L.R.
21 ottobre 1981, n. 69 (1).
Norme
sul sistema formativo regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 ottobre 1981, n. 58.
(2)
Nel testo della presente legge sono state riportate le modifiche disposte dagli
artt. 3, comma 2 e 5, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Oggetto
e finalità.
La
Regione dell'Umbria, nel quadro dei principi, stabiliti nella legge 21 dicembre
1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, organizza e disciplina con
la presente legge le attività di formazione e di orientamento professionale e
le iniziative rivolte all'educazione permanente della popolazione, quali
settori di intervento di un unitario sistema formativo regionale.
Il
sistema formativo regionale, volto al fine primario di assicurare la libera
circolazione professionale e lavorativa nell'ambito della CEE (3):
a)
favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini italiani,
nonché stranieri, comunitari ed extra-comunitari, dimoranti nel territorio
regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle
pari opportunità tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di
integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche
e pratiche ad essa necessarie (4);
b)
è un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione
regionale come strumento collegato all'evoluzione dell'occupazione, dei bisogni
formativi e dell'organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati
produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il
diritto al lavoro e alla sua libera scelta;
c)
è inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacità
professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua
che, prima e dopo l'accesso al posto di lavoro, consentono l'adeguamento della
professionalità all'evoluzione della domanda sociale dei servizi.
(3)
Alinea così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(4)
Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
2
Quadro
degli interventi.
La
Regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative
pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative, in
particolare promuovendo e coordinando:
a)
attività e servizi di documentazione, aggiornamento, studio, progettazione e
sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente legge;
a-bis)
attività tese a rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che possono
di fatto ostacolare la realizzazione di pari opportunità tra i sessi negli
ambiti riferibili alla materia disciplinata dalla presente legge (5);
b)
interventi diretti alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento,
perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni
settore occupazionale e ad ogni livello tecnico - professionale, ivi compresi
gli interventi specificati nell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e
quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per
l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio di specifiche attività
professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di
diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria,
nonché interventi diretti all'aggiornamento imprenditoriale (6);
c)
interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio-economico
della regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento
straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilità e di
riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di
lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati o connessi alla presenza di
lavoratori immigrati, comunitari ed extra-comunitari, anche quando essi siano
realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea (7);
d)
interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione
degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l'obbligo
scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di
scuola secondaria superiore o di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi
medi-superiori o universitari e che non posseggano qualifiche professionali
adeguate a concrete offerte di impiego;
e)
iniziative di sperimentazione di modalità di formazione concordate con le
competenti autorità scolastiche e con l'I.R.R.S.A.E., strutturate secondo un
modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello
professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola
secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o
delle altre strutture messe a disposizione dalla Regione, competenze di
professionalità di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso
corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno;
nonché iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio (o dai bienni) della
scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di
successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti
formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalità
previste dall'ordinamento scolastico;
f)
iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la
loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche
mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni
adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da
realizzarsi con il concorso degli Enti locali, della scuola, delle strutture
socio-sanitarie, nonchè di cooperative, imprese o aziende artigiane;
g)
attività di formazione professionale dei detenuti, favorendone l'inserimento
negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d'intesa con i
competenti organi del Ministero di grazia e giustizia;
h)
iniziative per la formazione e l'aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e
metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, nonché del
personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di
professionalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle diverse proposte
formative previste dalla programmazione regionale;
i)
iniziative e servizi per l'orientamento professionale della popolazione,
finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento
nell'attività lavorativa, nonché alla mobilità, all'interno del mercato del
lavoro, dei lavoratori occupati e all'inserimento dei lavoratori immigrati o
rientrati dall'emigrazione;
l)
interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione
permanente della popolazione, finalizzati all'acquisizione di conoscenze utili
a un più consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al
miglioramento delle sue capacità professionali.
(5)
Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(6)
Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(7)
Lettera così modificata dall'art. 2, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
3
Funzioni
di programmazione della Regione (8).
Le
funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono
l'elaborazione e l'approvazione di programmi pluriennali e piani attuativi
annuali degli interventi di cui al precedente articolo (9).
Le
funzioni di programmazione sono esercitate nel quadro delle politiche
comunitarie, degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano
regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione
territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati
permanentemente dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle
professioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, in collaborazione con le strutture del Ministero del lavoro (10).
Le
funzioni di programmazione sono altresì esercitate tenuto conto degli andamenti
della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale
risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze
di sperimentazione in atto.
Per
quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori
socio-sanitari e l'aggiornamento professionale del personale del servizio
sanitario, nonché l'educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di
programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano
sanitario regionale.
Nella
programmazione e pianificazione degli interventi, si tiene conto degli
specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla
natura familiare, associativa e cooperativistica dell'impresa nonché degli
specifici bisogni di formazione di soci di cooperative (11).
Gli
interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle
esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei
cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di
sviluppo agricolo, e con il concorso dell'Ente di sviluppo agricolo
nell'Umbria.
Nella
fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano attuativo degli
interventi la Regione, attraverso l'osservatorio di cui al precedente secondo
comma, promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli Uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Uffici
periferici del Ministero della pubblica istruzione, con i Distretti scolastici,
con gli Enti locali, le Camere di commercio, con gli Enti previdenziali e
assicurativi, nonché con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e
autonomi, dei datori di lavoro e del Movimento cooperativo maggiormente
rappresentative, con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari
opportunità tra uomo e donna, con gli ordini professionali e con gli Enti e le
Associazioni con finalità formative e sociali (12).
(8)
Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(9)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(12)
Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art. 4
Programma pluriennale.
La
Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione
regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché tenuto
conto delle indicazioni dei soggetti individuati dall'ultimo comma dell'art. 3,
predispone il programma pluriennale delle attività formative, nel quale sono
contenuti (13):
a)
gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e
intersettoriale del sistema formativo;
b)
le priorità degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di
riequilibrio socio-economico indicate dalla programmazione regionale, con le
relative previsioni finanziarie (14);
c)
gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e
orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione
permanente;
d)
i criteri e le modalità per la formulazione dei piani attuativi annuali;
e)
gli investimenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di
strutture per le attività di cui alla presente legge, e per dotarle di idonee
attrezzature;
f)
gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei
corsi e delle altre iniziative (15);
g)
i requisiti, le modalità, i contenuti e le procedure di finanziamento delle
convenzioni previste dagli artt. 8 e 13 (16);
h)
la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione
e la frequenza (17);
i)
i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione
amministrativa delle attività (18);
l)
gli indirizzi per la riqualificazione e l'utilizzazione del personale del
contingente della formazione professionale (19);
m)
le aree di intervento di interesse regionale all'interno delle quali collocare
le attività formative, di orientamento professionale, di promozione educativa e
di educazione permanente, di competenza della Regione (20).
Il
programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio
pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.
Il
programma pluriennale è approvato dai Consiglio regionale ed è attuato ed
aggiornato mediante i piani attuativi annuali di cui agli artt. 7, 21 e 23
della presente legge.
La
Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale gli eventuali
aggiornamenti del programma pluriennale e gli indirizzi integrativi o
modificativi di quelli di cui alla lettera d) (21).
(13)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(14)
Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(15)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(16)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(17)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(18)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(19)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(20)
Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(21)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
5
Trasferimento
delle funzioni amministrative.
Le
funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli
interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed
educazione permanente, sono trasferite alle Province ad eccezione di quelle di
cui alla lettera m) dell'art. 4 (22).
(23).
Le
funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli interventi di
formazione degli operatori socio-sanitari e di educazione sanitaria della
popolazione sono esercitate dai Comuni, per mezzo delle Unità sanitarie locali.
[La
Regione può sostituirsi alle Province in caso di persistente inerzia riferita
ad atti connessi con le funzioni delegate, previa fissazione di un congruo
termine per provvedere] (24).
(22)
Comma prima sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14 e poi
così modificato, unitamente alla rubrica, dall'art. 97, L.R. 2 marzo 1999, n.
3.
(23)
Comma abrogato dall'art. 5, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(24)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14 e
successivamente abrogato dall'art. 129, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
6
Competenze
della Regione.
Sono
di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla
normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti
(25):
a)
i rapporti con i competenti Organi centrali e periferici dello Stato;
b)
la presentazione e l'autorizzazione alla presentazione agli Organi della CEE,
tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali sia
previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;
c)
la vigilanza e il controllo a campione sulla realizzazione dei piani attuativi
annuali. In questo ambito le Province collaborano con la Regione
nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con esse
convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del
territorio di competenza (26).
La
Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati, iniziative di rilevante interesse che non risultino
realizzabili da parte degli Enti delegati, nonché attività e servizi di
documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento
finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente
legge (27).
La
Giunta regionale, in stretto raccordo con gli enti delegati, promuove,
nell'ambito del programma pluriennale, attività sperimentali tese alla migliore
definizione organizzativa e didattica da realizzare attraverso la istituzione
di nuove strutture formative o l'adeguamento di quelle esistenti, ed al
perseguimento di forme di integrazione tra il sistema formativo, l'attività
scolastica e le imprese, nel rispetto degli artt. 10 e 11 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 (28).
(25)
Alinea così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(26)
L'originarie lettere c) e d) sono state sostituite, con l'attuale lettera e)
dall'art. 1, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. La stessa lettera e) è stata poi di
nuovo così sostituita dall'art. 6, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(27)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(28)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
TITOLO
II
Attività
di formazione professionale
Art.
7
Piano
attuativo annuale delle attività di formazione professionale.
1.
Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di
cui al primo comma, lettere d) e m), e all'ultimo comma dell'art. 4, nonché
sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3,
adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione
professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base
del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
2.
Il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione
professionale è inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno
per anno, con deliberazione della Giunta stessa da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione, sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti
nazionali e comunitari.
3.
I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità, tutti gli
interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno
formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o
l'integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di
aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema
formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità, da
realizzarsi anche nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti
dalla
Regione.
4.
La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive
Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate
in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo
comma, lettera d), e all'ultimo comma.
5.
Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel
termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di
adeguamento, provvede la Giunta regionale d'ufficio.
6.
Per ciascun intervento devono essere specificati:
a)
gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è
finalizzato;
b)
la tipologia e la durata dei corsi;
c)
il soggetto titolare dell'attività formativa, specificando se trattasi di
attività direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell'art.
8;
d)
la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa
complessiva.
7.
Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, contiene i piani
attuativi annuali provinciali, nonché le iniziative di cui all'art. 4, primo
comma, lettera m).
8.
Il piano attuativo annuale regionale indica altresì le iniziative di
aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema
formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità.
9.
Il piano attuativo annuale regionale:
a)
indica le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell'art. 6, secondo
comma;
b)
contiene i piani attuativi provinciali, di cui costituisce approvazione;
c)
determina i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione
di strutture pubbliche e l'acquisizione di attrezzature per la formazione
professionale;
d)
individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di
eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'approvazione del
piano attuativo;
e)
definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali
regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di
attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle
esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;
f)
definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed
agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi
indicati nel piano attuativo annuale.
10.
Il piano attuativo annuale regionale ripartisce i finanziamenti tra gli
interventi.
11.
Il piano attuativo annuale regionale contiene l'elencazione degli interventi di
formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi,
degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.
12.
Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, è trasmesso al
Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del
programma pluriennale.
13.
La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa
comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'attività
formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull'effettivo avvio degli
interventi programmati.
14.
In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta
regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un
termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via
surrogatoria ad attivare l'intervento stesso od altro sostitutivo (29).
(29)
Articolo prima modificato dall'art. 2, L.R. 11 agosto 1983, n. 30 e poi così
sostituito dall'art. 7, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
8
Modalità
di attuazione delle attività di formazione professionale.
L'attuazione
delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo
annuale, spetta alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze
(30).
Ai
fini di cui al primo comma la Regione e le Province possono avvalersi, mediante
convenzione, del concorso dell'Università, delle Scuole statali, degli Enti
regionali o di altri Enti od Istituti specializzati, possono prendere altresì
accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le
prestazioni
di personale particolarmente specializzato, nonché per la realizzazione,
mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche
esperienze operative, purché non finalizzati a scopi di produzione aziendale o
alla commercializzazione degli eventuali manufatti (31).
Per
la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma,
utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano, ove necessario, il loro
adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte, si
avvalgono mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri
privati,
con particolare riguardo a quelli che siano emanazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei lavoratori dipendenti o
autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere
cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrono alla
realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di
formazione professionale (32).
Per
essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al
precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle
seguenti condizioni:
1)
avere come fine la formazione professionale;
2)
disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3)
non perseguire scopi di lucro;
4)
garantire il controllo sociale delle attività;
5)
applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
avvalendosi ove possibile, di quello ricompreso nelle graduatorie di cui
all'art. 19-Quinquies (33);
6)
rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7)
accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto
utilizzo dei finanziamenti erogati e sull'applicazione della convenzione;
8)
garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15.
I
soggetti di cui al primo comma, possono stipulare convenzioni con imprese o
loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845 (34).
Nell'ambito
dell'attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d'intesa con la
Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture, ai servizi e
alle attrezzature dell'Università, di scuole, di Enti od Istituti
specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.
(30)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(31)
Comma così modificato dall'art. 8, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(32)
Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(33)
Numero così sostituito dall'art. 8, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(34)
Comma aggiunto dall'art. 8, comma 5, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
9
Corsi
di enti pubblici riconosciuti e non finanziati (35).
Possono
ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di
diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione
professionale, finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici, in possesso
dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma, punti 2 e 4
della presente legge, purché conformi agli indirizzi della programmazione
regionale (36).
I
soggetti interessati entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia
competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta
indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell'art. 7,
nonché l'ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i
requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante (37).
I
corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui al successivo art.
14.
La
Provincia può disporre con provvedimento motivato la revoca del riconoscimento
qualora rilevi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello
svolgimento delle attività formative (38).
(35)
Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(36)
Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(37)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(38)
Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
10
Assenso
per attività formative volontarie.
L'assenso
agli Enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione
professionale di cui all'art. 41, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, è concesso dalla Provincia competente su richiesta degli Enti interessati,
con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo
(39).
(39)
Articolo così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
11
Corsi
privati riconosciuti e non finanziati.
1.
Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che
comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di
formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti
privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto
comma, punti 2 e 4 della presente legge, purché conformi agli indirizzi della
programmazione regionale.
2.
Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle Amministrazioni
provinciali competenti, secondo le modalità e nei termini dalle stesse
disciplinati.
3.
L'inserimento è accordato, sulla base della valutazione delle proposte
formative, concernente in particolare:
a)
le finalità e le motivazioni dell'iniziativa;
b)
le modalità per l'ammissione degli allievi;
c)
i programmi e contenuti didattici, i profili professionali, la durata e gli
orari dei corsi;
d)
gli elementi inerenti il personale docente e amministrativo preposto ai corsi,
con particolare riguardo al possesso dei requisiti professionali relativi agli
incarichi, riferiti ai singoli corsi, nonché al rispetto delle norme contrattuali
vigenti;
e)
le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;
f)
le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e
dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme di igiene e
sicurezza;
g)
il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d'iscrizione per
ciascun corso;
h)
le previsioni di spesa, le quote d'iscrizione e altro onere a carico dei
partecipanti, nonché i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.
4.
I corsi privati riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui all'art.
14.
5.
I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte
delle amministrazioni competenti, che può effettuarsi anche mediante ispezioni.
6.
Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la
revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti
richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa
oggetto del riconoscimento stesso (40).
(40)
Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Vedi, anche, l'art. 25 della stessa legge.
Art.
12
Programmazione
didattica.
Gli
indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito
dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia
specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi,
nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi
tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della
molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici,
scientifici e culturali.
La
progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a
criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed
adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei
livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi,
nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.
I
criteri e le direttive in ordine alle tipologie ed alla organizzazione
tecnico-didattica dei corsi di formazione professionale sono stabiliti dal
programma pluriennale di cui all'art. 4 (41).
(42).
(43).
(41)
Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(42)
Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(43)
Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
13
Alternanza
di studio e lavoro - Tirocinio.
Le
attività di formazione professionale rivolte ai lavoratori dipendenti al fine
di consentire il conseguimento di un attestato di qualifica o di
specializzazione, ovvero l'acquisizione di conoscenze utili all'elevazione
della personalità, al miglioramento delle qualità professionali o al conseguimento
di un titolo di studio, nonché quelle rivolte agli apprendisti ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono realizzate mediante l'alternanza della
esperienza di lavoro con quella di studio, compiuta in orario di lavoro nei
limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
Gli
interventi di cui all'art. 2, lett. d) della presente legge, specie se diretti
alla creazione di manodopera qualificata con particolare riferimento alle
attività artigianali di rilevante interesse storico-artistico, culturale e
tradizionale, possono essere realizzati in tutto o in parte mediante esperienze
di tirocinio pratico presso imprese o aziende artigiane, secondo le modalità e
alle condizioni di cui al programma pluriennale (44).
I
soggetti di cui al primo comma dell'art. 8, sentite le rappresentanze sindacali
di categoria, possono prendere accordi e stipulare convenzioni con categorie di
datori di lavoro, singole imprese o aziende artigiane al fine di agevolare la
realizzazione delle esperienze formative ai sensi dei precedenti commi (45).
La
Regione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può disporre,
nell'ambito dei piani attuativi annuali, e per il tramite delle Province,
l'erogazione di provvidenze a favore degli allievi che subiscano riduzioni
nella retribuzione in relazione ad esperienze formative basate sul part-time
nonché l'erogazione di contributi a favore delle imprese e delle aziende
artigiane per la realizzazione di periodi di tirocinio pratico, compiuti in orario
di lavoro (46).
(44)
Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(45)
Comma così modificato dall'art. 13, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(46)
Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
14
Prove
finali e attestati.
Agli
allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi inseriti nel piano
attuativo annuale viene rilasciato un attestato di frequenza (47).
I
corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni
professionali si concludono tramite prove finali dirette all'accertamento
dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformità
con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di
competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18, primo comma, lett. a) della legge
21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 6, lett. q) della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e di ogni altra analoga normativa statale di settore (48).
Le
prove finali si svolgono di fronte ad una commissione esaminatrice nominata dai
soggetti di cui all'art. 8, primo comma, secondo le norme del regolamento di
attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 14, primo comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, in modo che sia assicurata comunque la presenza
di almeno un rappresentante della Regione (49).
Agli
allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dal Presidente della
Giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o
un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell'avviamento al
lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 , nonché per l'esercizio delle professioni previste dalla
legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato
(50).
I
titoli di cui al precedente comma sono altresì validi, ai sensi dell'art. 11,
primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ai fini della facoltà di
accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità
previste da relativo ordinamento e costituiscono titolo per l'ammissione ai
pubblici concorsi.
La
Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede
all'assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti
ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all'estero da lavoratori
italiani rientrati dall'emigrazione e dell'eventuale loro equiparazione alle
qualifiche riconosciute nell'ordinamento nazionale.
(47)
Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(48)
Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(49)
Comma così sostituito dall'art. 14, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(50)
Comma così modificato dall'art. 14, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
15
Diritti
degli allievi.
Alle
iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani
e comunitari nonché extracomunitari di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e
alla legislazione regionale di attuazione e gli stranieri ospiti per ragioni di
lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi
vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e
nei limiti dei posti disponibili (51).
L'accesso
ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni è
determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal
soggetto attuatore dell'iniziativa formativa secondo le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione della presente legge.
L'iscrizione
e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, salvo i corsi di
cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti
tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento
dell'attività formativa e sono altresì erogati, compatibilmente con le risorse
disponibili, i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre
1980, n. 77 (52).
Il
piano attuativo annuale determina i casi e le modalità con cui potranno essere
attribuite agli allievi particolari provvidenze o indennità di frequenza.
Ai
partecipanti è inoltre garantita l'assicurazione contro gli infortuni che si
verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali o
ricreative connesse all'esperienza formativa.
I
contenuti dei diversi tipi di corso e le modalità di accesso ai corsi stessi
sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli
allievi, basata sul sesso.
Per
gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, gli enti
gestori assumono tutte e iniziative idonee a favorire la necessaria
integrazione con le attività didattiche da attuarsi a cura della competente
autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo
di studio.
(51)
Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(52)
Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
16
Controllo
sociale delle attività.
Il
controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di
norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione
di un apposito comitato composto da rappresentanti dell'ente gestore e degli
enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle
categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e
degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per
materia.
Tale
comitato:
a)
collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte
formative;
b)
fa proposte per la formulazione dei programmi didattici;
c)
concorre alla gestione delle attività formative secondo le norme stabilite
nella presente legge e nel regolamento per la sua attuazione.
Gli
enti gestori garantiscono altresì agli allievi e ai docenti l'esercizio dei
diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di
iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.
TITOLO
III
Personale
della formazione professionale (53)
Art.
17
Modifica
profili professionali del contingente del personale per la formazione
professionale.
1.
Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica
funzionale, è consentito, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulla base delle mansioni svolte ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 o previa
riqualificazione
professionale
e verifica della idoneità alle mansioni (54).
(53)
La presente intitolazione, con la relativa rubrica, è stata aggiunta dall'art.
16, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(54)
Articolo così sostituito prima dall'art. 3, L.R. 11 agosto 1983, n. 30 e poi
dall'art. 17, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
18
Prestazioni
professionali.
Qualora
gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di
specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione
tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale
finanziati dal piano attuativo annuale possono ricorrere a collaboratori
didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al
precedente articolo (55).
(56).
(55)
Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(56)
Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
19
Integrazione
e sostituzione tabella allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1.
1.
La tabella C, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1, è integrata
con i profili professionali contenuti nella allegata tabella A (57).
(57)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
19-bis
Personale
docente.
1.
Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, si avvalgono di personale docente del ruolo regionale
assegnato funzionalmente dalla Giunta regionale sulla base del piano attuativo
annuale delle attività di formazione professionale (58).
2.
La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste
degli Enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel
contingente di cui al successivo art. 19-quater (59).
(58)
Vedi, anche, la L.R. 18 dicembre 1998, n. 47.
(59)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
19-ter
Diversa
utilizzazione del personale docente.
1.
La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione
professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con
l'attuazione degli interventi formativi.
2.
Oltre che per le attività di cui al comma 1 il personale docente di cui
all'art. 19-bis può essere utilizzato:
a)
nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione
nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
b)
nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione
permanente;
c)
per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività
previste dalla presente legge, nonché per il rafforzamento dell'Osservatorio
del mercato del lavoro e delle professioni;
d)
per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e
socializzazione delle esperienze;
e)
per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o
sub-delegate (60).
(60)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
19-quater
Contingente
organico della formazione professionale.
1.
La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, determina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
27, il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali,
del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate, disponendo
altresì il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico
pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.
2.
A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che
risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente
qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli
ed esami. Il concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella
qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante
tecnico pratico.
3.
La Giunta regionale dispone, per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale
alle Province, che provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale
medesimo.
4.
Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla
conseguente riduzione della propria pianta organica (61).
(61)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
19-quinquies
Graduatorie
provinciali.
1.
In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso
l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all'art. 19-bis, le
Province istituiscono annualmente specifiche graduatorie provinciali degli
aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da
utilizzare per incarichi frazionati in uno o più periodi, all'interno dell'anno
formativo, nonché per la sostituzione di personale in servizio.
2.
A tutto il personale di cui al comma 1, si applica il trattamento economico e
giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal
contratto collettivo nazionale di lavoro (62).
(62)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
19-sexies
Aggiornamento
ricorrente degli operatori della formazione professionale.
1.
Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare
alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell'ambito delle
attività previste dal programma pluriennale (63).
(63)
Gli articoli da 19 a 19-sexies sostituiscono l'originario art. 19, per effetto
di quanto disposto dall'art. 4, L.R. 11 agosto 1983, n. 30. Successivamente
l'articolo 19 è stato modificato dall'articolo unico, L.R. 12 marzo 1984, n.
16; gli articoli 19, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies sono stati modificati
dalla L.R. 26 aprile 1985, n. 33; da ultimo l'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n.
14, ha nuovamente disposto la sostituzione dell'originario art. 19 con gli
attuali articoli da 19 a 19-sexies.
Art.
20
Commissione
per la gestione delle graduatorie del personale.
(64).
(64)
Articolo prima sostituito dall'art. 5, L.R. 11 agosto 1983, n. 30 e poi
abrogato dall'art. 20, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
TITOLO
IV
Orientamento
professionale (65)
Art.
21
Piano
attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale.
1.
Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento
professionale contiene le iniziative di cui all'art. 2, lettera i), nonché gli
indirizzi, concordati con i consigli scolastici distrettuali per programmi
unitari di orientamento scolastico e professionale da realizzarsi
congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.
2.
Ciascuna Provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di
cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell'art. 4, nonché sulla base
delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il
piano attuativo annuale provinciale delle attività di orientamento professionale
da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la
Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.
3.
I piani attuativi provinciali delle attività di orientamento professionale sono
inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo
comma.
4.
I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità, tutti gli
interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell'anno formativo,
ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione di
fondi comunitari.
5.
La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive
Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa
formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4,
primo comma, lettera d), e ultimo comma.
6.
La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo
dell'orientamento professionale.
7.
Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l'Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all'art. 1 della
legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è teso a:
a)
organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del
mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal
territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell'università,
agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonché ai
lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle
associazioni con finalità formative e sociali;
b)
promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonché la
sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi
attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da
attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, lettera n)
della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
c)
determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente
articolo, nonché la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione
di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo.
8.
La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le
attività di orientamento professionale che contiene i piani attuativi
provinciali e le iniziative di cui al comma 6.
9.
Il piano attuativo regionale annuale, non appena approvato dalla Giunta, è
trasmesso al Consiglio regionale, insieme ad una relazione sullo stato di
attuazione del programma pluriennale (66).
(65)
L'originario titolo III e la relativa rubrica sono stati così sostituiti
dall'art. 16, comma 2, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(66)
Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
22
Modalità
di attuazione.
1.
I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e
attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.
2.
Per l'attuazione dei servizi per l'orientamento professionale, i soggetti di
cui al comma 1 operano d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del
lavoro e delle professioni, secondo le modalità concordate con i Consigli
scolastici distrettuali.
3.
I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario, sono
realizzati dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo
studio universitario.
4.
Le attività di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle
strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonché
del personale regionale individuato ai sensi dell'art. 19-ter (67).
(67)
Articolo così sostituito dall'art. 22, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
TITOLO
V
Promozione
educativa ed educazione permanente (68)
Art.
23
Piano
attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione
permanente.
1.
Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della
popolazione, di cui all'art. 2, lettera l), sono programmate con particolare
riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione
sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed
artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle
attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le
altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione
professionale.
2.
Il piano attuativo regionale ed i piani attuativi provinciali per le attività
di educazione permanente sono approvati secondo le procedure previste per
quelli relativi alle attività di formazione professionale.
3.
Ciascuna Provincia adotta il piano attuativo annuale delle iniziative e
favorisce le intese necessarie alla loro realizzazione, assicurando una
corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali
presenti sul territorio regionale.
4.
Il piano attuativo annuale regionale promuove iniziative di documentazione,
aggiornamento e studio, nonché la sperimentazione e la produzione di mezzi e
sussidi didattici e divulgativi attinenti il perseguimento delle finalità di
cui all'art. 2, lettera l), della presente legge.
5.
Il piano attuativo annuale regionale determina il finanziamento delle
iniziative, nonché la quota della somma complessiva da riservare per
l'attuazione di interventi non prevedibili al momento della sua approvazione
(69).
(68)
L'originario titolo IV e la relativa rubrica sono stati così sostituiti
dall'art. 16, comma 3, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(69)
Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Art.
24
Attuazione
delle iniziative.
1.
Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione
permanente, i soggetti di cui all'art. 8, primo comma, possono avvalersi di
soggetti pubblici e privati, definendo i relativi rapporti con apposita
convenzione.
2.
Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative
contenute nel piano attuativo annuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative all'attività di formazione professionale, secondo le
modalità, i criteri e le procedure disciplinati con atti delle Province (70).
(70)
Articolo così sostituito dall'art. 24, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
TITOLO
VI
Disposizioni
finali e transitorie (71)
Art.
25
Regolamento
di attuazione.
Entro
60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
sottopone all'approvazione del Consiglio un regolamento attuativo delle
competenze amministrative, organizzative e contabili derivanti dall'esercizio
delle funzioni in essa previste (72).
In
particolare, con il regolamento di cui al comma precedente sono disciplinati:
1)
gli ordinamenti didattici ed i contenuti generali delle normative per la
gestione dei corsi e delle altre iniziative;
2)
i requisiti, le modalità, i contenuti, le procedure di finanziamento delle
convenzioni previste dai precedenti artt. 8 e 13;
3)
le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento, l'assenso o
la presa d'atto dei corsi;
4)
la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione
e la frequenza;
5)
la composizione delle commissioni di esame, di cui al precedente art. 14, terzo
comma, le modalità di designazione e i requisiti dei componenti, nonché le
caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;
6)
la composizione e le modalità di designazione dei comitati di gestione di cui
all'art. 16;
7)
le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento delle
graduatorie regionali di cui agli artt. 17 e 19 e per l'utilizzazione del
personale in esse compreso;
8)
i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione
amministrativa delle attività previste nei piani annuali.
(71)
L'originario titolo V e la relativa rubrica sono stati così sostituiti
dall'art. 16, comma 4, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(72)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il Reg. 7 ottobre
1982, n. 3.
Art.
26
Finanziamento.
All'onere
per l'attuazione della presente legge, il cui imposto sarà determinato
annualmente a norma dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23
legge di contabilità, sulla base dei piani predisposti ai sensi dei precedenti
artt. 4-7-21 e 23, si farà fronte con i fondi recati dagli artt. 22-24-25 e 26
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dall'art. 8, lett. d) della legge 9
maggio 1975, n. 153, dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, con i contributi
provenienti dal Consiglio delle Comunità Europee ai sensi della decisione 11°
febbraio 1971, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda il personale
del servizio sanitario regionale, con quote, del Fondo sanitario regionale di
cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tutte
le spese relative al personale sono finanziate dalla Regione con imputazione ai
capitoli 2960, 2965 e 2971, voce 6020, dei bilanci annuali 1983 e successivi ed
entro i limiti della previsione del programma operativo 6.03.2.01 del bilancio
pluriennale 1983-1985 (73).
(73)
Comma così sostituito dall'art. 6, L.R. 11 agosto 1983, n. 30.
Art. 27
Norme
transitorie.
Fino
all'entrata in vigore della legge prevista dal secondo comma dell'art. 5, le
funzioni amministrative di cui al primo comma dello stesso articolo, sono
esercitate dai Consorzi comprensoriali di cui alla legge regionale 3 giugno
1975, n. 40, nonché dalle Comunità montane che, per coincidenza di limiti
territoriali, ne abbiano assunto le funzioni. Laddove i Consorzi non risultino
istituiti, le funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale di concerto con i
Comuni dei comprensori interessati.
Le
funzioni relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione
in materia di agricoltura e foreste sono esercitate dalle Comunità montane e
direttamente dai Comuni, qualora il relativo territorio non ricade nell'ambito
di competenza di alcuna Comunità montana.
Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 25, le attività formative
previste nei piani approvati dal Consiglio regionale sono gestite e concluse
secondo le normative e i criteri adottati dalla Regione prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
Art.
28
Abrogazioni
e rinvii.
Sono
abrogate le L.R. 25 agosto 1978, n. 47; L.R. 31 maggio 1977, n. 23; L.R. 4
marzo 1980, n. 16.
Sono
altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge
concernenti le attività di formazione professionale.
Per
quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla L.
21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale.
Tabella
A (74)
Profili
professionali nell'ambito delle qualifiche funzionali
Seconda
qualifica dirigenziale.
II.
1 Dirigente giuridico-amministrativo
II.
2 Dirigente per l'economia e la finanza
II.
3 Dirigente per l'informazione
II.
4 Dirigente per il territorio
II.
5 Dirigente socio-sanitario
II.
6 Dirigente per la cultura e l'istruzione
Prima
qualifica dirigenziale.
I.
1 Dirigente giuridico-amministrativo
I.
2 Dirigente per l'economia e la finanza
I.
3 Dirigente per l'informazione
I.
4 Dirigente per il territorio
I.
5 Dirigente socio-sanitario
I.
6 Dirigente per la cultura e l'istruzione
8.
Funzionario.
8.1
Funzionario giuridico-amministrativo
8.2
Funzionario per l'economia e la finanza
8.3
Funzionario per l'informazione
8.4
Funzionario per il territorio
8.5
Funzionario socio-sanitario
8.6
Funzionario per la cultura e l'istruzione
8.7
Funzionario per la formazione professionale
8.8
Analista per le attività formative
7.
Istruttore direttivo.
7.1
Istruttore direttivo
7.1
Istruttore direttivo per l'informazione
7.3
Istruttore direttivo tecnico-professionale
7.4
Docente formazione professionale
7.5
Istruttore direttivo per la formazione professionale
6.
Istruttore.
6.1
Istruttore
6.2
Istruttore per l'informazione
6.3
Istruttore tecnico
6.4
Istruttore centri tecnici
6.5
Insegnante tecnico-pratico formazione professionale
6.6
Istruttore per la formazione professionale
5.
Collaboratore professionale.
5.1
Collaboratore tecnico-professionale
5.2
Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura complessi
5.3
Collaboratore professionale per la formazione professionale
4.
Esecutore.
4.1
Esecutore amministrativo-contabile
4.2
Stenodattilografo
4.3
Esecutore di C.E.D.
4.4
Esecutore tecnico
4.5
Esecutore centri di ristorazione e abitativi
4.6
Centralinista
4.7
Meccanico-autista
4.8
Esecutore per la formazione professionale
3.
Operatore.
3.1
Operatore
3.2
Operatore tecnico
3.3
Autista
3.4
Operatore per la formazione professionale
2.
Ausiliario.
2.1
Ausiliario
1.
Addetto alle pulizie.
1.1
Addetto alle pulizie
Profili
professionali
Descrizione
Seconda
qualifica dirigenziale.
II.1.
Dirigente giuridico-amministrativo.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline giuridiche,
amministrative e delle scienze dell'organizzazione.
II.2.
Dirigente per l'economia e la finanza.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline economiche
e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, bilanci annuali e
pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività
produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).
II.3.
Dirigente per l'informazione.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline
informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la
programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.
II.4.
Dirigente per il territorio.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e
tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio,
ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela
dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze tecniche delle
costruzioni e di servizi.
II.5.
Dirigente socio-sanitario.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e
tecnico-professionali sanitarie e sociali.
II.6.
Dirigente per la cultura e l'istruzione.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della
legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'educazione, delle
scienze umane e delle discipline storico letterarie e artistiche, attinenti la
cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, lo sport.
Prima
qualifica dirigenziale.
I.1.
Dirigente giuridico-amministrativo.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline giuridiche,
amministrative e delle scienze dell'organizzazione.
I.2.
Dirigente per l'economia e la finanza.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline economiche e
finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, bilanci annuali e
pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività
produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).
I.3.
Dirigente per l'informazione.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche,
statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la
gestione e il trattamento delle informazioni.
I.
4. Dirigente per il territorio.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e
tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio,
ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela
dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni
e di servizi.
I.
5. Dirigente socio-sanitario.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e
tecnico-professionali sanitarie e sociali.
I.
6. Dirigente per la cultura e l'istruzione.
Svolge
le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'educazione, delle scienze
umane e delle discipline storico letterarie e artistiche attinenti la cultura,
l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, lo sport.
8.
Funzionario.
8.1.
Funzionario giuridico amministrativo.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze
dell'organizzazione.
8.2.
Funzionario per l'economia e la finanza.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica
e/o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito,
programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e
terziarie, economia aziendale).
8.3.
Funzionario per l'informazione.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e
pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle
informazioni.
8.4.
Funzionario per il territorio.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche
(pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche
(utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e
delle scienze e tecniche delle costruzioni e di servizi.
8.5.
Funzionario socio-sanitario.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e
sociali.
8.6.
Funzionario per la cultura e l'istruzione.
Svolge
le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline
storico-letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la
formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali, lo sport.
8.7.
Funzionario per la formazione professionale.
Svolge,
nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di funzionario,
l'attività di gestione, amministrativa e di coordinamento relativamente alle
unità di lavoro e/o dei centri cui sono preposti.
8.8.
Analista per le attività formative.
Svolge
attività di studio, ricerca e progettazione nel campo dell'analisi del mercato
del lavoro e delle professioni, dell'orientamento professionale, della
progettazione formativa, del monitoraggio e valutazione di efficacia ed
efficienza del processo formativo.
7.
Istruttore direttivo.
7.1.
Istruttore direttivo.
Svolge
le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline amministrative, finanziarie e contabili.
7.2.
Istruttore direttivo per l'informazione.
Svolge
le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline informatiche, statistiche e documentali.
7.3.
Istruttore direttivo tecnico-professionale.
Svolge
le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo delle discipline attinenti la pianificazione territoriale, la tutela
ambientale, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'edilizia, la
viabilità, i trasporti, l'idraulica e le infrastrutture, le fonti di energia, i
servizi socio- sanitari, i servizi culturali, l'istruzione e altri servizi
tecnici.
7.4.
Docente formazione professionale.
Svolge,
nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore
direttivo, l'attività di docenza, di progettazione e programmazione didattica e
formativa secondo quanto specificato al quarto comma dell'art. 24, della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale,
in una o più discipline omogenee.
7.5.
Istruttore direttivo per la formazione professionale.
Cura
la raccolta e le elaborazioni dei dati e delle informazioni per l'analisi del
mercato del lavoro e per la valutazione, nonché cura la diffusione di materiali
e strumenti per l'orientamento.
6.
Istruttore.
6.1.
Istruttore.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nel campo amministrativo e contabile.
6.2.
Istruttore per l'informazione.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche e
documentali.
6.3.
Istruttore tecnico.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 25 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nel campo tecnico.
6.4.
Istruttore centri tecnici.
Svolge
le attività di cui al secondo comma dell'art. 25, della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46, nel campo tecnico-operativo dei servizi regionali e nei
centri di ristorazione e abitativi.
6.5.
Insegnante tecnico pratico formazione professionale.
Svolge,
nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore,
l'attività di docente di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.
6.6.
Istruttore per la formazione professionale.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 25 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.
5.
Collaboratore professionale.
5.1.
Collaboratore professionale.
Svolge
le attività di cui all'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo tecnico operativo dei servizi regionali e nei centri di ristorazione
e abitativi.
5.2.
Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura complessi.
Svolge
le attività di cui all'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46,
nel campo dell'informatica e del trattamento dell'informazione non strutturata.
5.3.
Collaboratore professionale per la formazione professionale.
Svolge
le attività di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46, nel campo della formazione professionale.
4.
Esecutore.
4.1.
Esecutore amministrativo-contabile.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lett. a), b) e c), dell'art. 27 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, (attività amministrativa, contabile e
tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) in
relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
4.2.
Steno-dattilografo.
Svolge
le attività di cui al primo comma, lett. a), c) e d), dell'art. 27 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in relazione alle esigenze organizzative del
settore di destinazione.
4.3.
Esecutore di CED.
Svolge
le attività di cui primo comma, lett. a) c) ed e), dell'art. 27 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore informatico, archivio
automatizzato e documentazione.
4.4.
Esecutore tecnico.
Svolge
le attività di cui al terzo comma, lett. a), b), d), f), g) ed h), della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
4.5.
Esecutore centri di ristorazione e abitativi.
Svolge
le attività di cui al terzo comma, lett. c), dell'art. 27 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, nei centri di ristorazione collettiva e complessi
ricettivo-alberghieri.
4.6.
Centralinista.
Svolge
l'attività di cui al primo comma, lett. f), dell'art. 27 della legge regionale
16 dicembre 1983, n. 46, per l'esercizio di impianti telefonici complessi.
4.7.
Meccanico-autista.
Svolge
l'attività di cui al terzo comma, lett. e) e f), dell'art. 17 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
4.8.
Esecutore per la formazione professionale.
Svolge
nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di esecutore, le
attività di cui al primo comma, lett. a), b), c), dell'art. 27 della legge
regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (attività amministrativa, contabile e
tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) nel
settore della formazione professionale.
3.
Operatore.
3.1.
Operatore.
Svolge,
in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b), e) ed f), e
secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in
relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
3.2.
Operatore tecnico.
Svolge,
in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. b) e d) e secondo
comma, dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in relazione
alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
3.3.
Autista.
Svolge
l'attività di cui al primo comma, lett. c) ed e), della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46.
3.4.
Operatore per la formazione professionale.
Svolge,
in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b), e) ed f) e
secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel
settore della formazione professionale.
2.
Ausiliario.
2.1.
Ausiliario.
Svolge
l'attività di cui all'art. 29 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
1.
Addetto alle pulizie.
1.1.
Addetto alle pulizie.
Svolge
l'attività di cui all'art. 30 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.
(74)
La tabella A risulta così inserita dal disposto dell'art. 19 della presente
legge, come sostituito dall'art. 19, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
Tabella
relativa ai requisiti per l'accesso dall'esterno.
Mobilità
verticale e mobilità orizzontale.
Qualifica
funzionale: addetto alle pulizie [1]Accesso dall'esterno.Al profilo
professionale della qualifica funzionale di addetto alle pulizie (I livello
retributivo) si accede solo dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio,
abitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale
richiesti1.1.Assolvimento dell'obbligo scolastico.Qualifica funzionale:
AUSILIARIO [2]Accesso dall'esterno.Al profilo professionale della qualifica
funzionale di ausiliario (II livello retributivo) si accede dall'esterno con
riserva di posti pari al 50 per cento a favore del profilo professionale della
qualifica
funzionale
di addetto alle pulizie.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni,
esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale
richiesti2.1.Assolvimento dell'obbligo scolastico.Qualifica funzionale: OPERATORE
[3]Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni,
esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti3.1.Licenza
della scuola dell'obbligo.3.2.3.4.3.3.Licenza della scuola dell'obbligo, più
patente di guida CMobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo
profession.Requisiti e modalità3.1.2.1.Riserva del 50 per cento dei
posti3.2.vacanti in favore del personale3.4.della qualifica di ausiliario con
una anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del titolo di studio di
assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero, indipendentemente dall'anzianità,
con il possesso del titolo di studio di licenza della scuola
dell'obbligo.3.3.2.1.Idem, più il possesso della patente di guida C.Mobilità
orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità3.1.3.1.La
mobilità tra i profili3.2.3.2.professionali può avvenire dopo un3.3.anno di
permanenza nel profilo di3.4.provenienza, previo accertamento dei necessari
requisiti
professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46 del 1983.3.3.3.1.Idem, più
il possesso della patente3.2.di guida C.Qualifica funzionale: ESECUTORE
[4]Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni,
esperienze in posti di lavoro e/o formazione professionale richiesti4.1.Licenza
della scuola media dell'obbligo.4.2.Può essere richiesta una
particolare4.3.specializzazione professionale o il4.4.possesso di
abilitazioni.4.5.4.6.4.8.4.7.Idem, può essere richiesta la patente di guida
C.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità4.1.3.1.Riserva del 50 per cento dei posti4.2.3.2.vacanti in favore del
personale4.3.3.3.dei profili della qualifica4.4.funzionale di operatore con
una4.5.anzianità di servizio di cinque4.6.anni e il possesso della licenza
della scuola dell'obbligo ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il
possesso di licenza della scuola media dell'obbligo e delle eventuali
specializzazioni o
abilitazioni
richieste.4.7.3.3.Idem, più il possesso della3.1.patente di guida C se
richiesta.3.2.4.8.3.4.Mobilità orizzontale(tra profili professionali della
medesima qualifica funzionale).Al profilo profession.Dal profilo
profession.Requisiti e modalità4.1.4.1.La mobilità tra i
profili4.2.4.2.professionali può avvenire dopo4.3.4.3.due anni di permanenza
nel profilo4.4.4.4.di provenienza, previo4.5.4.5.accertamento dei
necessari4.6.4.6.requisiti professionali, ai sensi4.8.4.8.dell'art. 8 della
L.R. n. 46 del 1983, fatto salvo il possesso delle specializzazioni,
abilitazioni o patenti richiesti dal nuovo profilo.Qualifica funzionale:
COLLABORATORE PROFESSIONALE [5]Accesso dall'esterno.Profilo profession.Titolo
di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o formazione
professionale richiesti5.1.Diploma di scuola secondaria superiore.5.2.Per
mansioni specifiche definite, nell'ambito dei predetti profili professionali,
in relazione al campo o settore di attività, possono essere richiesti anche particolari
requisiti e una specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso altre esperienze di lavoro.5.3.Idem, c.s.Mobilità verticale.Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità5.1.4.1.Riserva
di legge sui posti4.4.disponibili in favore del4.5.personale dei
profili4.6.professionali indicati con4.7.un'anzianità di servizio di due anni e
il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero con
un'anzianità di tre anni e il possesso della licenza della scuola media
dell'obbligo.5.2.4.2.Idem, c.s.4.3.4.1.5.3.4.8.Idem, c.s.Mobilità
orizzontale(tra le mansioni specifiche della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità5.1.5.1.La
mobilità tra i profili5.2.5.2.professionali può avvenire dopo5.3.5.3.due anni
di permanenza nel profilo di provenienza, previo accertamento dei necessari
requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46 del 1983, fatto
salvo il possesso delle specializzazioni, abilitazioni e patenti richieste dal
nuovo profilo.Qualifica funzionale: ISTRUTTORE [6]Accesso all'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di scuola secondaria superiore in uno
dei seguenti indirizzi:6.1.- tutti, fatta eccezione per le mansioni specifiche
nel
campo contabile, per le quali è richiesto il diploma di ragioniere o titolo
equipollente.6.2.- tutti6.3.- geometra- perito edile- perito agronomo- altri ad
indirizzo tecnico e titoli equipollenti, in relazione alle specifiche mansioni
previste nel settore di destinazione.6.4.- tutti6.5.- gli indirizzi richiesti
per l'insegnamento delle singole discipline.6.6.- tutti.Mobilità verticale.Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità6.1.4.1.Riserva
del 50 per cento dei posti6.2.4.2.vacanti in favore del personale6.5.4.3.dei
profili amministrativi della4.6.qualifica funzionale di esecutore con
un'anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media
dell'obbligo; ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il possesso del
diploma di scuola secondaria superiore.6.6.4.8.Idem.6.3.4.1.Idem, ma unicamente
con il
possesso
del diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla mansione specifica
(geometra, perito edile, perito agronomo, perito industriale, altri ad
indirizzo tecnico e titoli equipollenti).6.5.4.8.Idem, ma unicamente per il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore richiesto per
l'insegnamento delle singole discipline.6.4.5.1.Riserva del 50 per cento dei
posti vacanti in favore del personale del profilo di collaboratore
professionale
con un'anzianità di cinque anni e il possesso della licenza della scuola media
dell'obbligo e particolari requisiti previsti per il profilo di provenienza e
specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre
esperienze di lavoro ovvero, indipendentemente dall'anzianità, con il possesso
del diploma di scuola secondaria superiore.6.1.5.2Idem.6.2.6.6.5.3.Idem.Mobilità
orizzontale(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità6.1.6.1.La
mobilità tra i profili6.2.6.2.professionali può avvenire
previo6.4.6.3.accertamento dei necessari6.4.requisiti professionali, ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 46 del 1983.6.1.6.6.Idem.6.2.6.3.6.1.Idem, con il
possesso del diploma6.2.di scuola secondaria superiore6.4.specifico richiesto
dalla mansione specifica definita nell'ambito del profilo professionale di
istruttore tecnico. In relazione alla disciplina o settore di
attività.6.5.6.5.NOTA: In attuazione della legge 21 aprile 1965, n. 449, a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, i diplomi di qualifica
per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile
d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale
in lingue estere e diplomi di qualifiche equiparabili rilasciati dagli istituti
professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini
dell'ammissione ai concorsi banditi dalla Regione dell'Umbria per posti della
qualifica di istruttore, fatta eccezione per la qualifica di cui al
6.3.Qualifica funzionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO [7]Accesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti
indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del
profilo professionale, in relazione al campo o settore di attività:7.1.-
giuridico- economico- socio politico- statistico- letterario7.2.- informatico-
ingegneria- giuridico- fisico- statistico- letterario7.3.- ingegneria-
architettura- agrario- forestale- naturalistico- biologico- chimico- fisico-
geologico- medicina- veterinaria7.4.- indirizzo compatibile con le discipline
oggetto dell'insegnamento7.5.- informatico- ingegneria- fisico-matematico-
statistico- letterario- sociologicoMobilità verticale.
Al
profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità7.1.6.1.Riserva
del 50 per cento dei posti7.2.6.2.vacanti in favore del personale7.3.6.3.dei
profili professionali della6.4.qualifica funzionale di istruttore con una
anzianità di servizio di cinque anni e il possesso del diploma di scuola media
superiore; ovvero, indipendentemente dall'anzianità di servizio, con il
possesso del diploma di laurea richiesto.7.4.6.5.Idem.7.5.6.5.Idem.6.6.Mobilità
orizzontale.(tra i profili professionali della medesima qualifica
funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità7.1.7.1.La mobilità tra i profili7.2.7.2.professionali della
medesima7.3.7.3.qualifica funzionale può avvenire previo accertamento dei
necessari requisiti professionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46 del
1983, fatto salvo il possesso delle eventuali specializzazioni o abilitazioni
richieste.7.4.7.4.7.5.7.4.Idem.Qualifica funzionale: FUNZIONARIO [8]Accesso
dall'esterno.Profilo profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in
posti di lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno
seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito
del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività:8.1.-
giuridico (più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale
per l'eventuale mansione specifica di funzionario addetto agli uffici
legislativi e affari giuridici)- economico- ingegneria- socio-politico-
psico-pedagogico- sociologico8.2.- economico- statistico- ingegneria- architettura-
matematico- socio-economico- agrario- forestale- alimentare8.3.- informatico-
ingegneria- giuridico- matematico- fisico- statistico- economico- letterario-
psicologico- sociologico8.4.- ingegneria- architettura- geologico-
naturalistico- agrario- forestale- biologico- fisico- chimico più l'eventuale
abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.5.- medicina-
veterinaria- biologico- farmacia- chimico- fisico- sociologico- socio-politico
più l'eventuale abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.8.6.-
socio-politico- psico-pedagogico- sociologico- letterario- storico- artistico
(arti figurative) e dello spettacolo- architettura- naturalistico più eventuali
specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.8.7.- giuridico-
economico- socio-politico- psico-pedagogico- sociologico8.8.- informatico-
ingegneria- giuridico- matematico- fisico-biologico- statistico- economico-
letterario- psicologico- sociologico- agrario- socio-politico.Mobilità
verticale.Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalità8.1.7.1.Riserva del 50 per cento dei posti7.2.vacanti in favore del
personale dei profili professionali della qualifica funzionale di istruttore
direttivo con il possesso del diploma di laurea richiesto per il profilo di
destinazione (e l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore
legale per la specifica mansione di funzionario addetto agli uffici legislativi
e affari giuridici), fatta salva l'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 26
del 1979 (cinque anni di anzianità nella qualifica di istruttore
direttivo).8.2.7.1.Idem, più l'eventuale abilitazione7.2.all'esercizio
dell'attività
professionale.7.3.8.3.7.1.Idem.7.2.7.3.8.7.7.4.Idem.7.5.8.4.7.2.Idem, più
l'eventuale abilitazione7.3.all'esercizio dell'attività
professionale.8.5.7.1.Idem, più l'eventuale abilitazione7.3.all'esercizio
dell'attività professionale.8.8.7.4.Idem.7.5.7.2.Mobilità orizzontale.(tra i
profili professionali della medesima qualifica funzionale).Al profilo
profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalità8.1.8.2.La mobilità tra i
profili8.3.professionali della medesima8.6.qualifica funzionale è
possibile8.2.8.1.fatto salvo il possesso del8.3.diploma di laurea specifico
e8.4.dell'abilitazione all'esercizio8.3.8.1.dell'attività professionale8.2.eventualmente
richiesti dal8.4.profilo di destinazione, previo
accertamento
dei necessari requisiti
professionali.8.4.8.2.8.3.8.6.8.5.8.1.8.6.8.1.8.4.8.1.8.7.8.6.8.7.8.7.8.8.8.3.8.7.8.6.Qualifica
funzionale: PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALEAccesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, profession. esperienze in posti di
lavoro e/o formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei
seguenti indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito
del profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il
possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti
corrispondenti o equiparabili alla qualifica di funzionario:I.1.- giuridico,
più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per
l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e
affari giuridici.- economico- ingegneria- socio-politico- psico-pedagogico-
sociologicoI.2.- economico- statistico- ingegneria- architettura- matematico-
socio-economico- agrario- forestale- alimentareI.3.- informatico- ingegneria-
giuridico- matematico- fisico- statistico- economico- letterario- psicologico-
sociologico più le eventuali specializzazioni richieste dalle mansioni specifiche.I.4.-
ingegneria- architettura- geologico- naturalistico- agrario- forestale-
biologico- fisico- chimico più l'eventuale abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale.I.5.- medicina- veterinaria- biologico- chimico-
fisico- sociologico- socio-politico più l'eventuale abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale.I.6.- socio-politico- psico-pedagogico-
sociologico- letterario- storico- artistico (arti figurative) e dello
spettacolo- architettura- naturalistico più eventuali specializzazioni
richieste dalle mansioni specifiche.Mobilità verticale.Al profilo
profession.Dal profilo profession.Requisiti e modalitàI.1.8.1.Riserva del 25
per cento dei posti8.2.vacanti in favore del personale8.3.dei profili
professionali della8.5.qualifica di funzionario con tre8.6.anni di anzianità
(art. 16, primo comma, L.R. n.
46/1983).I.2.8.1.8.2.8.3.8.4.I.3.8.1.8.2.8.3.8.4.I.4.8.4.8.2.8.3.I.5.8.5.8.1.I.6.8.6.8.1.8.4.Mobilità
orizzontale.(tra i profili professionali della medesima qualifica
funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalitàI.1.I.2.La mobilità tra i profiliI.3.professionali della
medesimaI.6.qualifica funzionale è applicataI.2.I.1.in maniera ampia, fatto
salvo ilI.3.possesso dei requisitiI.4.professionali specifici necessari da
accertare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.
46/1983.I.3.I.1.I.2.I.4.I.4.I.2.I.3.I.6.I.5.I.1.I.6.I.1.I.4.Qualifica
funzionale: SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALEAccesso dall'esterno.Profilo
profession.Titolo di studio, abilitazioni, esperienze in posti di lavoro e/o
formazione professionale richiestiDiploma di laurea in uno dei seguenti
indirizzi, in relazione alle mansioni specifiche definite, nell'ambito del
profilo professionale, con riguardo al campo o settore di attività e il
possesso di un'anzianità di anni 3 di specifica esperienza di lavoro in posti
corrispondenti o equiparabili alla I qualifica dirigenziale:II.1.- giuridico,
più l'abilitazione all'esercizio dell'attività di procuratore legale per
l'eventuale mansione specifica di dirigente addetto agli uffici legislativi e
affari giuridici- economico- ingegneria- socio-politico- psico-pedagogico-
sociologico- matematicoII.2.- economico- statistico- ingegneria- architettura-
matematico- socio-economico- agrario- forestale- alimentareII.3.- informatico-
ingegneria- giuridico- matematico- fisico- statistico- economico- letterario-
psicologico- sociologico più le eventuali specializzazioni richieste dalle
mansioni specifiche.II.4.- ingegneria- architettura- geologico- naturalistico-
agrario- forestale- biologico- fisico- chimico più l'eventuale abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale.II.5.- medicina- veterinaria-
biologico- chimico- fisico- sociologico- socio-politico più l'eventuale
abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.II.6.- socio-politico-
psico-pedagogico- sociologico- letterario- storico- artistico (arti figurative)
e dello spettacolo- architettura- naturalistico più eventuali specializzazioni
richieste dalle mansioni specifiche.Mobilità verticale.Al profilo profession.Dal
profilo profession.Requisiti e modalitàII.1.I.1.Per concorso interno per non
menoI.2.del 70 per cento dei postiI.3.disponibili riservati al personaleI.5.dei
profili professionali dellaI.6.prima qualifica dirigenziale conII.2.I.1.tre
anni di anzianità nellaI.2.qualifica (art. 16, secondo comma,I.3.L.R. n. 46 del
1983).I.4.II.3.I.1I.2.I.3.I.4.II.4.I.4.I.2.I.3.II.5.I.5.I.1.II.6.I.6.I.1.I.4.Mobilità
orizzontale.(tra i profili professionali della medesima qualifica
funzionale).Al profilo profession.Dal profilo profession.Requisiti e
modalitàII.1.II.2.La mobilità tra i profiliII.3.professionali della
medesimaII.6.qualifica funzionale è applicataII.2.II.1.in maniera ampia, fatto
salvo ilII.3.possesso dei requisitiII.4.professionali specifici necessari da
accertare ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 46 del
1983.II.3.II.1.II.2.II.4.II.4.II.2.II.3.II.6.II.5.II.1.II.6.II.1.II.4.