L.R. 20 agosto 1981, n. 60 (1).

Interventi finanziari a favore di aziende esercenti autolinee ordinarie per il trasporto di persone (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 agosto 1981, n. 46.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Contributi a favore di imprese.

 

[Per le finalità connesse con l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14 - primo comma - punto 1) lett. c) della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, in materia di autoservizi pubblici di linea ordinari in concessione per il trasporto di persone da parte di imprenditori - esclusa la CAT per la quale si provvede a parte col successivo art. 5 - è autorizzata la spesa di lire 343.000.000, a titolo di contribuzione alla spesa di gestione relativa all'anno 1981.

Detti contributi vengono erogati:

a) limitatamente alle percorrenze svolte nel territorio umbro, per le autolinee le cui funzioni amministrative sono state delegate al Consorzio a norma dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

b) limitatamente alle percorrenze svolte nell'ambito del territorio regionale dell'Umbria, per le autolinee esercitate in base ad atti di concessione rilasciati dalle Regioni Lazio, Marche e Toscana.

I contributi suindicati possono essere erogati anche a favore dei Consorzi e delle Aziende di pubblico trasporto che non fruiscano per l'anno 1981 dei benefici di cui al D.L. 30 dicembre 1980, n. 901, convertito nella legge 30 marzo 1981, n. 119.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 25 febbraio 1981, n. 133 la limitazione di cui alla lett. a) del presente articolo non si applica alle percorrenze relative alla coppia di corse dell'autolinea Perugia-Roma prolungata a Fiumicino in concessione alla SULGA.

Sono escluse dalle provvidenze di cui al presente articolo:

1) le autolinee per le quali siano stati comunque erogati contributi, sovvenzioni o sussidi di esercizio;

2) le autolinee di cui alla precedente lett. b), per le quali siano intervenuti finanziamenti da parte di altre Regioni in relazione alle percorrenze svolte in territorio umbro;

3) le autolinee stagionali o di gran turismo;

4) le autolinee già in concessione all'INT, per la parte di percorrenza svolta in territorio regionale umbro.

Nello stanziamento di cui al primo comma è compreso in contributo regionale di L. 20.000.000 a favore dell'ASP per l'esercizio dell'autolinea Todi centro-Todi scalo FUA di Ponte Rio] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Ripartizione dei fondi tra i Consorzi.

 

[I fondi indicati nel precedente articolo 1 vengono ripartiti tra i Consorzi di cui all'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, nella seguente misura, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

a) al Consorzio del bacino di traffico n. 1 lire 231.000.000;

b) al Consorzio del bacino di traffico n. 2 lire 87.400.000;

c) al Consorzio del bacino di traffico n. 3 lire 24.600.000] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Modalità e criteri per l'espletamento delle funzioni delegate.

 

[I Consorzi provvedono ad erogare agli esercenti i contributi di cui al precedente art. 1, anche a titolo di acconto, in base alle percorrenze effettivamente svolte e stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e la documentazione da allegare.

La erogazione dei contributi a favore dei soggetti aventi titolo viene anche effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 1 della presente legge e delle condizioni previste dall'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1979, n. 43, fatto salvo il disposto dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

La misura dei contributi da erogare a saldo viene stabilita previa verifica del disavanzo di esercizio delle singole aziende per l'anno 1981, tenendo conto, in ogni caso, che l'ammontare del contributo non può eccedere la misura del disavanzo aziendale] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

[I Consorzi sono tenuti a presentare entro la data del 30 aprile 1982 il rendiconto delle attività svolte in ordine alle funzioni delegate con la presente legge.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 15 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, la Giunta regionale esercita la vigilanza, anche mediante verifiche di carattere periodico, sulla attività svolta dai Consorzi, al fine di accertarne la conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alle finalità della presente legge] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Contributi a favore della CAT.

 

[A favore della CAT - Compagnia Autolinee Tiberine - società a capitale pubblico con sede in San Sepolcro, è autorizzata la spesa di lire 173.000.000 da erogare, a cura della Giunta regionale, all'entrata in vigore della presente legge allo scopo di contribuire per l'anno 1981 alle spese di gestione delle autolinee svolte congiuntamente dalla CAT nei territori dell'Umbria e della Toscana, nel quadro delle intese di carattere economico concordate tra le due Regioni interessate, secondo modalità e condizioni indicate nell'atto di Giunta n. 7080 del 17 dicembre 1980] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Parte finanziaria.

 

[  (8).

La spesa disposta con la presente legge trova riferimento nel bilancio pluriennale 1981-82 al quinto settore, quarto programma, progetto B.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (9).

 

 

 

(8) Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.