L.R. 4 maggio 1981, n. 20 (1).

Contributo ai comuni ed alle province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale Umbra (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 1981, n. 25.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Con la presente legge è autorizzata la spesa di lire 217.000.000 per l'istituzione di un fondo per il «Contributo ai comuni e alle province dell'Umbria per le spese di progettazione di sottovia e sopravvia su strade comunali e provinciali interessanti la Ferrovia Centrale Umbra nel quadro del risanamento dei passaggi a raso insistenti sulla linea.

I lavori relativi verranno inseriti nel piano finanziario di risanamento previsto per la Ferrovia centrale Umbra] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Per accedere al contributo i comuni e le province interessate devono presentare domanda alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il termine predetto è perentorio.

Alla domanda deve essere allegata una relazione, con relativa cartografia, che illustri il tipo di intervento e gli effetti di sanatoria degli attraversamenti a raso insistenti sulla linea ferroviaria.

Nella domanda devono altresì essere indicate le spese previste per la progettazione] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare provvede a stabilire la graduatoria delle domande in base agli effetti di sanatoria illustrati nelle singole relazioni.

Entro 60 giorni dal termine di cui al primo comma del precedente art. 2 la Giunta regionale comunica agli Enti interessati l'eventuale ammissione al contributo.

Entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo gli Enti interessati devono presentare alla Giunta regionale il progetto esecutivo concernente la costruzione delle opere di cui all'art. 1] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[La Giunta regionale provvede alla erogazione del contributo entro 3 mesi dalla presentazione dei progetti esecutivi] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[L'ammontare del contributo concesso ai comuni ed alle province viene stabilito in base alle richieste accolte e comunque non inferiore al 50 per cento delle spese di progettazione] (7)

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[  (8).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione] (9).

 

 

 

(8) Il presente comma che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.