L.R.
12 agosto 1981, n. 53 (1).
Supporti
tecnico-conoscitivi e contributi ai Consorzi urbanistici, di cui alla legge
regionale n. 40 del 1975 e alle Comunità montane per studi e ricerche per la
programmazione territoriale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 70, comma 1, lettera e), L.R. 24
marzo 2000, n. 27.
Art.
1
Finalità.
[Per
agevolare l'attività dei Consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n.
40 e delle Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12,
inerente la pianificazione territoriale nonché la gestione delle funzioni
delegate, la Regione dell'Umbria interviene sia fornendo supporti cartografici
adeguati alle loro esigenze sia concedendo contributi per studi e ricerche di
carattere territoriale finalizzate alla redazione del Piano urbanistico
territoriale regionale (PUTR) e del Piano urbanistico comprensoriale (P.U.C.)]
(3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1,
lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Art.
2
Supporti
cartografici di base.
[La
Giunta regionale in base a quanto previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 15 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, fornisce gratuitamente ai Consorzi e
Comunità montane di cui al precedente art. 1, i supporti cartografici di base
provvedendo all'aggiornamento della cartografia topografica a scala 1:25.000,
nonché al completamento della cartografia «ortofotocarta» a scala 1:10.000]
(4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1,
lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Art.
3
Contributi
ai Consorzi e alle Comunità montane.
[I
Consorzi di cui alla legge regionale n. 40/1975 e le Comunità montane di cui
alla legge regionale n. 12 del 1978, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, potranno richiedere il concorso finanziario per
l'esecuzione di studi e ricerche finalizzate alla realizzazione del Piano
urbanistico territoriale regionale e al Piano urbanistico comprensoriale,
nonché per dotarsi di altri supporti cartografici a grande scala, compresi
quelli previsti agli artt. 4 e 5 della legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59.
La
richiesta dovrà essere trasmessa alla Giunta regionale, corredata dal progetto
di ricerca o di formazione di cartografia e il relativo preventivo di spesa.
La
Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare assegnerà i
contributi in relazione alle richieste pervenute e alle priorità determinate
dalla programmazione regionale.
Il
contributo assegnato sarà erogato per il 50 per cento all'affidamento dei
lavori ed il restante 50 per cento a lavori ultimati] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1,
lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Art.
4
Norma
finanziaria.
[Per
l'attuazione della presente legge sono disposte, limitatamente all'anno 1981,
le seguenti autorizzazioni di spesa, in termini di competenza e di cassa:
a)
per gli interventi di cui all'art. 2 lire 280 milioni;
b)
per gli interventi di cui all'art. 3 lire 170 milioni.
La
complessiva spesa di lire 450.000.000 è iscritta al cap. 5855, di nuova
istituzione, denominato: «Spese per supporti tecnico-conoscitivi e per
contributi ai Consorzi urbanistici di cui alla legge regionale n. 40 del 1975
ed alle Comunità montane per studi e ricerche in materia di programmazione
territoriale» e ad essa si fa fronte con la disponibilità del fondo globale
iscritto al cap. 6120 (Elenco n. 2 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 1).
(6).
Gli
interventi disposti con la presente legge trovano riferimento nel bilancio
pluriennale 1981-1983 al primo settore, primo programma, progetto d).
Qualora
entro il termine prescritto al precedente art. 3, le richieste fossero
inferiori alla somma stabilita, la Giunta regionale potrà utilizzare la
rimanente somma per effettuare gli interventi previsti ai precedenti artt. 2 e
3 che risultassero comunque necessari] (7).
(6)
Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 70, comma 1,
lettera e), L.R. 24 marzo 2000, n. 27.