L.R. 1 settembre 1981, n. 65 (1).

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 24, contenente norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1981, n. 49.

 

 

Art. 1

 

I lavori di riparazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni indicati all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto 1978, possono essere effettuati nell'osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli, a condizione che sia stata presentata, nei termini previsti, domanda di contributo ai sensi della richiamata legge ed i lavori stessi non siano stati iniziati per comprovati motivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 2

 

Nell'ipotesi di cui al precedente articolo, i Comuni interessati possono richiedere, a pena di decadenza del contributo concesso, entro il 31 dicembre 1981, con motivata domanda inviata alla Giunta regionale, una nuova assegnazione dei termini per l'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La Giunta regionale, ove ritenga giustificati i motivi della richiesta, provvede all'assegnazione dei nuovi termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori dandone comunicazione ai Comuni interessati.

Il termine per l'inizio dei lavori è fissato con decorrenza dalla data di comunicazione di cui al precedente comma e, comunque, non oltre il 1° marzo 1982 e il termine per l'ultimazione è fissato in 12 mesi decorrenti dalla data stabilita per l'inizio dei lavori, salvo il caso di proroga previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La Giunta regionale provvede alla concessione del contributo o alla rinnovazione del provvedimento concessorio già emanato, previa apposita istruttoria, avuto altresì riguardo all'aggiornamento dei prezzi unitari dei lavori ammissibili, compresi nelle perizie giurate, risultanti dal preziario regionale vigente alla data di definizione dell'istruttoria.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nei limiti dello stanziamento disposto con la legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, così ripartito ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge.

 

 

Art. 3

 

Qualora l'ammontare dei contributi risulti insufficiente per l'effettuazione di tutti i lavori previsti nelle relative perizie giurate i Comuni interessati possono ugualmente usufruire delle provvidenze disposte, purché provvedano ad eseguire categorie e quantità di lavori ammissibili a contributo per un importo non inferiore a quello assegnato.

Nel caso che i Comuni interessati intendano avvalersi della predetta disposizione, unitamente alla domanda di cui al primo comma dell'art. 2 devono presentare una perizia a stralcio di quella prodotta ai sensi del punto 3, comma sesto dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, tenendo conto, per quanto concerne i prezzi unitari, dei periodici aggiornamenti del preziario regionale.

Nella predetta perizia devono essere ricompresi i lavori necessari per l'adeguamento degli interventi alla normativa vigente per le zone sismiche, nei Comuni classificati tali a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115, nonché alle direttive tecniche emanate dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290.

La perizia di cui al precedente comma deve essere corredata dei necessari elaborati di progetto redatti in conformità della richiamata normativa.

Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, effettuati anche a carattere esclusivamente strutturale, purché funzionalmente idonei, devono consistere oltre che nei lavori indicati nel terzo comma, anche in opere di riparazione, di consolidamento e di miglioramento tecnico-funzionale ai fini igienico-sanitari.

Ai Comuni interessati che inizino i lavori nel rispetto delle norme della presente legge, possono esser erogate, a domanda, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso nonché rate di acconto dietro presentazione dei relativi stati di avanzamento dei lavori.

La rata di saldo viene erogata a seguito della presentazione del consuntivo dei lavori.

La Giunta regionale provvede all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti procedendo, nella definizione della prima rata di acconto, alla detrazione dell'anticipazione concessa.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori, riferito agli interventi effettuati, anche se a carattere esclusivamente strutturale, purché funzionalmente idonei, viene rilasciato, ai soli fini della concessione del contributo, dal competente ufficio del Dipartimento per l'assetto del territorio della Regione, che procede inoltre all'accertamento della rispondenza degli interventi ammessi a contributo alla normativa vigente in materia di costruzione in zone sismiche ed alle direttive tecniche emanate dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290 (2).

 

(2) Vedi, anche la L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.

 

 

Art. 4

 

Il termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è elevato a mesi dodici.

 

 

Art. 5

 

Il termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 4 e 5 del sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1981 in favore dei Comuni ammessi a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge.

 

 

Art. 6

 

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, in quanto con essa compatibili.