L.R.
16 febbraio 1981, n. 8 (1).
Modifica
dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23. Istituzione del
ruolo del personale tecnico e amministrativo nelle Comunità montane
dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 febbraio 1981, n. 9.
Art.
1
[
(2)] (3).
(2)
Sostituisce l'art. 15, L.R. 6 settembre 1972, n. 23.
(3)
Articolo abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Art.
2
Per
istituire il ruolo unico del personale le Comunità montane procedono, entro 90 (novanta)
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie
modifiche ed integrazioni ai rispettivi statuti e ad adottare i regolamenti
organici del personale, sulla base degli indirizzi emanati dal Consiglio
regionale.
Le
Comunità montane sono tenute, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26
maggio 1980, n. 54, a ricoprire un'aliquota fino ad un massimo del 50 per cento
dei posti disponibili nei propri organici, dopo aver applicato la norma
transitoria di cui al successivo articolo, con i giovani iscritti nelle
graduatorie uniche regionali, fino all'esaurimento delle stesse.
Art.
3
Le
Comunità montane prevedono inoltre norme transitorie per l'inquadramento in
ruolo del personale comunque in servizio negli uffici alla data del 30 aprile
1980, mediante concorsi interni riservati sulla base della allegata tabella
«A».
Il
personale comandato alle Comunità montane in servizio alla stessa data ha
diritto, a domanda, all'inquadramento in ruolo in un posto di qualifica
corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.
Art.
4
La
spesa per l'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio
finanziario 1981, è finanziata con lo stanziamento del cap. 4170 istituito nel
bilancio regionale con l'art 14 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 44,
concernente «Provvedimenti per la valorizzazione dei territori collinari e
montani. Delega alle Comunità montane».
Lo
stanziamento predetto sarà ripartito all'inizio dell'anno solare dalla Giunta
regionale tra le Comunità montane in misura direttamente proporzionale alla
spesa annua occorrente alle stesse per la retribuzione del personale assunto in
organico.
Tabella
A
Ruolo
com.ParametroRuoloProfili
professionalimontanaregionalelivellolivelloI100IAddetto pulizie.II116IIAddetto
ai servizi ausiliari:(custodia apertura e chiusura locali, rapporti con il
pubblico).III130IIIOperatore tecnico addetto a centralini semplici, autista,
riproduttore.IV142IVOperatore tecnico specializ., operatore amministrativo -
contabile, disegnatore, stenodattilografo, archivista.V155VCollaboratore
amministrativo - contabile, geometra/ disegnatore, perito agrario/forestale,
collaboratore statistico.VI178VIIstruttore tecnico ed agrario, agronomo,
disegnatore progettista, istruttore amministrativo, istruttore contabile,
istruttore in materia di programmazione.VII220VIIEsperto: in materie
agronomiche, geologo, amministrativo, in statistica ed informatica, in
zootecnica, in materie ecologiche, in urbanistica e ingegneria, geografo -
topografo, agronomo/forestale.VIII263,33VIIIDirettore tecnico (programmazione e
progettazione forestale ed agricola, conduzione dei piani zonali, direzione
dell'ufficio del piano).VIII263,33VIIISegretario (affari amm.vi generali e del
personale), organizzazione degli uffici, segreteria organi collegiali.