L.R. 4 novembre 1981, n. 74 (1).

Ripartizione ed integrazione dei fondi statali previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici in Umbria (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 novembre 1981, n. 61.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 1

Ripartizione dei fondi statali.

 

[I fondi spettanti alla Regione, in base al piano di riparto previsto dagli artt. 11 e 12, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, ammontanti per il 1981 a lire 8.798.000.000, vengono così destinati:

a) lire 6.598.500.000 per l'acquisto di autobus di tipo unificato, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

b) lire 2.199.500.000 per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e sedi] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 2

Contributo integrativo regionale.

 

[La Regione integra il fondo di cui alla lett. a) del precedente articolo 1 con un contributo pari a lire 660.000.000, destinati esclusivamente a favore delle aziende consortili e delle aziende a prevalente partecipazione pubblica.

La Regione integra altresì il fondo di cui alla lettera b) del precedente art. 1 con un contributo pari a lire 220.000.000] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 3

Delega ai Consorzi e criteri per la ripartizione dei fondi.

 

[Per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 vengono delegati i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I fondi stessi vengono ripartiti tra i Consorzi suddetti, all'entrata in vigore della presente legge e in base ai seguenti criteri:

1) quanto ai contributi per l'acquisto di autobus:

a) il 10 per cento in misura inversamente proporzionale rispetto alla densità della popolazione di ogni singolo bacino di traffico;

b) il 30 per cento in base agli autobus circolanti nei rispettivi bacini al 31 dicembre 1980;

c) il 25 per cento in base agli autobus di tipo urbano immatricolati entro il 1972 e di tipo extraurbano e suburbano immatricolati entro il 1965;

d) il 35 per cento in base alle percorrenze effettivamente svolte nel 1980 dalle autolinee ricadenti nel territorio dei singoli Consorzi;

2) quanto ai contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 1:

a) in base ai programmi di sviluppo predisposti dai Consorzi;

b) in considerazione delle necessità di pervenire al riequilibrio delle situazioni esistenti nell'ambito dei singoli Consorzi nel quadro regionale;

c) in considerazione di una rapida capacità di spesa] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 4

Misura della ripartizione tra i Consorzi.

 

[I fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 e quelli di cui all'art. 2, primo comma, vengono attribuiti nella seguente misura:

- L. 3.775.526.923 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

- L. 1.404.556.041 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della prognate, dello Spoletino e della Valnerina;

- L. 2.078.417.036 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della Provincia di Terni.

L'importo di cui alla lett. b) del precedente art. 1 e quello di cui all'art. 2, secondo comma, sono destinati prioritariamente agli investimenti realizzati direttamente dai Consorzi, dalle aziende speciali o consortili e dalle aziende a partecipazione pubblica e vengono assegnati nella seguente misura:

- L. 319.500.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, dello Spoletino e della Valnerina;

- L. 2.100.000.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 5

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

[I Consorzi erogano agli enti e alle imprese di trasporto aventi titolo i contributi nelle spese per acquisti e lavori effettuati dopo il 10 aprile 1981 tenendo presenti, per quanto possibile, i criteri previsti nel precedente art. 3.

I contributi anzidetti per l'acquisto di autobus e per gli altri investimenti possono essere concessi:

a) agli enti, alle aziende speciali o consortili e alle aziende a partecipazione pubblica nella misura massima dell'85 per cento, IVA compresa;

b) alle società cooperative di trasporto nella misura massima del 75 per cento IVA compresa;

c) alle imprese private di trasporto nella misura massima del 65 per cento, IVA compresa.

La ripartizione tra i soggetti aventi titolo deve essere fatta, per quanto riguarda le forniture, nel rispetto della prescrizione contenuta nel penultimo comma dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e sulla base del programma di ripartizione concordato tra le Regioni in sede di Commissione consultiva interregionale.

Per l'attribuzione dei contributi anzidetti gli Enti delegati possono tenere conto anche di situazioni locali particolari, connesse al tipo ed alle caratteristiche del servizio pubblico assicurato.

I contributi di cui agli articoli 1 lett. a) e 2, primo comma, sono finalizzati esclusivamente all'acquisto di autobus da adibire a servizio pubblico di linea.

Detta destinazione viene verificata annualmente dagli Uffici provinciali della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti, in occasione delle visite a cui devono essere sottoposti gli autobus anzidetti.

Ai fini della determinazione dei contributi spettanti ai soggetti aventi titolo, dall'anno 1982 in poi non saranno presi in considerazione gli autobus sostituibili con gli acquisti effettuati per effetto della presente legge.

L'ammissibilità ai contributi è subordinata:

a) alla presentazione, da parte di ciascun ente o impresa beneficiaria, di un piano di rinnovo del materiale rotabile;

b) alla presentazione della documentazione comprovante che i veicoli corrispondono alle caratteristiche funzionali di cui al D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 10 ottobre 1975, n. 493, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 25 maggio 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 10 giugno 1981;

c) alla presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute o da sostenere dagli Enti e dalle Aziende beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge;

d) all'impegno formale da parte dei soggetti aventi titolo a non alienare:

1) gli autobus di tipo urbano prima di sette anni dall'immatricolazione;

2) gli autobus di tipo suburbano o extraurbano prima di dieci anni dall'immatricolazione;

3) gli immobili e le infrastrutture, senza l'autorizzazione del Consiglio regionale, previo parere del Comitato di coordinamento trasporti di cui all'art. 6 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 10 aprile 1981, n. 151] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 6

Funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

[I Consorzi sono tenuti a presentare semestralmente i rendiconti delle attività svolte in ordine alle funzioni delegate con la presente legge.

Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 15 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, la Giunta regionale esercita la vigilanza, anche mediante verifiche di carattere periodico, dell'attività svolta dai Consorzi, al fine di accertarne la conformità agli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed alle finalità della presente legge.

I Consorzi predispongono un'apposita scritta, da applicare sugli autobus, da cui risulti che i medesimi sono stati acquistati con il contributo statale di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151 e con il contributo regionale di cui alla presente legge] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 6-bis

Ripartizione dei fondi.

 

[1. I fondi spettanti alla Regione per gli anni 1991 e seguenti, da destinare agli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, ai sensi dell'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono ripartiti secondo le modalità determinate dalla presente legge, integrate dall'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 50] (9).

 

(9) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 2 settembre 1991, n. 25. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 7

Ripartizione dei fondi per il triennio 1982-1984.

 

[La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra i tre Consorzi di trasporto pubblico - sulla base di apposito programma triennale predisposto dalla Giunta stessa e dei criteri di cui al precedente art. 3 e sentita la competente Commissione consiliare - i fondi per gli investimenti che saranno attribuiti alla

Regione Umbria nel triennio 1982-84, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

 

 

Art. 8

Parte finanziaria.

 

 

 (11).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(11) Il presente articolo, che si omette, contiene disposizioni di carattere finanziario ed apporta variazioni al bilancio preventivo per il 1981, approvato con L.R. 25 marzo 1981, n. 16. Successivamente l'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 35, L.R. 18 novembre 1998, n. 37.