L.R.
18 dicembre 1981, n. 78 (1).
Costituzione
del Consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per
la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del europee 6 febbraio
1979, n. 270.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1981, n. 69.
Art.
1
In
attuazione del europee n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della
divulgazione agricola in Italia è costituito tra le Regioni Lazio, Marche,
Toscana e Umbria il Consorzio denominato: «Centro interregionale per la
formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli».
L'organizzazione
ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dall'allegato statuto, che fa
parte integrante della presente legge.
Eventuali
modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.
Art.
2
Per
l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 25.000.000 per l'adesione al
Consorzio e la costituzione del fondo comune.
Il
finanziamento annuo a carico della Regione è stabilito, per ciascun esercizio,
con la legge di bilancio.
La
spesa sarà imputata al cap. 3855 (Tit. I - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo
2.1. - sett. 10) di nuova istituzione denominato: «Contributo della Regione
Umbria per la costituzione e il finanziamento del Consorzio interregionale per
la divulgazione agricola in Italia, in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 270
del 1979» e all'onere suddetto sarà fatto fronte con la quota spettante alla
Regione Umbria sui fondi stanziati dallo Stato in attuazione degli artt. 11 e
12 del Regolamento C.E.E. n. 270 del 1979.
Le
relative assegnazioni statali saranno introitate nella parte entrata al cap.
755 di nuova istituzione denominato: «Fondi per le spese derivanti dalla
formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 270
del 1979».
La
Giunta è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma
dell'art. 28 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
Allegato
Statuto
del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli tra le
regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria.
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Articolo
1
Costituzione,
oggetto, denominazione, sede e durata del Consorzio.
Tra
le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria di seguito denominate: «Enti», è
costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di Centro
interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei
divulgatori agricoli.
Il
Consorzio opera come strumento di attuazione del Regolamento C.E.E. n. 270 del
6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia,
nonchè delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli Enti
consorziati.
Il
Consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni del presente
statuto e secondo regolamenti interni deliberati dal Consiglio generale.
Il
Consorzio è denominato: «Consorzio interregionale per la formazione dei
divulgatori agricoli C.I.F.D.A.» ed ha sede legale in Foligno, località S.
Eraclio (provincia di Perugia).
Il
Consorzio ha la durata di anni venti.
Articolo
2
Scopi
del Consorzio.
Il
Consorzio, nell'ambito delle direttive stabilite a livello di Comitato
interregionale, persegue - senza fini speculativi - le seguenti finalità:
-
la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori
polivalenti specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione,
da inserire in servizi di divulgazione;
-
l'aggiornamento e il perfezionamento di divulgatori già in servizio presso gli
Enti consorziati, gli Enti locali, gli Enti di sviluppo nonchè presso:
a)
Associazioni di assistenza interaziendali;
b)
Associazioni di produttori;
c)
Organizzazioni professionali;
d)
Organizzazioni cooperative agricole;
e)
altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;
-
ogni altro compito interessante la divulgazione agricola, affidatogli dal
«Comitato interregionale per lo
sviluppo
della divulgazione agricola» di cui al D.M. 2 ottobre 1980 (G.U. 18 novembre
1980, n. 316), con particolare riferimento alla selezione e formazione dei
formatori.
A
tal fine il Consorzio:
a)
formula il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del
«Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola», sulla
base di un'analisi delle esigenze di formazione espresse dagli Enti consorziati;
b)
progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento
con i servizi di divulgazione degli Enti consorziati, con il contributo delle
Università e dei centri di ricerca anche esteri;
c)
valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri
periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;
d)
concorre, con gli Enti consorziati, alla attività di studio e alla verifica
dell'idoneità delle tecniche di divulgazione;
e)
adotta, nell'ambito dei criteri definiti in sede di Comitato interregionale e
tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati,
indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi, dei formatori e
la scelta dell'altro personale docente, che potrà provenire anche dall'estero,
impiegato dal Consorzio Interregionale;
f)
definisce l'eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attività
del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione e i
periodi di stage;
g)
assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività
formative e la raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione
e informazione agricola.
Il
Consorzio può provvedere altresì, su iniziativa degli Enti consorziati interessati,
allo svolgimento di attività formative collegate a quelle di cui al precedente
comma e di altre concernenti l'applicazione delle direttive comunitarie
socio-strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori
socio-economici.
Articolo
3
Strutture.
Per
lo svolgimento dei compiti istituzionali il Consorzio utilizza, sulla base di
specifica convenzione, principalmente le strutture ed i servizi del Centro di
addestramento professionale agricolo «Francesco Mancini» con sede in S. Eraclio
- Foligno (PG) - ed eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli
Enti
consorziati.
TITOLO
II
Organi
istituzionali
Articolo
4
Organi
del Consorzio.
Gli
organi sociali del Consorzio sono:
a)
il Consiglio generale;
b)
il Comitato direttivo;
c)
il Presidente del Consorzio;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo
5
Composizione
e funzionamento del Consiglio generale.
Il
Consiglio generale è composto da:
a)
tre rappresentanti di ciascun Ente consorziato, cioè:
-
dagli assessori pro-tempore competenti in materia di agricoltura e di
formazione professionale o, in caso di assenza, da un loro delegato;
-
dal funzionario responsabile della divulgazione agricola o, in caso di assenza,
da altro esperto in divulgazione agricola.
b)
un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e
cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello
nazionale designato dalle stesse.
c)
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste (2).
Ogni
componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto. Di norma il
Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza
del voto del Presidente in caso di parità; per le deliberazioni concernenti i
regolamenti interni è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Il
Consiglio generale si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare sui
bilanci. Si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno.
Il
Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio generale allorché
gliene sia fatta richiesta scritta, con la indicazione delle materie da
trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti, o da almeno la metà dei
componenti il Consiglio stesso.
Le
riunioni del Consiglio generale sono valide con la presenza dei due terzi dei
suoi componenti.
Il
Consiglio generale dura in carica tre anni.
Articolo
6
Compiti
del Consiglio generale.
Il
Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali
dell'attività del Consorzio.
Rientrano
nella competenza del Consiglio generale:
-
l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
-
l'elezione del Comitato direttivo;
-
la nomina dei revisori dei conti di sua spettanza;
-
l'elezione del presidente del Collegio dei revisori dei conti;
-
l'approvazione dei programmi di attività del Consorzio;
-
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
-
l'approvazione dei regolamenti interni;
-
l'organizzazione della struttura operativa, costituita da personale posto a
disposizione dalle Regioni, tra il quale è nominato il direttore- coordinatore.
Il
Consiglio generale delibera, inoltre, su ogni altro argomento sottoposto al suo
esame dal Presidente del Consorzio.
Articolo
7
Composizione,
durata e funzionamento del Comitato direttivo.
Il
Comitato direttivo è composto da:
a)
il Presidente del Consorzio;
b)
tre membri eletti dal Consiglio generale tra i rappresentanti degli Enti
consorziati;
c)
due membri eletti dal Consiglio generale tra i rappresentanti delle
organizzazioni professionali e cooperative (3).
Il
Presidente del Consorzio è anche Presidente del Comitato.
Il
Comitato dura in carica tre anni.
Le
riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi
componenti.
Ogni
componente del Comitato dispone di un solo voto.
Articolo
8
Compiti
del Comitato direttivo.
Al
Comitato direttivo spetta la gestione del Consorzio e, in particolare,
deliberare sugli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del
Consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge o in forza del presente
statuto sono riservati al Consiglio generale.
Articolo
9
Presidente
del Consorzio.
Il
Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio generale tra i rappresentanti
degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti, e di norma a
rotazione.
Il
Presidente dura in carica un anno.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale e processuale del Consorzio.
Il
Presidente può adottare, in via eccezionale e in casi di assoluta urgenza,
provvedimenti di competenza del Comitato direttivo necessari per garantire il
funzionamento del Centro, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima
riunione successiva e comunque entro il trentesimo giorno dalla loro adozione.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte
dal Vice Presidente.
Articolo
10
Collegio
dei revisori dei conti.
Il
Collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori effettivi di cui due
nominati dal Consiglio generale ed uno dal Ministero del tesoro.
Il
Collegio ha la durata di tre anni ed i suoi componenti possono essere
riconfermati nella carica.
I
revisori dei conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato direttivo
e del Consiglio generale.
Articolo
11
Compiti
del Collegio dei revisori dei conti.
Il
Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del
codice civile.
In
particolare:
-
controlla l'amministrazione del Consorzio;
-
vigila:
a)
sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del
Consiglio, del Comitato e del Presidente;
b)
sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture
contabili e libri consortili;
-
redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.
Articolo
12
Indennità,
compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali.
La
misura della indennità spettante al Presidente del Consorzio e ai membri del
Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché del gettone di
presenza per i componenti del Consiglio generale, è stabilita d'intesa fra le
Regioni consorziate.
Il
relativo provvedimento è adottato dalla Regione Umbria.
A
tutti i partecipanti alle riunioni consortili sono dovuti il rimborso delle
spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura e alle condizioni
previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
modificazioni.
TITOLO
III
Disposizioni
patrimoniali e finali
Articolo
13
Esercizio
finanziario.
L'esercizio
finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno.
Il
bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15
ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati.
Il
conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo ed inviato entro i 10 giorni successivi agli Enti
consorziati. Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di
cui al successivo art. 14.
I
contratti concernenti direttamente l'applicazione del Regolamento n. 270 del
1979 non potranno creare impegni né avere durata che eccedano quella del
Regolamento stesso.
Articolo
14
Fondo
comune, entrate del Consorzio.
Il
Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti
consorziati dell'importo di lire 25.000.000 ciascuna, alimentato da eventuali
contributi destinati a detto fondo da parte dello Stato e di altri Enti
pubblici nonché degli avanzi di gestione.
L'utilizzo
del fondo comune sarà disciplinato con regolamento interno.
Il
Consorzio provvede alla sua attività con:
-
i contributi dello Stato e della C.E.E. assegnati per lo svolgimento annuo
delle attività programmate dal Consorzio;
-
le rendite dei beni in proprietà o uso del Consorzio;
-
i corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli Enti consorziati o del
Comitato interregionale per la divulgazione agricola di cui al precedente art.
2;
-
i finanziamenti degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese
sostenute rispetto alle entrate realizzate per il 70 per cento in proporzione
all'uso che ogni consorziato fa dei servizi del Consorzio, per il 15 per cento
in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il 15 per cento in
proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati dell'I.S.T.A.T.
Le
modalità ed i tempi di versamento dei finanziamenti di cui sopra sono fissati
dal Consiglio generale.
Articolo
15
Recessione
dal Consorzio.
La
recessione dal Consorzio ha effetto per l'Ente receduto con la chiusura
dell'esercizio in corso se la relativa comunicazione è notificata al Consorzio
almeno 4 mesi prima di detto termine.
All'Ente
receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune nè la quota di
competenza sullo stesso.
Al
termine della prevista durata o in caso di scioglimento anticipato, il
Consiglio generale provvede alla nomina di un liquidatore del Consorzio e ne determina
le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Articolo
16
Prima
convocazione del Consiglio generale.
Alla
prima convocazione del Consiglio generale provvede il Presidente della Giunta
regionale dell'Umbria.
(2)
Punto aggiunto dall'articolo unico, L.R. 9 aprile 1982, n. 20.
(3)
Punto così sostituito dall'articolo unico, L.R. 9 aprile 1982, n. 20.