L.R. 12 agosto 1981, n. 53 (1).

Supporti tecnico-conoscitivi e contributi ai Consorzi urbanistici, di cui alla legge regionale n. 40 del 1975 e alle Comunità montane per studi e ricerche per la programmazione territoriale (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[Per agevolare l'attività dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e delle Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, inerente la pianificazione territoriale nonché la gestione delle funzioni delegate, la Regione dell'Umbria interviene sia fornendo supporti cartografici adeguati alle loro esigenze sia concedendo contributi per studi e ricerche di carattere territoriale finalizzate alla redazione del Piano urbanistico territoriale regionale (PUTR) e del Piano urbanistico comprensoriale (P.U.C.)] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 2

Supporti cartografici di base.

 

[La Giunta regionale in base a quanto previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, fornisce gratuitamente ai Consorzi e Comunità montane di cui al precedente art. 1, i supporti cartografici di base provvedendo all'aggiornamento della cartografia topografica a scala 1:25.000, nonché al completamento della cartografia «ortofotocarta» a scala 1:10.000] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 3

Contributi ai Consorzi e alle Comunità montane.

 

[I Consorzi di cui alla legge regionale n. 40/1975 e le Comunità montane di cui alla legge regionale n. 12 del 1978, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno richiedere il concorso finanziario per l'esecuzione di studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del Piano urbanistico territoriale regionale e al Piano urbanistico comprensoriale, nonché per dotarsi di altri supporti cartografici a grande scala, compresi quelli previsti agli artt. 4 e 5 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59.

La richiesta dovrà essere trasmessa alla Giunta regionale, corredata dal progetto di ricerca o di formazione di cartografia e il relativo preventivo di spesa.

La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare assegnerà i contributi in relazione alle richieste pervenute e alle priorità determinate dalla programmazione regionale.

Il contributo assegnato sarà erogato per il 50 per cento all'affidamento dei lavori ed il restante 50 per cento a lavori ultimati] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

 

 

Art. 4

Norma finanziaria.

 

[Per l'attuazione della presente legge sono disposte, limitatamente all'anno 1981, le seguenti autorizzazioni di spesa, in termini di competenza e di cassa:

a) per gli interventi di cui all'art. 2 lire 280 milioni;

b) per gli interventi di cui all'art. 3 lire 170 milioni.

La complessiva spesa di lire 450.000.000 è iscritta al cap. 5855, di nuova istituzione, denominato: «Spese per supporti tecnico-conoscitivi e per contributi ai Consorzi urbanistici di cui alla legge regionale n. 40 del 1975 ed alle Comunità montane per studi e ricerche in materia di programmazione territoriale» e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 (Elenco n. 2 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 1).

 

 (6).

Gli interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio pluriennale 1981-1983 al primo settore, primo programma, progetto d).

Qualora entro il termine prescritto al precedente art. 3, le richieste fossero inferiori alla somma stabilita, la Giunta regionale potrà utilizzare la rimanente somma per effettuare gli interventi previsti ai precedenti artt. 2 e 3 che risultassero comunque necessari] (7).

 

 

 

(6) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.