L.R. 20 agosto 1981, n. 59 (1).

Provvidenze per la valorizzazione del patrimonio idro-minerale regionale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio idrominerale eroga ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni, nel triennio 1981-1983, contributi in conto capitale, per favorire:

a) ricerche e scudi di carattere geologico e idrologico dei giacimenti di acque minerali e termali, che tengono anche conto delle prescrizioni di cui alla Direttiva comunitaria n. 80/777 C.E.E. del 15 luglio 1980;

b) ricerche e studi di carattere microbiologico, fisico, chimico e fisico-chimico, isotopico, farmacologico e clinico delle acque minerali e termali effettuate da Istituti Universitari e Laboratori pubblici a ciò autorizzati dal Ministero della sanità ed eseguiti anche in conformità delle prescrizioni e dei criteri di cui alla Direttiva comunitaria n. 80/777 C.E.E. del 15 luglio 1980;

c) l'installazione in luoghi accessibili, possibilmente alla sorgente e comunque prima degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali, di misuratori automatici di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica, nonché la installazione, in una posizione idonea della concessione, di pluviografi e termografi;

d) nuove captazioni, ristrutturazioni e protezione delle captazioni esistenti, impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, contenimento e quant'altro necessario per la coltivazione delle sorgenti di acque minerali, ivi comprese le opere per la tutela igienico-sanitaria delle sorgenti e la sistemazione dei terreni;

e) l'ammodernamento e il miglioramento degli impianti e delle apparecchiature relative alla pratica termale;

f) nuove strutture e attrezzature, o la ristrutturazione di quelle esistenti, per l'impiego del tempo libero a servizio di stabilimenti termali e idropinici.

 

 

Art. 2

 

Ai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali i contributi finanziari previsti per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 possono essere erogati nel limite massimo del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, quelli di cui alle lettere successive nel limite massimo del 25 per cento.

L'erogazione dei contributi sarà effettuata dalla Giunta regionale, a lavori ultimati dietro presentazione di idonea documentazione relativa alla spesa ed alla regolare esecuzione degli interventi.

I contributi previsti dalla presente legge sono revocati dalla Giunta regionale in caso di decadenza o rinuncia del titolo amministrativo indicato nel primo comma, e in caso di inadempienza o difformità alle modalità e alle finalità per cui è stato concesso il contributo.

 

 

Art. 3

 

Le domande devono essere presentate alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'ammissione ai contributi previsti per l'anno 1981, mentre per quelli previsti per gli anni 1982 e 1983 devono essere presentate entro il rispettivo mese di marzo. Le domande devono essere corredate da:

1) progetto delle opere, o del piano delle ricerche, muniti delle eventuali prescritte autorizzazioni;

2) progetto relativo al posizionamento degli strumenti di misurazione di cui alla lett. c) del precedente art. 1;

3) relazione tecnico-economica ed illustrativa sulle finalità delle opere e la loro specifica destinazione;

4) preventivo dettagliato dei costi, con l'indicazione dei tempi di attuazione.

Nel caso di domande intese ad ottenere il permesso di ricerca per acque minerali e termali di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, si terrà conto degli interventi previsti nel programma generale dei lavori approvato dalla Giunta regionale nell'accordare il permesso medesimo.

I risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 1 devono essere consegnate in copia autentica alla Giunta regionale prima dell'erogazione del contributo.

 

 

Art. 4

 

Per il recupero e la valorizzazione di sorgenti di acque minerali e termali non utilizzate, allo scopo di acquisire quegli elementi scientifici indispensabili per un loro eventuale sfruttamento e per una adeguata programmazione del settore, dopo aver dato precedenza ai soggetti di cui all'art. 2, la Giunta regionale, anche su proposta degli Enti territoriali interessati, promuove direttamente gli studi e le ricerche di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 1.

 

 

Art. 5

 

Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al precedente art. 3, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la priorità degli interventi e la ripartizione dei contributi finanziari.

Di norma sono favoriti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1.

 

 

Art. 6

 

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di lire 150 milioni con iscrizione al cap. 9370, di nuova istituzione, denominato: «Contributi per la valorizzazione del patrimonio idrominerale» (Tit. II, sez. 10, rubr. 47, categ. 3, sett. 13, tipo 1.1.).

 

 (2).

Per gli anni dal 1982 in poi le autorizzazioni di spesa saranno date con legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, entro i limiti dello stanziamento del bilancio pluriennale (settore 4, programma 3, progetto 1.1.).

 

 

 

(2) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.