L.R.
1 luglio 1981, n. 38 (1).
Provvedimenti
finanziari per la realizzazione di scuole materne.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.
Art.
1
Finalità.
La
Regione dell'Umbria al fine di favorire i processi formativi dell'età
prescolare e di far fronte alle esigenze del settore, interviene per potenziare
il patrimonio di edilizia scolastica partecipando alle spese per la
realizzazione di strutture idonee da adibire al servizio della scuola materna.
Art.
2
Limiti
di intervento.
La
Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni:
a)
contributi in conto capitale, sino a lire 30 milioni, per il recupero di
edifici da destinare a sede di scuola materna;
b)
contributi in annualità costanti per un massimo di 20 anni, fino al 100 per
cento dell'ammontare complessivo dell'interesse risultante dal piano di
ammortamento diviso per gli anni di durata dell'ammortamento stesso, sui mutui
contratti per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne o l'acquisizione
di immobili, ivi compresa la loro ristrutturazione, da destinare al predetto
servizio scolastico (2).
I
contributi di cui sopra sono cumulabili.
La
spesa massima ammissibile al contributo regionale, in annualità costanti è:
a)
per le nuove costruzioni di lire 220.000.000 per le scuole materne
monosezionali, di lire 370.000.000 per le scuole bisezionali con incremento di
lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione;
b)
per gli interventi di ampliamento, di lire 150.000.000 per le opere che
comportino la realizzazione di una sola sezione integrativa, con incremento di
lire 120.000.000 per ogni ulteriore successiva sezione (3).
I
mutui devono essere richiesti alla Cassa depositi e prestiti.
Nel
caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia fatto conoscere la propria
indisponibilità, anche provvisoria, alla concessione del mutuo, i Comuni
possono rivolgersi ad Istituti mutuati diversi.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
Art.
3
Procedure
di adesione.
Le
domande di ammissione al contributo, deliberate dal Consiglio comunale, munite
del parere del Consiglio scolastico distrettuale, vanno presentate alla Giunta
regionale, Ufficio diritto allo studio, entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge corredata da:
a)
progetto di massima dell'opera da eseguire con la individuazione dell'area e la
indicazione dei costi economici presunti;
b)
relazione sulle finalità dell'opera in rapporto alla situazione scolastica
esistente;
c)
indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della spesa eccedente il
contributo regionale.
I
costi di realizzazione comprendono le spese per l'acquisizione dell'area di
sedime, per la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo, nonché per
l'acquisto degli arredamenti.
La
Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, predispone nei limiti
della spesa autorizzata con la presente legge, il piano degli interventi, che
viene approvato dal Consiglio regionale.
L'assegnazione
contributi in conto capitale viene effettuata dalla Giunta regionale a
presentazione da parte degli Enti obbligati, della documentazione comprovante
l'esecuzione degli adempimenti previsti al primo comma del successivo articolo.
L'assegnazione
dei contributi in annualità costanti è disposta dalla Giunta regionale ad
avvenuta stipulazione del contratto di mutuo.
Art.
4
Tempi
di esecuzione.
Entro
90 giorni dalla data di pubblicazione del piano di interventi nel Bollettino
Ufficiale della Regione, i Comuni approvano i progetti o i bandi di appalto
concorso delle opere ammesse a contributo e acquisiscono la piena ed effettiva
disponibilità dell'area di sedime (4).
L'affidamento
dei lavori alle imprese aggiudicatarie dell'appalto avviene entro il termine di
90 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo.
La
Giunta regionale, decorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi
precedenti, previa diffida pronuncia la decadenza dei Comuni dai benefici
concessi e, sentita la competente commissione consiliare, li assegna ad altri
Comuni (5).
(4)
Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
(5)
Vedi, anche, l'articolo unico, L.R. 30 maggio 1983, n. 14.
Art.
5
Erogazione
dei contributi.
1.
La Giunta regionale, previa acquisizione dei contratti di appalto dei lavori,
eroga i contributi in conto capitale con le modalità di cui all'art. 10 della
legge regionale 21 novembre 1977, n. 58 o su presentazione dei singoli stati di
avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento.
2.
L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata al 31 dicembre di
ciascun anno direttamente al Comune interessato, il quale deve comunicare alla
Giunta regionale la data di ultimazione dei lavori e presentare alla stessa
Giunta, entro 12 mesi a decorrere dalla suddetta data, gli atti di contabilità
finale e di collaudo (6).
2-bis.
La Giunta regionale, sulla base delle spese effettivamente sostenute, determina
la rata annuale definitiva di mutuo e provvede ad effettuare gli eventuali
relativi conguagli (7).
2-ter.
Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al precedente comma del presente
articolo comporta la sospensione nella erogazione dei ratei annui di
ammortamento del mutuo (8).
3.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Istituti di credito le
convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione della presente legge.
4.
La Giunta regionale può effettuare controlli tecnici ed amministrativi in corso
d'opera.
5.
Sugli edifici costruiti o adattati a scuole materne, ai sensi della presente
legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere
dall'attivazione al servizio di struttura.
(6)
Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per
effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
(7)
Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per
effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
(8)
Gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter così sostituiscono l'originario comma 2, per
effetto di quanto disposto dall'art. 3, L.R. 8 maggio 1986, n. 17.
Art.
6
Norme
di attuazione.
Per
il reperimento delle aree di sedime, per la redazione e per l'approvazione dei
progetti, l'esperimento delle gare di appalto, l'esecuzione, la direzione, nonché
il collaudo delle opere ammesse ai benefici della presente legge si applicano
le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.
Art.
7
Norma
finanziaria.
Per
l'attuazione degli interventi previsti al precedente art. 2, lettera a), è
autorizzata la spesa di L. 500.000.000 in termini di competenza e di lire 300
milioni in termini di cassa a carico del bilancio per l'esercizio finanziario
1981, con imputazione al cap. 6646, di nuova istituzione nel bilancio 1981:
«Contributi in conto capitale nella spesa sostenuta dai comuni per il recupero
di edifici da destinare a sede di scuola materna» (Tit. II, Sez. 6, Rubr. 11,
Cat. 3, Tipo 2.1, Sett. 04).
All'onere
suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap.
9710 del bilancio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, numero d'ordine 11).
La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di
contabilità.
Per
gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera b), è autorizzato, per
l'anno 1982, il limite di impegno di lire 500.000.000 con imputazione al cap.
6647 che sarà istituito nel bilancio dell'esercizio 1982 con la seguente
denominazione: «Contributi annui costanti nelle rate di ammortamento di mutui
contratti dai comuni per la costruzione e l'ampliamento di scuole materne»
(Tit. II, Sez. 6, Rubr. 11, Cat. 3, Tipo 2.1, Sett. 04).
Nei
bilanci degli esercizi dal 1982 al 2016 sarà, pertanto iscritta l'annualità di
L. 500.000.000.
La
quota di limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1982 costituirà
economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi
successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2016
in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti
dopo detto anno.
All'onere
relativo agli anni 1982 e 1983 sarà fatto fronte con la disponibilità prevista
nel bilancio pluriennale 1981-83 al V settore, III programma, progetto B/5.