L.R.
26 febbraio 1981, n. 9 (1).
Rimborso
delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri
regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 febbraio 1981, n. 11.
Legge modificata con L.R. 04.07.2003, n. 10.
Art.
1
Rimborso
spese di permanenza nella sede regionale.
1.
Ai consiglieri regionali è corrisposta, a titolo di rimborso spese di
permanenza nella sede regionale, una diaria pari al 65 per cento della
indennità mensile lorda percepita, per le medesime ragioni, dai membri del
Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
2.
La diaria non è corrisposta qualora il consigliere regionale sia sospeso dalla
carica ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 (2).
(2)
Articolo prima modificato dall'articolo unico, L.R. 20 febbraio 1984, n. 8,
dall'art. 1, L.R. 12 marzo 1991, n. 4, e dall'articolo unico, L.R. 12 dicembre
1997, n. 44, e poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
Art.
2
Rimborso
spese relative ai trasporti.
Ai
consiglieri regionali è corrisposto altresì per le maggiori spese relative ai
trasporti tra la loro residenza e la sede regionale, un rimborso pari a un
quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni
chilometro di percorrenza per presenze a riunioni degli organismi previsti
dallo Statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale, nonché del
comitato di gestione di cui all'art. 2 legge regionale del 15 gennaio 1973, n.
8.
Il
rimborso di cui al precedente comma non è corrisposto ai consiglieri che
usufruiscono di autovettura di servizio.
Agli
effetti della presente legge la residenza del consigliere che risieda fuori del
territorio regionale si intende sempre acquisita in un comune della regione.
Art.
3
Indennità
e rimborso spese per missione.
Ai
consiglieri regionali spettano indennità di missione e il rimborso delle spese
di viaggio, nelle misure, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli
articoli seguenti.
La
missione deve essere concordata con il Presidente del Consiglio regionale per i
componenti l'ufficio di presidenza e per i consiglieri regionali, con il
Presidente della Giunta regionale per i componenti la Giunta, e per i
consiglieri regionali delegati dal Presidente della Giunta in rappresentanza
della stessa.
La
durata della missione deve risultare da dichiarazione scritta degli
interessati, da apporre in calce alla tabella di liquidazione.
Per
missioni nell'ambito del territorio regionale non è corrisposta alcuna
indennità (3).
(3)
Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 9 giugno 1998, n. 18.
Art.
4
Misura
della indennità di missione.
La
misura dell'indennità di missione per i consiglieri regionali che si recano in
missione per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche
assegnate, è liquidata in base alle misure in vigore per i dipendenti dello
Stato con qualifica di cui al punto 1 della tabella A, allegata alla legge 18
dicembre 1973, n. 836, come risulta modificata dall'art. 1 della legge 26
luglio 1978, n. 417.
Per
le missioni effettuate fuori del territorio nazionale i consiglieri hanno
facoltà di chiedere la liquidazione delle diarie sulla base di quanto previsto
per il gruppo secondo dal D.M. 12 giugno 1979 e successive modificazioni.
Art.
5
Rimborso
delle spese di vitto e di alloggio.
Ai
consiglieri inviati in missione è data facoltà di chiedere, dietro
presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese di vitto e di
albergo.
In
tal caso le misure delle indennità di missione sono ridotte a un terzo.
Analoga
riduzione è prevista nel caso che il vitto e l'alloggio sia fornito
gratuitamente da soggetti esterni all'Amministrazione regionale (4).
(4)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L.R. 23 gennaio 1987, n. 10.
Art.
6
Rimborso
spese di viaggio.
Le
spese effettivamente sostenute dai consiglieri regionali in missione per viaggi
in ferrovia, comprese quelle con l'uso di posti letto in compartimenti singoli,
sul piroscafo o su altri servizi di linea, sono rimborsate nel limite del costo
dei relativi biglietti di prima classe e degli eventuali supplementi, il tutto
maggiorato
del 10 per cento.
Per
i viaggi in aereo è previsto il rimborso nel limite del costo del biglietto per
classe turistica.
Il
rimborso delle spese per viaggi effettuati con automezzo proprio è pari a un
quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni
chilometro di percorrenza. nonché la spesa sostenuta per il pedaggio
autostradale e per il traghetto.
Non
spetta il rimborso delle spese di viaggio ai consiglieri regionali che
usufruiscono per la missione di autovettura messa a disposizione dalla Regione.
Per
l'uso di mezzi aerei di linea è dovuto anche il rimborso della spesa di una
assicurazione sulla vita nel limite di un massimale rapportato alla indennità
annua lorda moltiplicato per coefficiente dieci, per i casi di morte o
invalidità permanente.
Art.
7
Rimborso
spese sostenute in occasione di missioni in rappresentanza della Regione.
Al
Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai
componenti l'ufficio di presidenza del Consiglio o della Giunta regionale e ai
consiglieri regionali che si rechino in missione in rappresentanza della
Regione, è dovuto il rimborso delle spese forzose sostenute per motivi di
rappresentanza o per ragioni della carica, sulla base della documentazione
prodotta per le spese documentabili e delle dichiarazioni rilasciate dagli
aventi titolo.
Art.
8
Abrogazione.
La
legge regionale 2 aprile 1973, n. 20 e successive modificazioni e l'art. 13
della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28, sono abrogati.
Art.
9
Termine
di decorrenza.
Le
disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.
Art.
10
Oneri
finanziari.
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981. la maggiore
spesa di lire 120 milioni sia in termini di competenza che di cassa, di cui
lire 100 milioni a carico del cap. 10 e lire 20 milioni a carico del cap. 150
del bilancio regionale.
All'onere
suddetto si farà fronte con parte dell'incremento della quota del fondo comune
di cui all'art. 1, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 356.
Per
gli esercizi successivi la spesa sarà determinata annualmente a norma dell'art.
5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, vigente legge regionale di
contabilità.