L.R.
12 agosto 1981, n. 56 (1).
Gettone
di presenza a favore dei membri estranei all'Amministrazione regionale del
Comitato tecnico permanente di cui all'art. 4 della L.R. 24 marzo 1980, n. 21,
concernente l'istituzione del sistema informativo regionale per la
programmazione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 agosto 1981, n. 45.
Articolo
unico
Ai
membri del Comitato tecnico permanente di cui all'art. 4 della legge regionale
24 marzo 1980, n. 21 - estranei all'Amministrazione regionale - è corrisposto, per
ogni effettiva presenza alle relative riunioni, lo stesso trattamento economico
previsto per i componenti del Comitato regionale di controllo sugli atti degli
Enti locali.
All'onere
conseguente si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del cap. 730
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.