L.R.
26 febbraio 1981, n. 10 (1).
Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in
applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale
delle Regioni a Statuto ordinario per il triennio 1979-1980-1981. Modifiche e
integrazioni della L.R. 9 agosto 1973, n. 33 e della L.R. 15 giugno 1979, n. 26
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 27 febbraio 1981, n. 11.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. u), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
TITOLO
I
Finalità
e durata contrattuale
Art.
1
Finalità
della legge.
[Il
recepimento nell'ordinamento della Regione dell'Umbria dei contenuti del
contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il
triennio 1979-1980-1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica e
integra la L.R. 9 agosto 1973, n. 33 e la L.R. 15 giugno 1979, n. 26 e
successive modificazioni e integrazioni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Validità
del contratto nazionale.
[Il
periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge,
scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 10 gennaio 1979.
Le
anzianità occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti
i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1°
gennaio 1979] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
II
Norme
sullo stato giuridico del personale
Capo
I - Formazione professionale
Art.
3
Formazione
e aggiornamento professionale.
[ ] (5).
(5)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
II - Costituzione del rapporto d'impiego
Art.
4
Procedure
speciali per il reclutamento del personale.
[Ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego
regionale, recate dagli artt. 11 e seguenti della legge regionale 15 giugno
1979, n. 26, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari
professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di
seguito specificate:
a)
la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli
professionali e di servizio, nonché di un colloquio, per l'ammissione ad un
corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
b)
la seconda, consistente in un accertamento sulla formazione conseguita del
predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per
il conferimento dei posti messi a concorso.
Il
numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla
Giunta regionale in proporzione ai posti messi a concorso e, comunque, in
misura non superiore al doppio dei posti stessi.
La
disponibilità, determinata al sensi del predetto secondo comma, è ripartita tra
i candidati esterni e i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della
riserva, secondo l'aliquota prevista dalle norme vigenti.
Durante
il periodo di frequenza del corso di formazione, il personale regionale è
considerato in servizio a tutti gli effetti e ha diritto, pertanto, all'intero
trattamento economico con esclusione di compensi o indennità di qualsiasi
genere.
Ai
candidati esterni ammessi ai corsi di formazione può essere corrisposta una
borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla
Giunta regionale, in relazione alla qualità e alla durata dei corsi medesimi e
in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del
livello funzionale per il quale è indetto il concorso.
L'identificazione
delle peculiari professionalità per le quali è consentita la procedura
concorsuale prevista dal presente articolo avviene con le modalità di cui al
successivo art. 10, lettera a).
Con
il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, verranno stabiliti i criteri di valutazione
dei titoli professionali e di servizio, nonché le modalità di espletamento del
colloquio e dell'accertamento sulla formazione conseguita (6)] (7).
(6)
Vedi, anche, il Reg. 23 febbraio 1982, n. 1 e la L.R. 23 giugno 1986, n. 25.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
III - Doveri e diritti
Art.
5
Lavoro
straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
[ ] (8).
(8)
Il presente articolo, che aggiungeva quattro commi all'art. 18, L.R. 15 giugno
1979, n. 26, è stato abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2,
comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Congedo
ordinario.
[ ] (9).
(9)
Il presente articolo, che aggiungeva tre commi all'art. 20, L.R. 15 giugno
1979, n. 26, è stato successivamente abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989,
n. 22. Peraltro, l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art.
2, comma 1, lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Assenze
per malattia.
[ ] (10) (11).
(10)
Aggiunge un comma all'art. 24, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Trasferimento
di personale tra la Regione e gli Enti locali.
[ ] (12).
(12)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Capo
IV - Diritti sindacali
Art.
9
Informazione.
[ ] (13).
(13)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Contrattazione
decentrata.
[ (14).
Qualora,
a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali non
previsti dalla normativa regionale vigente, si provvederà all'inquadramento di
detti profili nei livelli funzionali-retributivi mediante la contrattazione
decentrata di cui al presente articolo.
La
Regione procederà all'inquadramento del personale in servizio in possesso dei
prescritti requisiti nei profili professionali e nei livelli di cui al comma
precedente, mediante concorso interno e previa riqualificazione professionale.
Gli
accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento
economico previsto, in conformità all'accordo contrattuale nazionale, dalla
presente legge] (15).
(14)
Comma abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Assemblea.
[ ] (16).
(16)
Articolo abrogato dall'art. 9, L.R. 17 luglio 1989, n. 22. Peraltro, l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. u),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
III
Norme
sul trattamento economico del personale
Art.
12
Trattamento
economico di livello.
[ (17)
(17)
Articolo abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46. Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
13
Progressione
economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.
[ (18)] (19).
(18)
Sostituisce l'art. 33, L.R. 15 giugno 1979, n. 26. Per la cessazione della
progressione economica di cui al presente articolo, vedi l'art. 34, L.R. 16
dicembre 1983, n. 46.
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
14
Retribuzione
del lavoro straordinario.
[Le
tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario
restano congelate, per il periodo di validità del contratto nazionale
1979-1981, sugli importi tariffari determinati ai sensi dell'art. 34 della
legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità
integrativa speciale] (20).
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
15
Indennità
di funzione di coordinamento.
[Il
compenso per la funzione di coordinamento, di cui all'art. 36 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, è fissato, a decorrere dal 1° febbraio 1981,
nella misura del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo]
(21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
16
Lavoro
ordinario notturno e festivo.
[ ] (22).
(22)
Il presente articolo, che sostituiva, a decorrere dal 1° febbraio 1981, il
primo ed il secondo comma dell'art. 37, L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è stato
abrogato dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.
Peraltro,
l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 17
Trattenute
in caso di scioperi.
[Nel
caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto al
dipendente un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in
godimento, maggiorato dell'indennità integrativa speciale.
Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle
retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
In
tale caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro
straordinario, di cui all'art. 34 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 -
senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente degli emolumenti
a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia]
(23).
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
TITOLO
IV
Norme
transitorie e finali
Art.
18
Anticipazione
dei benefici contrattuali.
[I
benefici mensili di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28
maggio 1980, n. 58, sono corrisposti fino al 31 gennaio 1981. Per quanto
concerne la tredicesima mensilità dell'anno 1980, lo stesso beneficio è ridotto
del 50 per cento.
Il
beneficio di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale n. 58
del 1980. rapportato a lire 10.000 mensili, nonché le anticipazioni dei
benefici contrattuali di cui al comma precedente, corrisposte per il 1980 e il
gennaio 1981, sono pensionabili e, pertanto, sono soggetti alle normali trattenute,
comprese quelle previdenziali e assistenziali] (24).
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
19
Beneficio
per riparametrazione professionale.
[A
decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico
regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili, a titolo di
riparametrazione professionale:
LivelliStip.
inizialiBeneficiannuimensiliI2.160.00045.000I (dopo 6 mesi)2.400.00051.500II2.688.00051.500III3.012.00055.000IV3.372.00061.200V4.140.000101.250VI4.920.000128.700VII5.964.000133.600VIII8.700.000180.416]
(25)
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
20
Valutazione
dell'anzianità.
[L'anzianità
di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a
base dall'art. 92 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, ai fini
dell'inquadramento economico nel ruolo regionale vengono valutate, con
decorrenza dal 1° febbraio 1981, nella misura di lire 800 mensili per ogni anno
di servizio e per frazioni eccedenti i 6 mesi. Si trascurano le frazioni
inferiori] (26).
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
21
Inquadramento
nei nuovi livelli retributivi.
[L'attribuzione
dei livelli retributivi e la progressione economica previste dagli artt. 12 e
13 della presente legge decorrono dal 1° febbraio 1981.
L'inquadramento
economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico,
così determinato:
a)
stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e
scatti, con esclusione dei benefici concessi con l'art. 1 della legge regionale
28 maggio 1980, n. 58 e con l'art. 18 della presente legge;
b)
beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 19, calcolato per 12
mensilità;
c)
riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 20, in
ragione di lire 800 mensili per ogni anno di servizio, calcolato per 12
mensilità.
La
posizione giuridica ed economica nel livello è determinata ai sensi dell'art.
44 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.
Il
maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il
valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o,
limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto
biennale] (27).
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
22
Inquadramento
del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti.
[Il
personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari
rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del
contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato, con decorrenza 1° febbraio
1981, con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda
la disciplina degli aspetti previdenziali e, comunque, tali da evitare il
cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
23
Inquadramento
nel ruolo regionale del personale di ruolo comandato da altra Amministrazione
regionale.
[Il
dipendente di ruolo di altra Amministrazione regionale, in posizione di comando
presso la Regione dell'Umbria alla data del 22 luglio 1980, può essere
inquadrato nel ruolo regionale con le modalità e le condizioni previste
dall'art. 8 della presente legge] (29).
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
24
Norme
di rinvio.
[Per
quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative
vigenti in quanto con essa compatibili] (30).
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
25
Oneri
finanziari.
[La
maggiore spesa a carico del bilancio regionale 1981 per l'attuazione della
presente legge è valutata, sia in termini di competenza che di cassa, in
complessive lire 660.000.000, così distinte:
a)
lire 5.000.000 per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale
previsti dal precedente art. 3;
b)
lire 5.000.000 per le borse di studio a favore dei candidati esterni ammessi ai
corsi di formazione, come previsto all'art. 4, quarto comma, della presente
legge;
c)
lire 650.000.000 per i miglioramenti economici previsti dai precedenti artt.
15, 18 secondo comma, e 21.
L'onere
di cui alla precedente lett. a) sarà imputato al cap. 320 del bilancio 1981 il
cui stanziamento sarà integrato di lire 5.000.000 mediante riduzione dello
stanziamento del cap. 280.
L'onere
di cui alla precedente lett. b) sarà imputato al cap. 325 che verrà istituito
nel bilancio 1981 con la seguente denominazione:
«Borse
di studio a favore di candidati esterni ammessi ai corsi di formazione per il
reclutamento del personale» (tit. I - sez. I - rubr. 4 - cat. 2 - tipo 1.1 -
sett. 01) e ad esso si farà fronte con pari riduzione dello stanziamento del
cap. 280.
L'onere
di cui alla precedente lett. c) verrà imputato quanto a lire 85.000.000 al cap.
50 e quanto a lire 565.000.000 al cap. 280 del bilancio 1981 e ad esso si farà
fronte con la disponibilità derivante dal fondo a calcolo appositamente
previsto nei detti capitoli.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione] (31).
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
(32)
Tabella
B (33)
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. u), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
(33)
La presente tabella, che sostituiva, in virtù di quanto disposto dall'art. 12
della presente legge, la tabella B allegata alla L.R. 15 giugno 1979, n. 26, è
stata abrogata dall'art. 49, L.R. 16 dicembre 1983, n. 46.