L.R. 29 dicembre 1981, n. 83 (1).

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, concernente: «Norme per l'esecuzione di opere di consolidamento abitati. Trasferimento abitati e pronti interventi in caso di calamità pubbliche».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 gennaio 1982, n. 1.

 

 

Art. 1

 

 

 (2).

 

(2) Aggiunge quattro commi all'art. 16, L.R. 5 dicembre 1978, n. 65.

 

 

Art. 2

 

Al primo comma dell'art. 20 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, alle parole «per la costruzione» vanno aggiunte le parole «o per la ristrutturazione».

 

 

Art. 3

 

Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65, le parole «Il Consiglio regionale», sono sostituite dalle parole «La Giunta regionale».

 

 

Art. 4

 

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 63, è prorogato fino a venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge a favore degli eventi diritto che intendano usufruire degli ulteriori benefici di cui al precedente art. 1.

 

 

Art. 5

 

All'art. 16, primo comma, all'art. 20, primo comma e all'art. 21, secondo comma, le parole «ricompresi negli elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 10» sono sostituite con le parole «aventi diritto ai sensi del successivo art. 22».

 

 (3).

 

 (4).

 

 

 

(3) Aggiunge un comma all'art. 17, L.R. 5 dicembre 1978, n. 65.

(4) Aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'art.. 20, L.R. 5 dicembre 1978, n. 65.