L.R. 4 settembre 1981, n. 68 (1).

Intervento straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento di bovini nonché per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1981, n. 49.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[È costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria un fondo straordinario di lire 6.072 milioni - di cui lire 5.522 milioni per l'anno in corso e lire 550 milioni per l'anno 1982 - da destinare alla concessione di mutui ventennali a tasso agevolato, a favore di cooperative operanti nel settore zootecnico, per la trasformazione di debiti a breve termine contratti per la realizzazione di impianti, l'avviamento e la gestione.

Il suddetto fondo è riservato:

- quanto a lire 5.572 milioni, ad interventi a favore di cooperative per l'allevamento di bovini;

- quanto a lire 500 milioni, a favore di cooperative che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine.

Il fondo predetto potrà essere alimentato anche da conferimenti di altri enti pubblici locali] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[I mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi fino alla concorrenza del 100 per cento dei debiti a breve termine risultanti dal bilancio dell'esercizio 1980, regolarmente approvato, previa verifica, da parte degli organi tecnici e amministrativi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, della validità economica e sociale delle aziende e previo riconoscimento da parte delle stesse della funzione di assistenza tecnica e amministrativa dell'Ente predetto.

La concessione del mutuo è subordinata alla adozione, da parte delle cooperative beneficiarie, di tutte le misure tecnico-amministrative concordate nel piano di risanamento aziendale da allegare ai fini dell'istruttoria] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[I mutui saranno ammortizzati in venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1984 (5), mediante rimborso di altrettante annualità costanti posticipate comprensive della quota capitale e dell'interesse al saggio vigente per le operazioni di credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico] (6).

 

(5) Per la proroga della decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo vedi l'art. 2, L.R. 20 dicembre 1984, n. 49, l'art. 5, L.R. 27 ottobre 1986, n. 41, l'art. 2, L.R. 1° settembre 1988, n. 41, l'art. 14, L.R. 21 luglio 1993, n. 5 e l'art. 2, L.R. 23 dicembre 1994, n. 39.

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[I mutui concessi ai sensi della presente legge saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili di proprietà del mutuatario e con altri mezzi ritenuti idonei qualora i primi siano insufficienti] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[Ai sensi dell'art. 13, quarto comma, dello Statuto regionale, è affidato all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, la gestione del fondo di cui al precedente articolo 1.

L'Ente medesimo riceverà le domande di mutuo presentate dai soggetti interessati, ne curerà l'istruttoria e adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale a norma della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26, sentita la competente commissione consiliare permanente] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[Il termine di presentazione delle domande di mutuo è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria - previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande - adotterà la deliberazione di concessione del mutuo, determinandone l'importo e curando la redazione del piano di ammortamento] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[Le somme incassate per effetto dell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi della presente legge, saranno versate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria alla Tesoreria della Regione ed imputate al cap. 3110 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[Al finanziamento della spesa di lire 5.522 milioni prevista dall'articolo 1 della presente legge a carico dell'esercizio 1981 si fa fronte come segue:

- quanto a lire 1.505 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al cap. 7661 del bilancio 1981 a fronte dei fondi assegnati all'Umbria sugli stanziamenti recati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi nel settore della zootecnia;

- quanto a lire 1.560 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al cap. 7666 del bilancio 1981 a fronte di fondi provenienti dalla stessa legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi volti alla valorizzazione dei territori collinari e montani;

- quanto a lire 2.247 milioni con quota dell'attuale disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 7697 del bilancio 1981 a fronte di fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403;

- quanto a lire 210 milioni con riduzione degli stanziamenti del cap. 3505 per lire 110 milioni e del cap. 3775 per lire 100 milioni.

Al finanziamento della spesa di lire 550 milioni per l'anno 1982 si provvederà con quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981 derivante dalla cancellazione del residuo di stanziamento iscritto al cap. 7666 del bilancio 1981, proveniente dall'esercizio 1980.

 

 (11)] (12).

 

(11) Il presente comma che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 9

 

[Alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

- l'importo di lire 4.968.900.000 previsto dall'art. 2, primo comma, lett. a) è ridotto a lire 3.421.900.000;

- è soppressa la lettera b) di cui al primo comma dello stesso articolo 2.

La spesa autorizzata per l'anno 1981 con l'art. 4 della L.R. 25 marzo 1981, n. 16, legge di bilancio per le finalità della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59, è ridotta da lire 160.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 3505).

La spesa autorizzata per l'anno 1981 con la stessa legge di bilancio per le finalità della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, è ridotta da lire 150.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 3775)] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 10

 

[Al bilancio pluriennale 1981-1983 - approvato con l'art. 18 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 16 - sono apportate le variazioni di cui alla allegata tabella A)] (14).

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella A (15) (16)

 

 

 

(15) La tabella, che si omette, prevista dall'art. 10 della presente legge, apporta variazioni al bilancio pluriennale 1981/83, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.

(16) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.