L.R.
1 luglio 1981, n. 43 (1).
Finanziamento
ai Consorzi per i servizi pubblici di trasporto per l'espletamento nel 1981 dei
compiti inerenti alle autolinee esercitate dalla M.U.A. nel 1980 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 luglio 1981, n. 38.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Per
le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44,
concernente «Normativa servizi pubblici di trasporto regionale» è autorizzata,
per l'anno 1981, la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 da erogare
all'entrata in vigore della presente legge, nella seguente misura:
a)
lire 325.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino
di traffico del Perugino» per l'esercizio delle funzioni amministrative
inerenti alle autolinee:
1)
Città di Castello, Umbertide, Perugia;
2)
Marsciano, Papiano, Perugia;
b)
lire 925.000.000 al «Consorzio per i servizi pubblici di trasporto nel bacino
di traffico della Provincia di Terni» per l'esercizio delle funzioni
amministrative inerenti alle autolinee:
1)
Terni, Massa Martana, Perugia;
2)
Todi, Cesi, Terni;
3)
Montecastrilli, Terni Polymer;
4)
Sangemini, Gabelletta, Terni;
5)
Acqualoreto, Terni con deviazione per Castel dell'Aquila;
6)
Portaria, Cesi, Terni] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Con
la somma di cui alla lett. a) del precedente art. 1 il Consorzio interessato
deve far fronte anche agli impegni finanziari conseguenti alla Delib.C.R. 22
dicembre 1980, n. 108 riguardante l'esercizio delle due autolinee da parte
della Società Mediterranea SS.FF. Umbro-Aretine nel primo trimestre 1981] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[La
spesa di cui al precedente art. 1 è iscritta - in termini di competenza e di
cassa - al cap. 3126 del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte
con la disponibilità prevista nel fondo globale del cap. 6121 (elenco n. 3
allegato al bilancio 1981, numero d'ordine 1).
(5).
Gli
interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio
pluriennale 1981-1983 nel settore 5, programma 4, progetto B/b.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (6).
(5)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.