L.R. 8 giugno 1981, n. 32 (1).

Norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 giugno 1981, n. 31, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 4, L.R. 18 novembre 1987, n. 49 e l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

 

Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici la trasformazione del boschi in altre qualità di colture agrarie, la trasformazione di terreni boscati e cespugliati in terreni lavorativi, i movimenti di terreno che comunque alterino la morfologia dei suoli, gli interventi che possono in qualche modo recare pregiudizio al bosco, alla stabilità del terreno ed al regime delle acque, nonchè l'esercizio del pascolo, sono sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 2.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, possono essere dettate per il compimento dei lavori di cui al primo comma, accertato ove occorra la condizione dei luoghi, ulteriori prescrizioni ritenute necessarie oltre a quelle previste dal regolamento.

 

 

Art. 2

 

I casi e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, nonchè le prescrizioni di massima di cui agli artt. 8 e 9 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono stabilite con regolamento del Consiglio regionale (3).

 

(3) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. 8 giugno 1981, n. 1.

 

 

Art. 3

 

L'importo delle sanzioni pecuniarie di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, è aumentato di 10 volte, intendendosi sostituito ai regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il regolamento previsto all'art. 2.

Le sanzioni amministrative per le violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento sono applicate secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

 

Art. 4

 

La delega delle funzioni amministrative alle Comunità montane dell'Umbria ed ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, in materia di boschi, terreni montani e movimenti di terra su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, ricomprende anche le funzioni previste all'art. 1 della presente legge.

 

 

Art. 5

 

Tutte le autorizzazioni di cui al precedente art. 1, rilasciate in base al regolamento previsto dall'art. 2 - devono essere concesse previo parere degli organi tecnici - Corpo forestale dello Stato - E.S.A.U. - Servizi comprensoriali forestali - Uffici tecnici locali - competenti per settore, sulla base delle singole

specifiche competenze.

 

 

Art. 6

 

È istituito presso la Giunta regionale un albo regionale delle ditte idonee all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad enti pubblici.

Per l'iscrizione all'albo, gli interessati dovranno presentare:

a) istanza in carta legale indirizzata alla Giunta regionale;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Agli iscritti all'albo è rilasciato, dalla Giunta regionale, un tesserino, valido per 5 anni rinnovabile, a presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per uguale durata, purchè l'interessato dimostri idoneità tecnico-economica, tenuto anche conto delle precedenti utilizzazioni.

La Giunta regionale, sulla base del numero delle infrazioni e della gravità delle stesse, può disporre la sospensione del tesserino per un periodo da 6 mesi ad un anno, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità.

È consentito alle ditte provenienti da altre Regioni l'esercizio della attività boschiva su presentazione di tesserino o certificato equipollente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (4).

 

 

 

(4) Vedi, anche, l'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.