L.R.
12 agosto 1981, n. 52 (1).
L.R.
20 luglio 1979, n. 38 e L.R. 18 marzo 1980, n. 20. Modifiche ed integrazioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.
Art.
1
L'art.
1, g), della legge regionale 18 marzo 1980, n. 20, è abrogato.
Art.
2
(2).
(3).
(2)
Sostituisce il quarto comma dell'art. 10, L.R. 20 luglio 1979, n. 38.
(3)
Aggiunge un comma, tra il quarto e il quinto, all'art. 10, L.R. 20 luglio 1979,
n. 38.