L.R. 12 agosto 1981, n. 54 (1).

Rifinanziamento L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 32/1979.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.

 

 

Art. 1

 

La presente legge dispone la concessione, per l'anno 1981, di provvidenze finanziarie per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 e delle attrezzature alberghiere di cui all'art. 4, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32.

 

 

Art. 2

 

Le provvidenze finanziarie consistono:

a) nel contributo regionale annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al cinque per cento del capitale concesso a mutuo dagli Istituti bancari autorizzati;

b) nella concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo, complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

 

 

Art. 3

 

Gli aventi diritto decadono dalle provvidenze finanziarie disposte ai sensi delle L.R. 23 gennaio 1973, n. 10 e L.R. 21 maggio 1974, n. 33 qualora gli Istituti di credito non pervengano alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine di cui al precedente comma è elevato di ulteriori tre mesi qualora l'ammissione ai medesimi benefici sia stata disposta nel periodo, di un anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità finanziarie derivanti dalle decadenze pronunciate al sensi dei precedenti commi sono autorizzate dalle Amministrazioni provinciali per ulteriori concessioni da disporsi sulla base delle destinazioni stabilite dalle L.R. 23 gennaio 1973, n. 10 e L.R. 21 maggio 1974, n. 33.

 

 

Art. 4

 

Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Tit. II della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32.

 

 

Art. 5

 

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, è autorizzato, per l'anno 1981, il limite d'impegno di lire 150 milioni con iscrizione al cap. 9260 del bilancio preventivo regionale di detto anno.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni con iscrizione al cap. 9261 dello stesso bilancio.

All'onere complessivo di lire 250 milioni si fa fronte, per l'anno 1981, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio, n. d'ordine 4).

 

 (2).

Nei bilanci degli esercizi dal 1981 al 2000 è iscritta nei capitoli 9260 e 9261 l'annualità rispettivamente di lire 150 milioni e 100 milioni.

La quota di ciascun limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2001 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadute dopo detto anno.

Alle garanzie sussidiarie di cui all'art. 6, lett. b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32 si provvede con il fondo di cui all'art. 14 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16, iscritto al cap. 6045.

Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel bilancio pluriennale. 1981-1983, al terzo settore, terzo programma, progetto 3.2.

Per gli anni dal 1982 in poi si provvederà con legge di bilancio a determinare l'entità delle eventuali nuove autorizzazioni di spesa a norma dell'art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, vigente legge regionale di contabilità.

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.