L.R.
4 maggio 1981, n. 20 (1).
Contributo
ai comuni ed alle province dell'Umbria per la progettazione di sottovia e
sopravvia concernenti la Ferrovia Centrale Umbra (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 maggio 1981, n. 25.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. t), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Con
la presente legge è autorizzata la spesa di lire 217.000.000 per l'istituzione
di un fondo per il «Contributo ai comuni e alle province dell'Umbria per le
spese di progettazione di sottovia e sopravvia su strade comunali e provinciali
interessanti la Ferrovia Centrale Umbra nel quadro del risanamento dei passaggi
a raso insistenti sulla linea.
I
lavori relativi verranno inseriti nel piano finanziario di risanamento previsto
per la Ferrovia centrale Umbra] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Per
accedere al contributo i comuni e le province interessate devono presentare
domanda alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. Il termine predetto è perentorio.
Alla
domanda deve essere allegata una relazione, con relativa cartografia, che
illustri il tipo di intervento e gli effetti di sanatoria degli attraversamenti
a raso insistenti sulla linea ferroviaria.
Nella
domanda devono altresì essere indicate le spese previste per la progettazione]
(4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare provvede a
stabilire la graduatoria delle domande in base agli effetti di sanatoria
illustrati nelle singole relazioni.
Entro
60 giorni dal termine di cui al primo comma del precedente art. 2 la Giunta
regionale comunica agli Enti interessati l'eventuale ammissione al contributo.
Entro
180 giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo gli Enti
interessati devono presentare alla Giunta regionale il progetto esecutivo
concernente la costruzione delle opere di cui all'art. 1] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[La
Giunta regionale provvede alla erogazione del contributo entro 3 mesi dalla
presentazione dei progetti esecutivi] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[L'ammontare
del contributo concesso ai comuni ed alle province viene stabilito in base alle
richieste accolte e comunque non inferiore al 50 per cento delle spese di
progettazione] (7)
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[ (8).
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione] (9).
(8)
Il presente comma che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. t), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.