L.R.
31 luglio 1981, n. 47 (1).
Progetto
preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione
della spesa di lire 450.000.000 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1981, n. 42.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. z), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Allo
scopo di predisporre il progetto preliminare per il miglioramento delle
ferrovie Umbro-Aretine e lo studio di fattibilitą dei collegamenti ferroviari
nell'area di Perugia e della penetrazione ferroviaria nella zona di Terni č
autorizzata la spesa di lire 450.000.000, di cui lire 300.000.000 a carico del
bilancio 1981 e lire 150.000.000 a carico del bilancio 1982.
La
Giunta regionale č autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'affidamento
dell'incarico concernente il progetto e lo studio di cui al comma precedente]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. z), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[La
spesa relativa all'anno 1981 č iscritta, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, al capitolo 7360 - di nuova istituzione nel bilancio 1981 -
denominato: «Spese per la redazione del progetto preliminare per il risanamento
delle ferrovie Umbro-Aretine» (Tit. II - sez. 9 - rubr. 35
- cat. 1 - sett. 19 - tipo 2.1.) e ad essa si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 250.000.000 con la disponibilitą del fondo globale del capitolo
9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 7);
-
quanto a lire 50.000.000 con quota della disponibilitą del fondo globale del
cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 1).
(4).
All'onere
di lire 150.000.000 relativo all'anno 1982 si fa fronte con lo stanziamento
previsto nel bilancio pluriennale 1981-1983 al 5° settore, 4° programma,
progetto D).
La
presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione] (5).
(4)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1,
lett. z), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.