L.R. 1 settembre 1981, n. 63 (1).

Proroga dei termini di cui alla legge regionale n. 65 del 1978 con riguardo al trasferimento di Attigliano.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1981, n. 49.

 

 

Art. 1

 

Il termine di cui all'art. 22 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, è prorogato fino a quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli aventi diritto che intendano usufruire dei benefici previsti dalla legge richiamata, con riguardo al trasferimento di parte del centro storico di Attigliano sulla base del progetto approvato con D.P.G.R. 7 agosto 1980, n. 708 e D.P.G.R. 3 ottobre 1980, n. 797 (2).

 

(2) Per l'ulteriore proroga del termine vedi l'art. 4, L.R. 29 dicembre 1981, n. 83.

 

 

Art. 2

 

Il Comune di Attigliano, tenuto conto delle domande presentate dagli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 1, provvede ad integrare il progetto di massima di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, già adottato con deliberazione del consiglio comunale in data 27 dicembre 1979,

n. 56, con particolare riguardo al punto g) di detto articolo.

La deliberazione di cui al comma precedente è approvata dal Consiglio regionale.

 

 

Art. 3

 

Per quanto non previsto dalla presente legge restano applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65.