L.R. 1 luglio 1981, n. 43 (1).

Finanziamento ai Consorzi per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla M.U.A. nel 1980 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, concernente «Normativa servizi pubblici di trasporto regionale» è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 da erogare all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:

a) lire 325.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino di traffico del Perugino» per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autolinee:

1) Città di Castello, Umbertide, Perugia;

2) Marsciano, Papiano, Perugia;

b) lire 925.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino di traffico della Provincia di Terni» per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alle autolinee:

1) Terni, Massa Martana, Perugia;

2) Todi, Cesi, Terni;

3) Montecastrilli, Terni Polymer;

4) Sangemini, Gabelletta, Terni;

5) Acqualoreto, Terni con deviazione per Castel dell'Aquila;

6) Portaria, Cesi, Terni] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Con la somma di cui alla lett. a) del precedente art. 1 il Consorzio interessato deve far fronte anche agli impegni finanziari conseguenti alla Delib.C.R. 22 dicembre 1980, n. 108 riguardante l'esercizio delle due autolinee da parte della Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine nel primo trimestre 1981] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[La spesa di cui al precedente art. 1 è iscritta - in termini di competenza e di cassa - al cap. 3126 del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte con la disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 1).

 

 (5).

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-1983 nel settore 5, programma 4, progetto B/b.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (6).

 

 

 

(5) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.