L.R. 16 febbraio 1981, n. 8 (1).

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Istituzione del ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle Comunità montane dell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 febbraio 1981, n. 9.

 

 

Art. 1

 

[ (2)] (3).

 

(2) Sostituisce l'art. 15, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.

(3) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

 

 

Art. 2

 

Per istituire il ruolo unico del personale le Comunità montane procedono, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni ai rispettivi statuti e ad adottare i regolamenti organici del personale, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale.

Le Comunità montane sono tenute, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, a ricoprire un'aliquota fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici, dopo aver applicato la norma transitoria di cui al successivo articolo, con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, fino all'esaurimento delle stesse.

 

 

Art. 3

 

Le Comunità montane prevedono inoltre norme transitorie per l'inquadramento in ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile 1980, mediante concorsi interni riservati sulla base della allegata tabella «A».

Il personale comandato alle Comunità montane in servizio alla stessa data ha diritto, a domanda, all'inquadramento in ruolo in un posto di qualifica corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.

 

 

Art. 4

 

La spesa per l'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel bilancio regionale con l'art 14 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44, concernente «Provvedimenti per la valorizzazione dei territori collinari e montani. Delega alle Comunità montane».

Lo stanziamento predetto sarà ripartito all'inizio dell'anno solare dalla Giunta regionale tra le Comunità montane in misura direttamente proporzionale alla spesa annua occorrente alle stesse per la retribuzione del personale assunto in organico.

 

 

Tabella A

 

Ruolo com.ParametroRuoloProfili professionalimontanaregionalelivellolivelloI100IAddetto pulizie.II116IIAddetto ai servizi ausiliari:(custodia apertura e chiusura locali, rapporti con il pubblico).III130IIIOperatore tecnico addetto a centralini semplici, autista, riproduttore.IV142IVOperatore tecnico specializ., operatore amministrativo - contabile, disegnatore, stenodattilografo, archivista.V155VCollaboratore amministrativo - contabile, geometra/ disegnatore, perito agrario/forestale, collaboratore statistico.VI178VIIstruttore tecnico ed agrario, agronomo, disegnatore progettista, istruttore amministrativo, istruttore contabile, istruttore in materia di programmazione.VII220VIIEsperto: in materie agronomiche, geologo, amministrativo, in statistica ed informatica, in zootecnica, in materie ecologiche, in urbanistica e ingegneria, geografo - topografo, agronomo/forestale.VIII263,33VIIIDirettore tecnico (programmazione e progettazione forestale ed agricola, conduzione dei piani zonali, direzione dell'ufficio del piano).VIII263,33VIIISegretario (affari amm.vi generali e del personale), organizzazione degli uffici, segreteria organi collegiali.