L.R. 23 marzo 1981, n. 14 (1).

Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 25 marzo 1981, n. 17.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Le disposizioni della presente legge sono dirette all'attuazione dell'art. 78, penultimo comma, dello Statuto, concernente il conferimento di consulenze e incarichi professionali, per il conseguimento di particolari obiettivi dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 2

Limiti di applicabilità.

 

La Regione può conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza in merito a problemi di particolare rilievo tecnico, scientifico, culturale, legislativo, giuridico-amministrativo o in attuazione di programmi o progetti previsti dal Piano regionale di sviluppo, richiedenti specifica competenza o iscrizione in albi professionali, solo nei casi nei quali la professionalità richiesta non consenta l'impiego di personale di ruolo regionale o la sua adeguata preparazione in idonei corsi di formazione, ovvero non sia possibile avvalersi delle strutture del C.R.U.R.E.S. e degli Enti regionali, anche ad amministrazione autonoma.

A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'ordinamento degli Uffici regionali, nonché dei piani di formazione del personale.

 

 

Art. 3

Attività di consulenza.

 

L'attività di consulenza può essere conferita:

a) mediante incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di specifici problemi ovvero lo studio e la realizzazione di piani o progetti;

b) mediante incarico per assistenza agli organi di amministrazione regionale in determinati settori nei quali sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.

L'incarico può essere affidato a:

1) Università, Istituti scientifici, Enti pubblici o società ed organizzazioni che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico;

2) esperti iscritti in Albi professionali o in possesso di peculiari e notorie competenze professionali.

L'incarico non può essere conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dall'art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 355.

In nessun caso l'attività di consulenza disciplinata dalla presente legge può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.

 

 

Art. 4

Durata dell'incarico.

 

L'incarico di consulenza è a tempo determinato e ha durata commisurata a quella del piano o progetto per cui è conferito.

L'incarico previsto dalla lett. b) dell'art. 3 può essere conferito fino ad un massimo di 12 unità nel medesimo esercizio finanziario.

In ogni caso uno stesso incarico non può protrarsi per più di tre esercizi finanziari.

Non è ammesso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario.

 

 

Art. 5

Compensi.

 

I compensi per le consulenze e gli incarichi comprensivi di spese ed onorari, devono essere stabiliti, secondo il caso, sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti, istituti ed organizzazioni di cui al n. 1 del secondo comma dell'art. 3, ovvero possono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a dipendenti regionali inquadrati nei due livelli più elevati, avendo riguardo al tipo di risultato richiesto e alla oggettiva entità della prestazione.

 

 

Art. 6

Modalità di conferimento dell'incarico.

 

La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare:

a) la particolare ed eccezionale esigenza che motiva l'attribuzione della consulenza;

b) l'oggetto della consulenza o la definizione del progetto e la durata dell'incarico;

c) gli elementi giustificativi della scelta con indicazione della qualificazione, dell'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto;

d) l'ammontare del compenso od onorari da corrispondere e dell'eventuale ,rimborso delle spese, nonché le modalità di pagamento;

e) le modalità di espletamento e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico.

 

 

Art. 7

Abrogazione norme precedenti.

 

La legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, è abrogata.

 

 

Art. 8

Applicabilità della normativa della presente legge agli incarichi previsti dal Regolamento interno del Consiglio.

 

Nel rispetto della propria autonomia funzionale e contabile, il Consiglio regionale provvederà, con successiva legge alle modifiche necessarie per uniformare gli artt. 19-bis e 19-ter del Regolamento interno, ai contenuti della presente legge.

 

 

Art. 9

Riserva di posti nei pubblici concorsi in favore del personale assunto nella seconda legislatura ai sensi della legge regionale n. 6 del 1976.

 

Nei primi concorsi pubblici banditi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, in aggiunta alla riserva di cui all'art. 46 della predetta legge è istituita eccezionalmente una ulteriore riserva pari al 5 e al 35 per cento dei posti vacanti rispettivamente nel V e nel VII livello in favore del personale assunto dalla Regione dell'Umbria, in data non successiva al 1° settembre 1978, con contratto a tempo determinato a norma del penultimo comma dell'art. 78 dello Statuto e della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, purché in servizio alla data della deliberazione della presente legge.

Il personale di cui al primo comma ha diritto a partecipare ai concorsi per la copertura di posti del VII livello se in possesso del prescritto diploma di laurea e, se richieste, delle abilitazioni o specializzazioni previste per l'accesso al predetto livello ai sensi della tabella «A» allegata alla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, e di posti di V livello se in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

L'ammissione al concorsi predetti e il godimento delle riserve entro i limiti indicati nel primo comma sono, altresì, subordinati al possesso di tutti gli altri requisiti generali previsti nell'art. 13 della predetta legge n. 26/1979, fatta eccezione per il limite massimo di età, nonché alla condizione che il servizio sia stato effettivamente prestato presso gli Uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito, secondo le modalità di cui alla L.R. 9 agosto 1973, n. 33 e alla L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

La riserva non trova applicazione in mancanza di soggetti aventi i requisiti prescritti nei commi precedenti ovvero nel caso in cui gli interessati non conseguano l'idoneità.

I concorsi di cui al presente articolo si svolgono con le modalità, le prove e le materie stabilite per i singoli livelli e profili professionali dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Reg. 23 marzo 1976, n. 16, modificato dalla L.R. 25 agosto 1978, n. 50 e dalla L.R. 17 maggio 1980, n. 45.

 

 

Art. 10

Nomina. Decorrenza e trattamento economico.

 

L'immissione in ruolo del personale di cui all'articolo precedente dichiarato idoneo nei concorsi pubblici è disposta, entro il limite delle aliquote dei posti riservati per i singoli livelli, con provvedimenti della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e, ove occorra, del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26.

Ai fini giuridici ed economici essa ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti.

Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto - dalla data della nomina in ruolo e con le modalità e i criteri di cui agli artt. 34, 44 e 45 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 - il trattamento economico di anzianità corrispondente al servizio non di ruolo reso negli uffici regionali con carattere di continuità e con orario definito ai sensi del comma 3 del precedente art. 9 (2).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 21 maggio 1987, n. 28.

 

 

Art. 11

Proroga contratti in scadenza.

 

I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 78 - penultimo comma - dello Statuto e della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 6, che venissero a scadere prima della conclusione delle operazioni concorsuali previste dall'art. 9, sono prorogati, alle stesse condizioni, sino alla data dei provvedimenti di immissione in ruolo.

 

 

Art. 12

 

La spesa per l'attuazione della presente legge - alla cui quantificazione si provvederà con legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - verrà imputata, a far tempo dall'anno 1981, come segue:

a) per le finalità previste all'art. 5, al cap. 720, denominato: «Spese per collaboratori della Regione con rapporti diversi da quelli di impiego»;

b) per le finalità previste all'art. 8, al cap. 280, denominato: «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, contributi previdenziali, assistenziali e simili, al personale di ruolo e non di ruolo».

Gli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale della Regione, al I settore, 2° programma, lettere a) e b).