L.R. 30 luglio 1981, n. 45 (1).

Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Contributi per acquisto e collocamento di tassametri e colorazione della carrozzeria (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1981, n. 42.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Ai titolari di licenza comunale per il servizio pubblico da piazza, che risultino proprietari degli autoveicoli, è concesso un contributo per acquisto e collocamento del tassametro sugli autoveicoli stessi.

Il contributo, commisurato al trentotto per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate, non potrà, comunque, superare l'importo di 300.000 lire per apparecchio installato, sempreché l'installazione sia resa obbligatoria dalle norme di cui all'articolo 105 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, richiamato dall'art. 145 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

Il tassametro, installato con i contributi di cui al comma precedente, non può essere rimosso dall'autoveicolo senza la preventiva autorizzazione del Consorzio per i servizi di trasporto pubblico delegato (3)] (4).

 

(3) Comma così modificato dall'articolo unico, L.R. 25 gennaio 1982, n. 3.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Per rendere più agevole da parte del pubblico la identificazione degli autoveicoli in servizio da piazza, è concesso ai titolari di licenze comunali, di cui al precedente art. 1, che intendano verniciare il proprio autoveicolo in fondo bianco per il tetto e in fondo blu per la rimanente carrozzeria, un contributo di lire 150.000] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono ammissibili anche per autoveicoli nuovi di fabbrica, il cui acquisto non si verifichi oltre la data del 31 dicembre 1981, semprechè siano conformi a quanto stabilito con la presente legge.

 

 (6)] (7).

 

(6) Comma abrogato dall'articolo unico, L.R. 25 gennaio 1982, n. 3.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[L'assegnazione dei contributi e le funzioni amministrative di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 3 della presente legge sono delegate ai Consorzi per i servizi di trasporto pubblico di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

I contributi di cui alla presente legge sono destinati alla regolare prosecuzione del servizio pubblico da piazza e possono essere accordati solo a coloro che all'atto della liquidazione dei contributi, risultino legittimamente esercenti del servizio stesso.

La liquidazione dei contributi ai richiedenti avviene a cura dei Consorzi per i servizi di trasporto pubblico, in base alle spese effettivamente sostenute e documentate e corredate dei necessari riferimenti di individuazione degli autoveicoli e dei tassametri.

La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata ai suddetti Consorzi non oltre la data del 31 gennaio 1982.

Qualora i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale sentiti i Consorzi suddetti e previa fissazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Per l'attuazione della presente legge è autorizzato, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico del cap. 7405 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso, denominato: «Contributi per l'installazione dei tassametri nelle autovetture in servizio pubblico di piazza e per la verniciatura delle medesime». (Tit. 2; Sez. 9; Rubr. 35; Categ. 3; Settore 18; Tipo 2.1).

 

 (9)] (10).

 

(9) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Lo stanziamento di cui al precedente art. 5, è così ripartito:

 

A) per acquisto e collocamento tassametri negli autoveicoli:Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del PeruginoL.24.050.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del TernanoL.7.320.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della ValnerinaL.8.630.000B) per colorazione autoveicoli:Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del PeruginoL.12.025.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del TernanoL.3.660.000Consorzio per i servizi di trasporto pubblico del Folignate, Spoletino e della ValnerinaL.4.315.000

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. v), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.