L.R. 12 agosto 1981, n. 55 (1).

Norme per la incentivazione di attività produttive e valorizzazione delle risorse naturali dei prodotti del bosco e del sottobosco.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

 

In adempimento a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono emanate le seguenti norme, ferme restando le discipline della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40, in materia di tutela della flora e della L.R. 2 maggio 1980, n. 38, per la valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi.

 

 

Art. 2

 

Ai fini dell'attuazione del programma regionale di forestazione, sono concesse provvidenze per:

a) interventi di ricostituzione dei boschi, intesi a migliorare le qualità e le quantità dei prodotti;

b) conversione di cedui in boschi di alto fusto;

c) costruzione, ampliamento di impianti esistenti ed acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti del bosco e sottobosco, di materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione dei cedui;

d) coltivazione di piante a rapido accrescimento;

e) utilizzo di specie officinali ed aromatiche per scopi scientifici, didattici, farmaceutici o industriali, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie alle prime lavorazioni e trasformazioni dei prodotti freschi ed essiccati;

f) acquisto ed affitto di terreni da destinare alle utilizzazioni previste dal presente articolo;

g) attuazione delle tecniche di utilizzo a scopo energetico, alimentare, zootecnico e faunistico dei prodotti del bosco e sottobosco;

h) iniziative per la coltivazione, valorizzazione, miglioramento colturale e produttivo dei funghi, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali, aromatiche e mellifere (2);

i) opere sistematorie e migliorative di aree verdi da destinare ad uso pubblico.

 

(2) Lettera così modificata dall'art. 17, L.R. 3 novembre 1987, n. 47 e dall'art. 21, L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.

 

 

Art. 3

 

Per i fini previsti dal precedente articolo, la Regione concorre, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 4, 5, 6, 7 e 8:

- per le voci a), b), c), d), e), f), nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli Istituti di credito;

- per le voci g), h), i), alla concessione di contributi in conto capitale.

 

 

Art. 4

 

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è concesso nelle seguenti misure:

- zone montane: prestiti 12,5 per cento;

mutui 13,25 per cento;

- altre zone: prestiti 9,00 per cento;

mutui 11,50 per cento.

I tassi a carico dei prestatari e dei mutuatari non potranno essere inferiori a quelli minimi determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Il concorso negli interessi a carico della Regione viene concesso per i prestiti e i mutui erogati dagli Istituti ed Enti, autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 all'esercizio del credito agrario, che applicano i tassi di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella fissata con D.I. ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutui ed i prestiti sono concessi fino alla misura del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed hanno la seguente durata:

a) cinque anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali ed aromatiche e di quelle mellifere;

b) dieci anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi, per la costruzione e l'ampliamento di impianti di trasformazione dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonchè per l'acquisto ed affitto di terreni;

c) venti anni, per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi esistenti, conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto, coltivazione di specie legnose a rapido accrescimento.

I mutui riguardanti la realizzazione di opere, sono erogati in ragione del 40 per cento non appena perfezionato il relativo contratto; per il 35 per cento in base a stati di avanzamento accertati dai competenti Uffici regionali ed il 25 per cento a saldo, in base alle risultanze del collaudo delle opere stesse.

I prestiti concessi per il solo acquisto di macchinari o attrezzature mobili, sono erogati dietro presentazione delle relative fatture debitamente vistate, previo accertamento dei competenti Uffici regionali.

I mutui di cui alla presente legge quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, coloni, affittuari, altri lavoratori della terra singoli od associati e loro Cooperative o Consorzi sono assistiti dalle garanzie sussidiarie previste dalle leggi vigenti in materia.

 

 

Art. 5

 

I contributi in conto capitale sono concessi fino ad un limite massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed erogati previo collaudo o accertamento effettuato dai tecnici della Regione e su presentazione di regolare fattura di acquisto di quanto ammesso a contributo.

I richiedenti sono tenuti a non mutare destinazione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti, per tutta la durata delle singole operazioni, sotto pena di decadenza del beneficio.

 

 

Art. 6

 

Il concorso al pagamento degli interessi sui prestiti e mutui ed i contributi in conto capitale, sono concessi dalla Giunta regionale.

Salvo quanto previsto dall'art. 8, le domande per ottenere i finanziamenti devono essere inviate alla Giunta regionale tramite le Comunità montane competenti per territorio o i Comuni per i territori non ricompresi in quelli delle Comunità montane. Le Comunità montane o i Comuni acquisiscono la necessaria documentazione da inviare alla Giunta regionale unitamente alla istanza ed al parere, non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Alle domande devono essere allegati, oltre la normale documentazione:

a) i preventivi di spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzature mobili;

b) i progetti esecutivi completi per la esecuzione di opere e di impianti fissi;

c) i preventivi di spesa per l'acquisto o l'affitto di immobili.

 

 

Art. 7

 

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati - a carico del bilancio per l'esercizio 1981 - i seguenti limiti d'impegno:

a) lire 20 milioni con imputazione al cap. 8421 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso (Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 43 - Cat. 3 - Tipo 21 - Set. 12) denominato: «Contributo regionale negli interessi sui mutui quinquennali contratti per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali ed aromatiche e di quelle mellifere»;

b) lire 160 milioni con imputazione al cap. 8422 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso

(Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 43 - Cat. 3 - Tipo 21 - Set. 12) denominato: «Contributo regionale negli interessi sui mutui decennali contratti per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi e per la costruzione e l'ampliamento di impianti destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti del bosco e sottobosco, delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonché per l'acquisto ed affitto di terreni»;

c) lire 20 milioni con imputazione al cap. 8423 di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso (Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 43 - Cat. 3 - Tipo 21 - Set. 12) denominato: «Contributo regionale negli interessi sui mutui ventennali contratti per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi esistenti, per la conversione di boschi cedui in boschi d'alto fusto, per la coltivazione di specie legnose a rapido accrescimento».

Sono altresì autorizzati - a carico del bilancio 1981 - i seguenti stanziamenti per gli interventi previsti all'art. 2, lett. g), h), i), della presente legge:

d) lire 70 milioni con imputazione al cap. 8424 - di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio in corso (Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 43 - Cat. 3 - Tipo 21 - Set. 12) - denominato: «Contributi a favore delle tecniche di utilizzo a scopo energetico, alimentare e zootecnico dei prodotti del bosco e del sottobosco»;

e) lire 100 milioni con imputazione al cap. 8425 di nuova istituzione nel bilancio dell'esercizio in corso (Tit. 2 - Sez. 10 - Rubr. 43 - Cat. 3 - Tipo 21 - Set. 12) denominato: «Contributi per la coltivazione, la valorizzazione, il miglioramento colturale e produttivo dei funghi, dei tartufi, dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali, aromatiche e mellifere, nonché per opere sistematorie di aree verdi da destinare ad uso pubblico».

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui alle lett. a), b), e c) del primo comma del presente articolo saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1981 al 1987 e ad essi si farà fronte con quota del fondo di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, assegnata all'Umbria per interventi nel settore della forestazione. Per gli anni successivi le annualità residue saranno poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

La quota dei predetti limiti di impegno eventualmente non utilizzata nell'anno 1981 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi fino al suo esaurimento.

All'onere di lire 170 milioni per i contributi in conto capitale di cui alle lett. d) ed e) del secondo comma del presente articolo, si farà fronte con parte della disponibilità esistente nella quota assegnata all'Umbria sugli stanziamenti recati per gli anni 1978 e 1979 dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 per gli interventi nel settore della forestazione è reiscritta al cap. 8416 della competenza dell'esercizio 1981 a norma dell'art. 53 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, come modificato con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35.

 

 (3).

Gli interventi disposti con la presente legge sono previsti nel programma regionale pluriennale per l'attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 23 aprile 1980, n. 1714 nell'ambito del piano agricolo nazionale adottato dal CIPAA il 13 dicembre 1979.

Gli stessi interventi sono previsti nel bilancio pluriennale 1981/1983 della Regione Umbria, nel 2° settore, 2° programma, progetto F/1.

 

(3) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

 

 

Art. 8

 

Le domande di cui all'art. 6, per l'anno 1981, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.