L.R. 1 luglio 1981, n. 40 (1).

Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.

 

 

Art. 1

Fiere, mostre e mercati.

 

Per l'anno 1981, è autorizzata la spesa di lire 210.000.000 in termini di competenza e di cassa per la partecipazione della Regione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare nonchè per la partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi (2).

Il relativo importo è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 in aggiunta allo stanziamento del capitolo 3560 (tit. 1, sez. 10, rubr. 42, cat. 4, tipo 11, sett. 25) denominato «Spese per contributi per la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale e internazionale nel settore agro-alimentare, nonché per la partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, per inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni e per materiali didattici e audiovisivi» (3).

 

(2) Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.

(3) Comma così modificato dall'art. 20, L.R. 10 aprile 1986, n. 14.

 

 

Art. 2

Apicoltura.

 

Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa quale contributo a favore del Consorzio provinciale apistico di Perugia nelle spese per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura.

Il relativo stanziamento è iscritto nel bilancio per l'esercizio 1981 al cap. 7668 di nuova istituzione (tit. 2, sez. 10, rubr. 42, tipo 2.1, cat. 3, sett. 10), denominato «Contributi per il miglioramento e l'incremento dell'apicoltura».

 

 

Art. 3

Modalità di concessione.

 

Alla concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli provvede la Giunta regionale, sulla base di appositi progetti delle iniziative da finanziare.

Per le iniziative di cui all'art. 1 ove siano promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, la concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale e gli stessi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

All'onere complessivo di lire 220.000.000 necessario per l'attuazione della presente legge si fa fronte con pari disponibilità prevista nel fondo globale del capitolo 9710 del bilancio per l'esercizio 1981 (elenco n. 5 allegato al bilancio, n. d'ordine 5).

 

 (4).

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-1983 al II settore, II programma, progetto 4.

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

 

 

Art. 5

Finanziamento esercizi successivi.

 

Per gli anni successivi gli stanziamenti di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge saranno determinati con leggi di bilancio, a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.