L.R. 1 luglio 1981, n. 42 (1).

Norme sull'associazionismo dei produttori. Applicazione legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

Con la presente legge, la Regione dell'Umbria da attuazione a quanto previsto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, dal europee 19 giugno 1978, n. 1360 in materia di associazioni dei produttori e loro unioni nonchè dal regolamento (C.E.E.) n. 2083 della Commissione del 31 luglio 1980, recante modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle relative unioni.

In particolare la presente legge:

a) determina le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni;

b) istituisce l'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni e fissa le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle medesime;

c) concede aiuti finanziari alle associazioni e relative unioni, nonché per la costituzione delle stesse;

d) determina, infine, le modalità per la istituzione del Comitato regionale delle unioni riconosciute e per la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione agricola regionale.

 

 

Art. 2

Riconoscimento delle associazioni e delle unioni.

 

Le associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) siano costituite secondo le norme del regolamento C.E.E. n. 1360/78, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e siano in possesso dei requisiti dalle stesse stabilite;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) abbiano il volume minimo di produzione annua o il fatturato, nonché il numero minimo di produttori agricoli indicati dal regolamento C.E.E. numero 2083/80;

d) le associazioni di cui al precedente articolo devono essere costituite da produttori agricoli, associati direttamente o quali membri di una cooperativa o di un'altra forma associata prevista dall'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento C.E.E. n. 1360/78 che per almeno il 60 per cento siano conduttori di aziende agricole situate nella Regione, e rappresentino almeno il 60 per cento del prodotto totale dell'associazione;

e) le unioni, ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni riconosciute dalle Regioni; le unioni stesse debbono essere costituite anche in conformità di quanto previsto dall'art. 6, punto 3, del regolamento C.E.E. n. 1360/78.

 

 

Art. 3

Domande e procedure per il riconoscimento.

 

Le domande tendenti ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 ed all'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono essere presentate, dalle associazioni di produttori e dalle relative unioni, al Presidente della Giunta regionale ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento C.E.E. n. 1360/78 e alla legge n. 674 del 1978;

2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

3) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione o dell'unione, attestante:

a) quantità e valore del prodotto (o dei prodotti) per il quale si chiede il riconoscimento, proveniente dagli associati e da questi immesso sul mercato nei tre anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

b) consistenza aziendale dalla quale risulti il relativo ordinamento colturale, per i singoli produttori associati, nel triennio precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

I dati di cui ai precedenti punti a), b) devono essere desunti dai registri che le aziende agricole sono obbligate a tenere per legge o scelgono volontariamente. Negli altri casi devono essere desunti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

4) copia, in estratto notarile, del relativo libro dei verbali dell'assemblea e dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e dell'art. 2, secondo comma, punto 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

5) copia della deliberazione dell'organo competente, che decide la presentazione della domanda.

La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal Presidente dell'associazione o dell'unione con dichiarazione scritta e autentica.

Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni, provvede la Giunta regionale sentito il Comitato di cui all'art. 6 della presente legge.

Con l'atto di riconoscimento è disposta l'iscrizione nell'apposito albo regionale di cui al successivo art. 4.

Il provvedimento di diniego è adottato, con le procedure e nei termini di cui al comma precedente, e deve essere motivato.

 

 

Art. 4

Istituzione dell'albo regionale.

 

È istituito l'albo regionale delle associazioni di produttori e relative unioni, al quale sono iscritti tutti gli organismi che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 3.

Alla tenuta dell'albo provvede l'Ufficio agricoltura della Giunta regionale.

Le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale devono tenere le seguenti scritture contabili:

a) il libro degli inventari;

b) il libro giornale;

c) il libro degli associati, contenente l'indicazione del nome di ciascun associato, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'associazione e, per le unioni il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro è fatto obbligo di indicare ogni successiva variazione di tali elementi;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e della unione;

e) il registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato, sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione.

I libri e i registri di cui al presente articolo devono essere conformi alle leggi vigenti.

 

 

Art. 5

Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni.

 

Il potere di vigilanza e controllo, attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, è esercitato dalla Giunta regionale.

A tal fine le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere, entro trenta giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonché le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2, secondo comma, punto 4, della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il controllo sugli atti di cui al comma precedente è espletato nel termine di giorni trenta dal ricevimento degli stessi.

Nell'esercizio di tale controllo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62 in quanto compatibili.

Il riconoscimento delle associazioni dei produttori e loro unioni è revocato qualora ricorrano i motivi recati dall'art. 8 del e dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il Presidente della Giunta regionale su conforme motivato parere della Giunta regionale e sentito il Comitato di cui all'art. 6 della presente legge dispone, previa diffida, la revoca del riconoscimento nei casi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1360/78 e la cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e

delle relative unioni.

 

 

Art. 6

Comitato regionale di coordinamento delle riunioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli.

 

È istituito, ai sensi degli art. 11 e 13 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 il Comitato regionale di coordinamento delle unioni umbre delle associazioni dei produttori agricoli.

Il Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna unione regionale riconosciuta. Il Comitato è integrato da un membro della Giunta regionale o suo delegato nonché da altri rappresentanti, aventi voto consultivo, in conformità dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, designati con le modalità in detta norma previste.

Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione di quest'ultimo organo. La sostituzione di membri è effettuata, con le modalità indicate per la costituzione, su richiesta della stessa unione, organizzazione, ente che aveva designato il membro da sostituire.

Il Comitato dura in carica tre anni. Le sedute del Comitato sono valide quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le decisioni e i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali riconosciute, spetta altresì allo stesso:

a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

b) emettere, qualora richiesto, pareri sulle iniziative delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4-7-8-9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, volti a stimolare la omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricola-alimentare;

c) favorire mediante opportune proposte la stipulazione di accordi interprofessionali tra le associazioni dei produttori e le relative unioni, le industrie e loro organizzazioni rappresentative;

d) sottoporre proposte per la elaborazione di programmi pubblici finalizzati alla formazione professionale dei quadri tecnici e dirigenziali delle Associazioni di produttori e relative unioni.

Il Comitato inoltre:

1) ha sede presso l'Assessorato regionale all'agricoltura;

2) elegge il Presidente nel proprio seno fra i rappresentanti dell'unione;

3) può articolarsi in sottocomitati;

4) si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente; si riunisce altresì ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un quarto dei rappresentanti delle unioni entro trenta giorni dalla richiesta stessa;

5) deve esprimere i prescritti pareri nel termine di giorni trenta dalla richiesta.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

 

 

Art. 7

Aiuti alle associazioni e alle relative unioni.

 

Allo scopo di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolarne il funzionamento amministrativo, la Regione, nell'ambito dei criteri e delle modalità stabilite dagli artt. 10 e 11 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e dell'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute.

I contributi, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta conforme deliberazione della stessa, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 6 della presente legge.

L'entità degli aiuti è conforme a quanto disposto dai paragrafi 1), 2), 3), dell'art. 10 del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e nei limiti previsti dal paragrafo 1) dell'art. 11 del medesimo regolamento.

La Giunta regionale, sulla base dei programmi approvati, può concedere anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50 per cento del contributo ammesso.

 

 

Art. 8

Modalità per la concessione dei contributi finanziari.

 

Al fine della concessione dei contributi finanziari di cui al precedente art. 7, le associazioni e le relative unioni devono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda. La stessa, completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma autenticata, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) programma particolareggiato di attività dell'associazione o della unione per il periodo al quale si riferisce la richiesta;

2) estratto autentico del libro degli associati;

3) estratto autentico del libro di carico e scarico;

4) copia autentica dell'atto del competente organo statutario di autorizzazione al firmatario a presentare la domanda.

Entro il 31 marzo di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo del trascorso esercizio, corredato da una particolareggiata relazione sull'attività svolta.

 

 

Art. 9

Contributi per la realizzazione dei programmi delle associazioni e delle unioni.

 

Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore, per le quali sono riconosciute, alle associazioni e loro unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del 50 per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi.

 

 

Art. 10

Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti.

 

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale 28 agosto 1978, n. 49, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le quantità minime prodotte che sono stabilite dal regolamento C.E.E. n. 2083/80.

I contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi alle associazioni preesistenti solo nei limiti delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo occorrenti per l'adeguamento alle condizioni previste dalla presente legge.

 

 

Art. 11

Comitato regionale provvisorio.

 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale istituisce il Comitato regionale di cui al precedente art. 6, chiamando a farne parte, per i primi tre anni, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

Il Comitato così costituito è integrato con i rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

 

Art. 12

Disposizioni finanziarie.

 

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal CIPAA ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

 

Art. 13

 

Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui alle legge 20 ottobre 1978, n. 674, al regolamento C.E.E. n. 1360/78, al regolamento C.E.E. n. 2083/80 e successive modificazioni ed integrazioni al regolamento C.E.E. n. 2084/80.