L.R. 1 luglio 1981, n. 38 (1).

Provvedimenti finanziari per la realizzazione di scuole materne.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

La Regione dell'Umbria al fine di favorire i processi formativi dell'età prescolare e di far fronte alle esigenze del settore, interviene per potenziare il patrimonio di edilizia scolastica partecipando alle spese per la realizzazione di strutture idonee da adibire al servizio della scuola materna.

 

 

Art. 2

Limiti di intervento.

 

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni:

a) contributi in conto capitale, sino a lire 30 milioni, per il recupero di edifici da destinare a sede di scuola materna;

b) contributi in annualità costanti per un massimo di 20 anni, fino al 100 per cento dell'ammontare complessivo dell'interesse risultante dal piano di ammortamento diviso per gli anni di durata dell'ammortamento stesso, sui mutui contratti per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne o l'acquisizione di immobili, ivi compresa la loro ristrutturazione, da destinare al predetto servizio scolastico (2).

I contributi di cui sopra sono cumulabili.

La spesa massima ammissibile al contributo regionale, in annualità costanti è:

a) per le nuove costruzioni di lire 220.000.000 per le scuole materne monosezionali, di lire 370.000.000 per le scuole bisezionali con incremento di lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione;

b) per gli interventi di ampliamento, di lire 150.000.000 per le opere che comportino la realizzazione di una sola sezione integrativa, con incremento di lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione (3).

I mutui devono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti.

Nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilità, anche provvisoria, alla concessione del mutuo, i Comuni possono rivolgersi ad Istituti mutuati diversi.

 

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

 

 

Art. 3

Procedure di adesione.

 

Le domande di ammissione al contributo, deliberate dal Consiglio comunale, munite del parere del Consiglio scolastico distrettuale, vanno presentate alla Giunta regionale, Ufficio diritto allo studio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata da:

a) progetto di massima dell'opera da eseguire con la individuazione dell'area e la indicazione dei costi economici presunti;

b) relazione sulle finalità dell'opera in rapporto alla situazione scolastica esistente;

c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa eccedente il contributo regionale.

I costi di realizzazione comprendono le spese per l'acquisizione dell'area di sedime, per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo, nonché per l'acquisto degli arredamenti.

La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, predispone nei limiti della spesa autorizzata con la presente legge, il piano degli interventi, che viene approvato dal Consiglio regionale.

L'assegnazione contributi in conto capitale viene effettuata dalla Giunta regionale a presentazione da parte degli Enti obbligati, della documentazione comprovante l'esecuzione degli adempimenti previsti al primo comma del successivo articolo.

L'assegnazione dei contributi in annualità costanti è disposta dalla Giunta regionale ad avvenuta stipulazione del contratto di mutuo.

 

 

Art. 4

Tempi di esecuzione.

 

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di interventi nel Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni approvano i progetti o i bandi di appalto concorso delle opere ammesse a contributo e acquisiscono la piena ed effettiva disponibilità dell'area di sedime (4).

L'affidamento dei lavori alle imprese aggiudicatarie dell'appalto avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo.

La Giunta regionale, decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi precedenti, previa diffida pronuncia la decadenza dei Comuni dai benefici concessi e, sentita la competente commissione consiliare, li assegna ad altri Comuni (5).

 

(4) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

(5) Vedi, anche, l'articolo unico, L.R. 30 maggio 1983, n. 14.

 

 

Art. 5

Erogazione dei contributi.

 

1. La Giunta regionale, previa acquisizione dei contratti di appalto dei lavori, eroga i contributi in conto capitale con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58 o su presentazione dei singoli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento.

2. L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata al 31 dicembre di ciascun anno direttamente al Comune interessato, il quale deve comunicare alla Giunta regionale la data di ultimazione dei lavori e presentare alla stessa Giunta, entro 12 mesi a decorrere dalla suddetta data, gli atti di contabilità finale e di collaudo (6).

2-bis. La Giunta regionale, sulla base delle spese effettivamente sostenute, determina la rata annuale definitiva di mutuo e provvede ad effettuare gli eventuali relativi conguagli (7).

2-ter. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al precedente comma del presente articolo comporta la sospensione nella erogazione dei ratei annui di ammortamento del mutuo (8).

3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Istituti di credito le convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge.

4. La Giunta regionale può effettuare controlli tecnici ed amministrativi in corso d'opera.

5. Sugli edifici costruiti o adattati a scuole materne, ai sensi della presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione al servizio di struttura.

 

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.

 

 

Art. 6

Norme di attuazione.

 

Per il reperimento delle aree di sedime, per la redazione e per l'approvazione dei progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la direzione, nonché il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

 

 

Art. 7

Norma finanziaria.

 

Per l'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 2, lettera a), è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 in termini di competenza e di lire 300 milioni in termini di cassa a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, con imputazione al cap. 6646, di nuova istituzione nel bilancio 1981: «Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta dai comuni per il recupero di edifici da destinare a sede di scuola materna» (Tit. II, Sez. 6, Rubr. 11, Cat. 3, Tipo 2.1, Sett. 04).

All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 del bilancio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 11). La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera b), è autorizzato, per l'anno 1982, il limite di impegno di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 6647 che sarà istituito nel bilancio dell'esercizio 1982 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti nelle rate di ammortamento di mutui contratti dai comuni per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne» (Tit. II, Sez. 6, Rubr. 11, Cat. 3, Tipo 2.1, Sett. 04).

Nei bilanci degli esercizi dal 1982 al 2016 sarà, pertanto iscritta l'annualità di L. 500.000.000.

La quota di limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1982 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2016 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo detto anno.

All'onere relativo agli anni 1982 e 1983 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista nel bilancio pluriennale 1981-83 al V settore, III programma, progetto B/5.