L.R. 31 luglio 1981, n. 47 (1).

Progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine. Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 agosto 1981, n. 42.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. z), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Allo scopo di predisporre il progetto preliminare per il miglioramento delle ferrovie Umbro-Aretine e lo studio di fattibilitą dei collegamenti ferroviari nell'area di Perugia e della penetrazione ferroviaria nella zona di Terni č autorizzata la spesa di lire 450.000.000, di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio 1981 e lire 150.000.000 a carico del bilancio 1982.

La Giunta regionale č autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'affidamento dell'incarico concernente il progetto e lo studio di cui al comma precedente] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. z), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[La spesa relativa all'anno 1981 č iscritta, sia in termini di competenza che in termini di cassa, al capitolo 7360 - di nuova istituzione nel bilancio 1981 - denominato: «Spese per la redazione del progetto preliminare per il risanamento delle ferrovie Umbro-Aretine» (Tit. II - sez. 9 - rubr. 35 - cat. 1 - sett. 19 - tipo 2.1.) e ad essa si fa fronte come segue:

- quanto a lire 250.000.000 con la disponibilitą del fondo globale del capitolo 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 7);

- quanto a lire 50.000.000 con quota della disponibilitą del fondo globale del cap. 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 1).

 (4).

All'onere di lire 150.000.000 relativo all'anno 1982 si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1981-1983 al 5° settore, 4° programma, progetto D).

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (5).

 

 

 

(4) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. z), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.