L.R.
1 settembre 1981, n. 65 (1).
Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 24, contenente norme
sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni dell'Umbria colpite dai
terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978 e luglio-agosto 1978.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1981, n. 49.
Art.
1
I
lavori di riparazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile
dei Comuni indicati all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24,
danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 1977 e marzo 1978 e luglio-agosto
1978, possono essere effettuati nell'osservanza di quanto stabilito nei
successivi articoli, a condizione che sia stata presentata, nei termini
previsti, domanda di contributo ai sensi della richiamata legge ed i lavori
stessi non siano stati iniziati per comprovati motivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
2
Nell'ipotesi
di cui al precedente articolo, i Comuni interessati possono richiedere, a pena
di decadenza del contributo concesso, entro il 31 dicembre 1981, con motivata
domanda inviata alla Giunta regionale, una nuova assegnazione dei termini per
l'esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo comma
dell'art. 5 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.
La
Giunta regionale, ove ritenga giustificati i motivi della richiesta, provvede
all'assegnazione dei nuovi termini d'inizio e d'ultimazione dei lavori dandone
comunicazione ai Comuni interessati.
Il
termine per l'inizio dei lavori è fissato con decorrenza dalla data di
comunicazione di cui al precedente comma e, comunque, non oltre il 1° marzo
1982 e il termine per l'ultimazione è fissato in 12 mesi decorrenti dalla data
stabilita per l'inizio dei lavori, salvo il caso di proroga previsto dall'art.
6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.
La
Giunta regionale provvede alla concessione del contributo o alla rinnovazione
del provvedimento concessorio già emanato, previa apposita istruttoria, avuto
altresì riguardo all'aggiornamento dei prezzi unitari dei lavori ammissibili,
compresi nelle perizie giurate, risultanti dal preziario regionale vigente alla
data di definizione dell'istruttoria.
Le
provvidenze di cui alla presente legge sono concesse nei limiti dello
stanziamento disposto con la legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, così
ripartito ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge.
Art.
3
Qualora
l'ammontare dei contributi risulti insufficiente per l'effettuazione di tutti i
lavori previsti nelle relative perizie giurate i Comuni interessati possono
ugualmente usufruire delle provvidenze disposte, purché provvedano ad eseguire
categorie e quantità di lavori ammissibili a contributo per un importo non
inferiore a quello assegnato.
Nel
caso che i Comuni interessati intendano avvalersi della predetta disposizione,
unitamente alla domanda di cui al primo comma dell'art. 2 devono presentare una
perizia a stralcio di quella prodotta ai sensi del punto 3, comma sesto
dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, tenendo conto, per
quanto concerne i prezzi unitari, dei periodici aggiornamenti del preziario
regionale.
Nella
predetta perizia devono essere ricompresi i lavori necessari per l'adeguamento
degli interventi alla normativa vigente per le zone sismiche, nei Comuni
classificati tali a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, previsto
dall'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115, nonché alle direttive tecniche
emanate dal Consiglio regionale con Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290.
La
perizia di cui al precedente comma deve essere corredata dei necessari
elaborati di progetto redatti in conformità della richiamata normativa.
Gli
interventi di cui al primo comma del presente articolo, effettuati anche a
carattere esclusivamente strutturale, purché funzionalmente idonei, devono
consistere oltre che nei lavori indicati nel terzo comma, anche in opere di
riparazione, di consolidamento e di miglioramento tecnico-funzionale ai fini
igienico-sanitari.
Ai
Comuni interessati che inizino i lavori nel rispetto delle norme della presente
legge, possono esser erogate, a domanda, anticipazioni pari al 50 per cento del
contributo concesso nonché rate di acconto dietro presentazione dei relativi
stati di avanzamento dei lavori.
La
rata di saldo viene erogata a seguito della presentazione del consuntivo dei
lavori.
La
Giunta regionale provvede all'accertamento della regolarità dei lavori eseguiti
procedendo, nella definizione della prima rata di acconto, alla detrazione
dell'anticipazione concessa.
Il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, riferito agli interventi
effettuati, anche se a carattere esclusivamente strutturale, purché
funzionalmente idonei, viene rilasciato, ai soli fini della concessione del
contributo, dal competente ufficio del Dipartimento per l'assetto del territorio
della Regione, che procede inoltre all'accertamento della rispondenza degli
interventi ammessi a contributo alla normativa vigente in materia di
costruzione in zone sismiche ed alle direttive tecniche emanate dal Consiglio
regionale con Delib.C.R. 29 giugno 1981, n. 290 (2).
(2)
Vedi, anche la L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.
Art.
4
Il
termine previsto dall'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è
elevato a mesi dodici.
Art.
5
Il
termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 4 e 5 del
sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è
prorogato al 31 dicembre 1981 in favore dei Comuni ammessi a fruire delle
provvidenze di cui alla presente legge.
Art.
6
Per
quanto non previsto nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla
legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, in quanto con essa compatibili.