L.R. 26 febbraio 1981, n. 10 (1).

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979-1980-1981. Modifiche e integrazioni della L.R. 9 agosto 1973, n. 33 e della L.R. 15 giugno 1979, n. 26 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 febbraio 1981, n. 11.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO I

Finalità e durata contrattuale

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

[Il recepimento nell'ordinamento della Regione dell'Umbria dei contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-1980-1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica e integra la L.R. 9 agosto 1973, n. 33 e la L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Validità del contratto nazionale.

 

[Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 10 gennaio 1979.

Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1° gennaio 1979] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO II

Norme sullo stato giuridico del personale

 

Capo I - Formazione professionale

 

Art. 3

Formazione e aggiornamento professionale.

 

[  ] (5).

 

(5) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo II - Costituzione del rapporto d'impiego

 

Art. 4

Procedure speciali per il reclutamento del personale.

 

[Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, recate dagli artt. 11 e seguenti della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio, nonché di un colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita del predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e, comunque, in misura non superiore al doppio dei posti stessi.

La disponibilità, determinata al sensi del predetto secondo comma, è ripartita tra i candidati esterni e i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, secondo l'aliquota prevista dalle norme vigenti.

Durante il periodo di frequenza del corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti e ha diritto, pertanto, all'intero trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi genere.

Ai candidati esterni ammessi ai corsi di formazione può essere corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla Giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

L'identificazione delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura concorsuale prevista dal presente articolo avviene con le modalità di cui al successivo art. 10, lettera a).

Con il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, verranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché le modalità di espletamento del colloquio e dell'accertamento sulla formazione conseguita (6)] (7).

 

(6) Vedi, anche, il Reg. 23 febbraio 1982, n. 1 e la L.R. 23 giugno 1986, n. 25.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo III - Doveri e diritti

 

Art. 5

Lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

 

[  ] (8).

 

(8) Il presente articolo, che aggiungeva quattro commi all'art. 18, L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è stato abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Congedo ordinario.

 

[  ] (9).

 

(9) Il presente articolo, che aggiungeva tre commi all'art. 20, L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è stato successivamente abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Assenze per malattia.

 

[  ] (10) (11).

 

(10) Aggiunge un comma all'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Trasferimento di personale tra la Regione e gli Enti locali.

 

[  ] (12).

 

(12) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Capo IV - Diritti sindacali

 

Art. 9

Informazione.

 

[  ] (13).

 

(13) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

Contrattazione decentrata.

 

[  (14).

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali non previsti dalla normativa regionale vigente, si provvederà all'inquadramento di detti profili nei livelli funzionali-retributivi mediante la contrattazione decentrata di cui al presente articolo.

La Regione procederà all'inquadramento del personale in servizio in possesso dei prescritti requisiti nei profili professionali e nei livelli di cui al comma precedente, mediante concorso interno e previa riqualificazione professionale.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto, in conformità all'accordo contrattuale nazionale, dalla presente legge] (15).

 

(14) Comma abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

(15) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 11

Assemblea.

 

[  ] (16).

 

(16) Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO III

Norme sul trattamento economico del personale

 

Art. 12

Trattamento economico di livello.

 

[  (17)

 

(17) Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 13

Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.

 

[  (18)] (19).

 

(18) Sostituisce l'art. 33, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Per la cessazione della progressione economica di cui al presente articolo, vedi l'art. 34, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

(19) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 14

Retribuzione del lavoro straordinario.

 

[Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto nazionale 1979-1981, sugli importi tariffari determinati ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale] (20).

 

(20) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 15

Indennità di funzione di coordinamento.

 

[Il compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 36 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, è fissato, a decorrere dal 1° febbraio 1981, nella misura del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo] (21).

 

(21) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 16

Lavoro ordinario notturno e festivo.

 

[  ] (22).

 

(22) Il presente articolo, che sostituiva, a decorrere dal 1° febbraio 1981, il primo ed il secondo comma dell'art. 37, L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è stato abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.

Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 17

Trattenute in caso di scioperi.

 

[Nel caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto al dipendente un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato dell'indennità integrativa speciale.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, di cui all'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia] (23).

 

(23) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

 

Art. 18

Anticipazione dei benefici contrattuali.

 

[I benefici mensili di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58, sono corrisposti fino al 31 gennaio 1981. Per quanto concerne la tredicesima mensilità dell'anno 1980, lo stesso beneficio è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 58 del 1980. rapportato a lire 10.000 mensili, nonché le anticipazioni dei benefici contrattuali di cui al comma precedente, corrisposte per il 1980 e il gennaio 1981, sono pensionabili e, pertanto, sono soggetti alle normali trattenute, comprese quelle previdenziali e assistenziali] (24).

 

(24) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 19

Beneficio per riparametrazione professionale.

 

[A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili, a titolo di riparametrazione professionale:

 

LivelliStip. inizialiBeneficiannuimensiliI2.160.00045.000I (dopo 6 mesi)2.400.00051.500II2.688.00051.500III3.012.00055.000IV3.372.00061.200V4.140.000101.250VI4.920.000128.700VII5.964.000133.600VIII8.700.000180.416] (25)

 

(25) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 20

Valutazione dell'anzianità.

 

[L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dall'art. 92 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, ai fini dell'inquadramento economico nel ruolo regionale vengono valutate, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, nella misura di lire 800 mensili per ogni anno di servizio e per frazioni eccedenti i 6 mesi. Si trascurano le frazioni inferiori] (26).

 

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 21

Inquadramento nei nuovi livelli retributivi.

 

[L'attribuzione dei livelli retributivi e la progressione economica previste dagli artt. 12 e 13 della presente legge decorrono dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico, così determinato:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti, con esclusione dei benefici concessi con l'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 58 e con l'art. 18 della presente legge;

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 19, calcolato per 12 mensilità;

c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 20, in ragione di lire 800 mensili per ogni anno di servizio, calcolato per 12 mensilità.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale] (27).

 

(27) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 22

Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti.

 

[Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato, con decorrenza 1° febbraio 1981, con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e, comunque, tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio] (28).

 

(28) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 23

Inquadramento nel ruolo regionale del personale di ruolo comandato da altra Amministrazione regionale.

 

[Il dipendente di ruolo di altra Amministrazione regionale, in posizione di comando presso la Regione dell'Umbria alla data del 22 luglio 1980, può essere inquadrato nel ruolo regionale con le modalità e le condizioni previste dall'art. 8 della presente legge] (29).

 

(29) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 24

Norme di rinvio.

 

[Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili] (30).

 

(30) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 25

Oneri finanziari.

 

[La maggiore spesa a carico del bilancio regionale 1981 per l'attuazione della presente legge è valutata, sia in termini di competenza che di cassa, in complessive lire 660.000.000, così distinte:

a) lire 5.000.000 per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale previsti dal precedente art. 3;

b) lire 5.000.000 per le borse di studio a favore dei candidati esterni ammessi ai corsi di formazione, come previsto all'art. 4, quarto comma, della presente legge;

c) lire 650.000.000 per i miglioramenti economici previsti dai precedenti artt. 15, 18 secondo comma, e 21.

L'onere di cui alla precedente lett. a) sarà imputato al cap. 320 del bilancio 1981 il cui stanziamento sarà integrato di lire 5.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 280.

L'onere di cui alla precedente lett. b) sarà imputato al cap. 325 che verrà istituito nel bilancio 1981 con la seguente denominazione:

«Borse di studio a favore di candidati esterni ammessi ai corsi di formazione per il reclutamento del personale» (tit. I - sez. I - rubr. 4 - cat. 2 - tipo 1.1 - sett. 01) e ad esso si farà fronte con pari riduzione dello stanziamento del cap. 280.

L'onere di cui alla precedente lett. c) verrà imputato quanto a lire 85.000.000 al cap. 50 e quanto a lire 565.000.000 al cap. 280 del bilancio 1981 e ad esso si farà fronte con la disponibilità derivante dal fondo a calcolo appositamente previsto nei detti capitoli.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (31).

 

(31) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Allegato (32)

 

Tabella B (33)

 

 

 

(32) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

(33) La presente tabella, che sostituiva, in virtù di quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, la tabella B allegata alla L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è stata abrogata dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.