L.R.
4 settembre 1981, n. 68 (1).
Intervento
straordinario a favore di cooperative che gestiscono impianti per l'allevamento
di bovini nonché per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di
carni suine (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 settembre 1981, n. 49.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. f), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[È
costituito presso l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria un fondo straordinario
di lire 6.072 milioni - di cui lire 5.522 milioni per l'anno in corso e lire
550 milioni per l'anno 1982 - da destinare alla concessione di mutui ventennali
a tasso agevolato, a favore di cooperative operanti nel settore zootecnico, per
la trasformazione di debiti a breve termine contratti per la realizzazione di
impianti, l'avviamento e la gestione.
Il
suddetto fondo è riservato:
-
quanto a lire 5.572 milioni, ad interventi a favore di cooperative per
l'allevamento di bovini;
-
quanto a lire 500 milioni, a favore di cooperative che gestiscono impianti di
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di carni suine.
Il
fondo predetto potrà essere alimentato anche da conferimenti di altri enti
pubblici locali] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, lett.
f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[I
mutui di cui al precedente articolo potranno essere concessi fino alla
concorrenza del 100 per cento dei debiti a breve termine risultanti dal
bilancio dell'esercizio 1980, regolarmente approvato, previa verifica, da parte
degli organi tecnici e amministrativi dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria,
della validità economica e sociale delle aziende e previo riconoscimento da
parte delle stesse della funzione di assistenza tecnica e amministrativa dell'Ente
predetto.
La
concessione del mutuo è subordinata alla adozione, da parte delle cooperative
beneficiarie, di tutte le misure tecnico-amministrative concordate nel piano di
risanamento aziendale da allegare ai fini dell'istruttoria] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[I
mutui saranno ammortizzati in venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1984 (5),
mediante rimborso di altrettante annualità costanti posticipate comprensive
della quota capitale e dell'interesse al saggio vigente per le operazioni di
credito agrario di miglioramento assistite da concorso pubblico] (6).
(5)
Per la proroga della decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo vedi l'art. 2, L.R. 20 dicembre 1984, n. 49, l'art. 5, L.R. 27 ottobre
1986, n. 41, l'art. 2, L.R. 1° settembre 1988, n. 41, l'art. 14, L.R. 21 luglio
1993, n. 5 e l'art. 2, L.R. 23 dicembre 1994, n. 39.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[I
mutui concessi ai sensi della presente legge saranno garantiti mediante ipoteca
sugli immobili di proprietà del mutuatario e con altri mezzi ritenuti idonei
qualora i primi siano insufficienti] (7).
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Ai
sensi dell'art. 13, quarto comma, dello Statuto regionale, è affidato all'Ente
di sviluppo agricolo in Umbria, per il raggiungimento delle finalità previste
dalla presente legge, la gestione del fondo di cui al precedente articolo 1.
L'Ente
medesimo riceverà le domande di mutuo presentate dai soggetti interessati, ne
curerà l'istruttoria e adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale a norma della legge
regionale 3 giugno 1977, n. 26, sentita la competente commissione consiliare
permanente] (8).
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
[Il
termine di presentazione delle domande di mutuo è fissato in trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'Ente di sviluppo
agricolo in Umbria - previa istruttoria tecnico-amministrativa delle domande -
adotterà la deliberazione di concessione del mutuo, determinandone l'importo e
curando la redazione del piano di ammortamento] (9).
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
[Le
somme incassate per effetto dell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi della
presente legge, saranno versate dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria alla
Tesoreria della Regione ed imputate al cap. 3110 dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale] (10).
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
[Al
finanziamento della spesa di lire 5.522 milioni prevista dall'articolo 1 della
presente legge a carico dell'esercizio 1981 si fa fronte come segue:
-
quanto a lire 1.505 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al cap.
7661 del bilancio 1981 a fronte dei fondi assegnati all'Umbria sugli
stanziamenti recati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per interventi nel
settore della zootecnia;
-
quanto a lire 1.560 milioni con quota dell'attuale stanziamento iscritto al
cap. 7666 del bilancio 1981 a fronte di fondi provenienti dalla stessa legge 27
dicembre 1977, n. 984, per interventi volti alla valorizzazione dei territori
collinari e montani;
-
quanto a lire 2.247 milioni con quota dell'attuale disponibilità dello stanziamento
iscritto al cap. 7697 del bilancio 1981 a fronte di fondi assegnati alla
Regione ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403;
-
quanto a lire 210 milioni con riduzione degli stanziamenti del cap. 3505 per
lire 110 milioni e del cap. 3775 per lire 100 milioni.
Al
finanziamento della spesa di lire 550 milioni per l'anno 1982 si provvederà con
quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1981 derivante dalla
cancellazione del residuo di stanziamento iscritto al cap. 7666 del bilancio
1981, proveniente dall'esercizio 1980.
(11)] (12).
(11)
Il presente comma che si omette, apporta variazioni al bilancio di previsione
per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
[Alla
legge regionale 24 aprile 1979, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:
-
l'importo di lire 4.968.900.000 previsto dall'art. 2, primo comma, lett. a) è
ridotto a lire 3.421.900.000;
-
è soppressa la lettera b) di cui al primo comma dello stesso articolo 2.
La
spesa autorizzata per l'anno 1981 con l'art. 4 della L.R. 25 marzo 1981, n. 16,
legge di bilancio per le finalità della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59,
è ridotta da lire 160.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 3505).
La
spesa autorizzata per l'anno 1981 con la stessa legge di bilancio per le
finalità della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, è ridotta da lire
150.000.000 a lire 50.000.000 (cap. 3775)] (13).
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
[Al
bilancio pluriennale 1981-1983 - approvato con l'art. 18 della legge regionale
25 marzo 1981, n. 16 - sono apportate le variazioni di cui alla allegata
tabella A)] (14).
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Tabella
A (15) (16)
(15)
La tabella, che si omette, prevista dall'art. 10 della presente legge, apporta
variazioni al bilancio pluriennale 1981/83, approvato con L.R. 25 marzo 1981,
n. 16.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1,
lett. f), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.