continuità la loro attività nella realtà locale;
2)
le iniziative di gruppi teatrali di base, bande musicali, cori polifonici,
gruppi folkloristici, circoli del cinema e di operatori singoli o associati
valorizzandone la funzione di centri di aggregazione sociale;
3)
le iniziative relative alla ricerca, allo studio ed alla valorizzazione del
patrimonio di tradizioni popolari e del dialetto nella regione.
Le
proposte devono tendere in particolare:
1)
a sostenere e promuovere, in un quadro di interdisciplinarità, le iniziative di
ricerca e di sperimentazione nelle attività teatrali, musicali,
cinematografiche e audiovisive;
2)
a individuare le esigenze di formazione, qualificazione e riqualificazione di
operatori culturali, nel quadro dei programmi regionali per la formazione
professionale, nonché a favorire e sostenere l'attività delle scuole di musica
ed altre iniziative volte alla diffusione della pratica musicale;
3)
a favorire, sostenere e promuovere lo sviluppo dell'associazionismo culturale,
incentivando le attività teatrali, musicali e cinematografiche di circoli,
cooperative ed altre forme associative territoriali o aziendali;
4)
a favorire l'istituzione e il funzionamento di centri culturali polivalenti,
anche tramite interventi diretti al recupero e all'adattamento di strutture
edilizie per le attività culturali e all'acquisizione di attrezzature idonee.
Al
fine dell'approvazione del piano di cui all'art. 5 e dei relativi finanziamenti,
verrà data priorità alle proposte di rilievo regionale rivolte alla
distribuzione delle manifestazioni di competenza della presente legge nonché ai
progetti produttivi già in parte finanziati dagli Enti locali, loro
associazioni e da altri soggetti pubblici e privati (7).
(5)
Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 aprile 1991, n. 9.
(6)
Comma prima modificato dall'art. 2, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi così
sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 29 aprile 1991, n. 9, dall'art. 1, L.R.
17 novembre 1994, n. 36 e dall'art. 1, L.R. 24 giugno 1998, n. 22. Per
l'efficacia del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 4 della
suddetta L.R. n. 22/1998.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 26 aprile 1985, n. 26.
Art.
4
Manifestazioni
di rilevante interesse nazionale.
Proposte
di enti, di associazioni, di gruppi artistici e di singoli operatori. Per la
formazione del piano regionale possono essere formulate proposte da enti,
associazioni, singoli operatori culturali e gruppi artistici.
Le
proposte debbono essere di rilevante interesse regionale e debbono inoltre
favorire la produzione nei settori di competenza della legge.
Tali
proposte verranno presentate alla Giunta regionale entro il termine previsto al
primo comma del precedente art. 3 corredate da una relazione particolareggiata
sulle attività da svolgere, da un'indicazione dei soggetti interessati, da un
progetto analitico dei costi e dei ricavi presunti, dall'indicazione dei
finanziamenti disponibili e dei tempi previsti per la realizzazione.
La
Regione favorisce lo sviluppo, la continuità e la sempre maggiore
qualificazione delle manifestazioni culturali di rilevante interesse nazionale
che si svolgono nel territorio regionale anche attraverso l'erogazione dei
contributi secondo le modalità previste dalla presente legge.
La
Regione può realizzare direttamente e in collaborazione con altri soggetti
pubblici o privati, iniziative e servizi regionali di rilevante interesse per
il perseguimento delle finalità della presente legge e per il coordinamento
degli interventi da questa previsti (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 26 aprile 1985, n. 26.
Art.
5
Piano
regionale per le attività culturali.
La
Giunta regionale predispone il progetto di piano per le attività sulla base
delle proposte formulate dai soggetti di cui all'art. 4, entro il 15 giugno di
ogni anno (9).
Il
piano regionale deve in particolare:
a)
raccogliere e ordinare le proposte di cui agli artt. 3 e 4, al fine di
assicurare una corretta ed equilibrata diffusione sul territorio regionale
delle attività culturali (10);
b)
individuare e realizzare servizi regionali per il teatro, la musica, la danza,
la cinematografia ed altri mezzi audiovisivi, organicamente distribuiti sul
territorio (11);
c)
favorire la continuità e la sempre più alta qualificazione delle manifestazioni
culturali di rilevante interesse nazionale, che si svolgano sul territorio
regionale;
d)
individuare mezzi e strumenti per assicurare l'organico collegamento tra la
programmazione delle attività culturali e quella delle attività turistiche;
e)
favorire scambi culturali con l'estero nell'ambito degli indirizzi e degli atti
di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616;
f)
prevedere l'ammontare complessivo del contributo regionale per l'attuazione del
piano.
(9)
Comma prima modificato dall'art. 4, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi così
sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 24 aprile 1991, n. 9 e dall'art. 2, L.R.
24 giugno 1998, n. 22. Per l'efficacia del termine previsto dal presente comma
vedi l'art. 4 della suddetta L.R. n. 22/1998.
(10)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 aprile 1991, n. 9.
(11)
Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, L.R. 29 aprile 1991, n. 9.
Art.
6
Consulta
regionale per i beni e le attività culturali.
(12).
(12)
Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 2 maggio 1983, n. 11 e
dall'art. 5, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi abrogato dall'art. 25, L.R. 3
maggio 1990, n. 35 e dall'art. 35, L.R. 3 maggio 1990, n. 37. Vedi, anche,
l'art. 26 della suddetta L.R. n. 35/1990.
Art.
7
Approvazione,
attuazione del piano e criteri per l'erogazione dei contributi.
Il
Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano di cui all'art. 2 entro
il 31 luglio di ogni anno (13).
La
Giunta regionale provvede all'attuazione del piano e all'erogazione dei
contributi.
La
ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente dalla Giunta regionale
sulla base del piano approvato e con le modalità di cui agli articoli 3 e 5
(14).
(13)
Comma prima modificato dall'art. 6, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi così
sostituito dall'art. 3, L.R. 24 giugno 1998, n. 22. Per l'efficacia del termine
previsto dal presente comma vedi l'art. 4 della suddetta L.R. n. 22/1998.
(14)
Comma così sostituito prima dall'art. 6, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi
dall'art. 5, L.R. 29 aprile 1991, n. 9.
Art.
8
Relazione
sulle attività svolte.
I
soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare tempestivamente
alla Giunta regionale una relazione su ciascuna iniziativa realizzata.
La
mancata o parziale attuazione delle iniziative comporta la revoca e il
conseguente recupero totale o parziale della concessione del contributo.
Art.
9
Associazione
umbra per il decentramento artistico e culturale (A.U.D.A.C.).
(15).
(15)
Articolo prima sostituito dall'art. 7, L.R. 26 aprile 1985, n. 26 e poi
abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 19 febbraio 1992, n. 4.
Art.
10
Norma
finanziaria.
All'onere
per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap.
985 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla
determinazione del cui importo si provvederà annualmente con la legge di
bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 3 maggio
1978,
n. 23, nei limiti della previsione iscritta nel bilancio pluriennale al
programma operativo 6122081 (16).
(16)
Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 26 aprile 1985, n. 26.
Art.
11
Norma
transitoria.
Qualora
i Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 non siano stati
costituiti, la Giunta regionale provvede, di concerto con i Comuni dei
Comprensori, sentite le commissioni comunali competenti, a coordinare le
proposte di cui all'art. 3 della presente legge.
Art.
12
Norma
transitoria per il 1981.
(17).
(17)
Comma abrogato dall'art. 9, L.R. 26 aprile 1985, n. 26.