L.R.
29 dicembre 1981, n. 82 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1982 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 gennaio 1982, n. 1.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1982 è stato poi approvato con L.R. 7 aprile
1982, n. 17.
Articolo
unico
Ai
sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23,
sono autorizzati, per il primo trimestre 1982, l'accertamento e la riscossione
delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni
definitive del bilancio per l'anno 1981, limitatamente, per quanto concerne le
spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese
del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia
sia cessata col 31 dicembre 1981 (3).
Dalla
data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1982, le
autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
Nel
caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione
dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.
Ai
fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai
pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1981 e
precedenti.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1982 è stato poi approvato con L.R. 7 aprile
1982, n. 17.