L.R. 29 dicembre 1981, n. 82 (1).

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1982 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 gennaio 1982, n. 1.

(2) Il bilancio di previsione per il 1982 è stato poi approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.

 

 

Articolo unico

 

Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1982, l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni definitive del bilancio per l'anno 1981, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata col 31 dicembre 1981 (3).

Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1982, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al primo comma.

Ai fini della gestione di cassa tale limitazione non si applica, altresì, ai pagamenti da effettuare in conto dei residui passivi degli esercizi 1981 e precedenti.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

(3) Il bilancio di previsione per il 1982 è stato poi approvato con L.R. 7 aprile 1982, n. 17.