Reg. 8 giugno 1981, n. 1 (1).

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 10 giugno 1981, n. 31, S.O.

 

Regolamento abrogato con Reg. Reg. 17 dicembre 2002, n. 7.

 

 

TITOLO I

Norme di Tutela Forestale

 

Capo I - Norme comuni a tutti i boschi vincolati

 

 

Paragrafo a):

Vincoli per la conversione e mutazione dei boschi.

 

Art. 1

Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

 

È vietata senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

È pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Fanno eccezione i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla legge 18 giugno 1931, n. 973.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267 del 1923, e successive modificazioni computando sul valore delle piante che - secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario - non avrebbero potuto utilizzarsi.

 

 

Art. 2

Sradicamento di piante e ceppaie.

 

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 48.

Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito - se l'inerbimento non è spontaneo - oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento dei sassi, lo sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minimo di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (2) e con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia sradicata a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli artt. 94 e 26 del R.D. 30 novembre 1923, n. 3267.

 

(2) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 3

Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.

 

Quando allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia procedere al taglio, alla estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione dei suolo, occorre chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori l'Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo di c/c postale intestato all'Ente competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 - Deposito

cauzionale di ... (cognome e nome, data e luogo di nascita del cauzionante) ... Per ... (Motivo della cauzione).

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e i lavori saranno eseguiti d'ufficio ai sensi dell'art. 25 del medesimo.

 

 

Paragrafo b):

Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali.

Art. 4

Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.

 

È consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui al successivo art. 37.

Dovranno in ogni caso, essere rispettate le norme della legge 1° marzo 1975, n. 47.

 

 

Art. 5

Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.

 

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:

- fino a 500 m. di alt. - 15 ottobre-31 marzo;

- dai 500 m. ai 1.000 m. di alt. - 1° ottobre-15 aprile;

- oltre i 1.000 m. di alt. - 15 settembre-30 aprile.

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezioni, l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e di quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

 

 

Art. 6

Modalità dei tagli.

 

L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie del taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Nei cedui della macchia mediterranea è consentito lo «scosciamento» delle ceppaie limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica, salvo l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, per le altre specie.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento e, occorrendo, iniziare l'utilizzazione con il taglio della cima e dei rami.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000 (3) con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle disposizioni del presente articolo, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

(3) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 7

Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali.

 

I boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a valanghe, a cura dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, sono descritti in apposito elenco, che è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 100 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Art. 8

Potatura.

 

Fatti salvi i casi particolari per i quali dovrà essere chiesta l'autorizzazione all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, la potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (4), con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni pianta, oppure se possa, derivarne il totale deperimento della pianta, con l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 e dell'art. 45 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

 

(4) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 9

Sugherete.

 

La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

 

 

Art. 10

Allestimento e sgombero delle tagliate.

 

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprasuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui al precedente art. 5.

I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi. L'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, ove sussistano specifiche situazioni che lo consentano, può dispensare dal predetto obbligo, con particolare riguardo al frascame più minuto.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 7.000 con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni ara o sua frazione, e quando ne sia seguito danno, anche con la pena comminata dall'art. 26 del R.D. n. 3267 del 1923 (5).

 

(5) Per l'elevazione delle sanzioni di cui al presente comma vedi il Reg. 20 giugno 1983, n. 1 e l'art. 13, L.R. 4 agosto 1987, n. 37.

 

 

Art. 11

Esbosco dei prodotti.

 

Ferma l'osservanza delle leggi regionali al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980.

L'apertura o l'allargamento di strade o di condotti e canali non può effettuarsi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane e smottamenti e danni gravi al soprasuolo del bosco.

Questa autorizzazione non è necessaria per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade esistenti e per i lavori di semplice spianamento del suolo o tracciamento di viottoli, sentieri e stradelle per il transito di persone e bestie da soma adibite al servizio delle carbonaie, delle capanne e dei luoghi di depositi.

L'Amministrazione suddetta può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le successive utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di cui al precedente art. 3.

Le infrazioni sono punite come nel precedente art. 10, oltre che ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Art. 12

Carbonizzazione.

 

È consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 giugno.

Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprasuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, può nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la carbonizzazione e possono altresì inibirla.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Paragrafo c):

Estrazione e raccolta dei prodotti secondari del bosco.

Art. 13

Preparazione carbonella.

 

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo dal 16 giugno al 14 settembre.

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 12.

 

 

Art. 14

Denuncia per l'esercizio della resinazione.

 

I proprietari o i possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazione all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco e terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

La mancata denuncia è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.

 

 

Art. 15

Sistemi di resinazione.

 

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti sotto indicati.

Per la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza della pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma ,di «V» saranno costituite da solchetti larghi non più di un cm. e profondi mezzo cm. ed il canale di sgrondo a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un cm. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'impiego di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

 

 

Art. 16

Resinazione a vita e a morte.

 

Per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

La resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a m. 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:

- cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;

- cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'Aleppo e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

 

 

Art. 17

Infrazione alle norme della resinazione.

 

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Art. 18

Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi.

 

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 30 per cento. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione.

Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio per i boschi di latifoglie e ogni decennio per quello di conifere.

È sempre vietata l'asportazione del terriccio; le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25 mila e massima di lire 50.000 salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923, nel caso di danni al bosco.

 

 

Art. 19

Raccolta dell'erba e taglio del cespugliame dei boschi.

 

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.

Il cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere sempre tagliato senza però arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923, nel caso di danni al bosco.

 

 

Art. 20

Estrazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi.

 

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, che peraltro può disciplinarla o inibirla entro 60 giorni.

Decorso detto termine senza che l'Amministrazione competente abbia dettato modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 oltre l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 qualora vi siano danni ai boschi.

 

 

Art. 21

Raccolta dei semi forestali dai boschi.

 

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a limitazione dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della citata legge regionale n. 19/1980, qualora rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per i boschi da frutto, sono fatte salve le norme previste in materia, dalla legge 22 maggio 1973, n. 269.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 per l'inosservanza delle limitazioni imposte, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 qualora dalla raccolta derivi danno al bosco.

 

 

Art. 22

Alberi di Natale.

 

Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, previa istanza presentata dall'interessato, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (6) con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni pianta, ramo o cimale trasportato o commerciato senza contrassegno regolamentare, oltre l'ammenda di cui all'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.

È fatto divieto di utilizzo di tale materiale per la propagazione e per rimboschimento.

 

(6) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Paragrafo d):

Pascolo nei boschi.

Art. 23

Chiusura e apertura del pascolo nei boschi.

 

In applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 3267/1923 e salvo il disposto del precedente art. 25, si prescrive che:

1) nei boschi cedui, ed in quelli in corso di conversione ad alto fusto, il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di 4 anni successivi ad un mese dopo il taglio e del bestiame bovino, equino e suino nel periodo di 7 anni dopo il taglio, per i cedui di faggio e di leccio i termini di cui sopra sono elevati, rispettivamente ad anni 5 e 8;

2) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 2.00 nel caso di ovini e suini, e di metri 3.00 nel caso di bovini ed equini;

3) nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è vietato;

4) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo è regolato in conformità al precedente n. 2.

Qualora sussistano particolari condizioni favorevoli, può essere autorizzato il pascolo a richiesta degli interessati, relativamente ai punti 1, 2 del presente articolo.

 

 

Art. 24

Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.

 

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se appartenenti al proprietario del bestiame e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.

 

 

Art. 25

Pascolo delle capre.

 

In applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 3267/1923, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

1) esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;

2) può essere autorizzata il pascolo predetto, a domanda dell'interessato, sentito il competente ufficio tecnico; sono esclusi, in ogni caso, i boschi di cui all'art. 7 del presente regolamento e quelli in rinnovazione;

3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate al pascolo senza soste e per le strade stabilite;

4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni di proprietà altrui deve ottenere l'autorizzazione dal proprietario. In essa deve risultare il numero delle capre concesso e la indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

 

 

Art. 26

Infrazioni ai divieti di pascolo.

 

Le infrazioni ai divieti stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (7) per ogni capo di bestiame immesso al pascolo. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione è ridotto a lire 4.000 (8) e il limite massimo a lire 10.000 (9), e con un minimo in ogni caso di lire 20.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre la sanzione amministrativa di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

(7) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(8) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(9) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Paragrafo e):

Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche.

Art. 27

Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

 

 

 (10).

 

(10) Il presente articolo, già modificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1, è stato abrogato dall'art. 23, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.

 

 

Art. 28

Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi.

 

Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso senza autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che possano costituire pericolo di incendio, nonché fornelli, caminetti e simili, comunque alimentati.

Nella autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 20.000 (11) e massima di lire 200.000 (12), salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 quando ne sia seguito danno al bosco.

 

(11) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(12) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 29

Modalità per la repressione degli incendi.

 

Chiunque scopra un incendio che abbia investito o minacci un bosco è tenuto a darne immediato allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi dell'art. 55 della legge comunale e provinciale e delle altre norme vigenti.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 20.00 (13) e massima di lire 200.000 (14).

 

(13) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(14) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 30

Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.

 

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni; sono fatte salve, comunque, le norme previste dall'art. 9 e seguenti della legge 1° marzo 1975, n. 47.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

 

 

Paragrafo f):

Tutela fitopatologica

Art. 31

Norme per i boschi affetti da malattie.

 

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.

È vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo «formica rufa». In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È vietata altresì la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi e larve).

La distruzione dei nidi di «formica rufa» è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.

L'inosservanza delle ordinanze previste al comma primo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (15), e con un minimo in ogni caso di lire 20.000 per ogni pianta o ceppaia e, nel caso si verifichino danni, anche ai sensi dell'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

(15) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 32

Lotta antiparassitaria.

 

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi o piante parassite, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

Il proprietario o possessore del bosco, qualora non vi proceda direttamente, è obbligato a consentire gli interventi ritenuti necessari dall'Amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal male dell'inchiostro, l'Amministrazione può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero o in qualsiasi stagione.

Le infrazioni per mancata denuncia sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e quelle del comma terzo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (16), e con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia, oltre alla eventuale applicazione dell'art. 500 del Codice penale.

 

(16) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Paragrafo g):

Ricostruzione boschiva.

Art. 33

Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

 

Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità cautelative prescritte dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 per facilitare la ricostituzione naturale del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000 (17) e con un minimo in ogni caso di lire 20.000, per ogni ara o sua frazione di bosco non rinnovato.

 

(17) Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Paragrafo h):

Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi

Art. 34

Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.

 

I proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione pubblica totale o parziale, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità alle norme che saranno emanate caso per caso ai sensi degli artt. 54 e 91 del R.D. n. 3267/1923, su parere degli organi tecnici preposti.

 

 

Art. 35

Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti pubblici o morali.

 

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'art. 140 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere norme più restrittive.

 

 

Art. 36

Piani di cottura (piani economici) dei boschi privati.

 

I privati proprietari possono chiedere all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 l'approvazione di un piano di coltura (o piano economico) per di governo ed il trattamento dei boschi di loro proprietà.

Il piano deve comunque rispettare le prescrizioni generali contenute nel presente regolamento.

Il proprietario del bosco è tenuto ad applicare integralmente le prescrizioni indicate nel piano di coltura e per tutta la durata prevista in esso.

Le infrazioni alle discipline del piano sono punite in base alle norme del presente regolamento.

 

 

Capo II - Norme particolari per i boschi di alto fusto

 

Art. 37

Fustaie coetanee (a rasa o a tagli successivi): tagli intercalari.

 

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

metri 1.00 per pini

metri 1.50 per quercie

metri 1.50 per faggio.

Sono soggetti all'autorizzazione dell'Amministrazione competente ai sensi della legge regionale n. 19/1980 gli interventi di maggiore intensità o che interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 15 per la quercia, il faggio, il pino domestico e d'aleppo e 20 per il pino nero, laricio e abete bianco.

Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.

 

 

Art. 38

Fustaie coetanee trattate «a raso». Tagli definitivi. Denuncia del taglio.

 

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 42 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabilite caso per caso dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco, con riferimenti catastali;

superficie e pendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima di iniziare il taglio.

In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di quercia, ad eccezione, della quercia-sughero: per quest'ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956, n. 759.

La mancata dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000, salva l'applicazione del successivo art. 45.

 

 

Art. 39

Fustaie coetanee «a raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria.

 

Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere sgombrati immediatamente ed anche rimboschiti, qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale, entro 2 anni dal termine del taglio.

Salvo quanto è disposto nel primo comma dell'articolo precedente, trascorso il periodo di 2 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.

Lo stesso Ente oltre alle modalità predette, può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un deposito non inferiore al 30 per cento del costo medio dei rimboschimenti, vigente al momento dell'operazione di taglio, da effettuarsi in conformità delle norme vigenti per la contabilità generale e speciale in materia.

Mancando tale deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

In caso di inadempienza del proprietario, l'Ente si sostituisce ad esso nella esecuzione dei lavori utilizzando il deposito di cui al terzo comma del presente articolo, e sono applicati in ogni caso le penalità previste dal successivo art. 45.

Per il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare o soggetti a vincoli di altro genere, si osservano le disposizioni di cui alle leggi speciali vigenti.

 

 

Art. 40

Fustaie coetanee a «tagli successivi»: tagli di sementazione.

 

Nelle fustaie a tagli successivi il taglio di sementazione deve avvenire all'età del turno e può eliminare non più di un terzo della massa legnosa in piedi, se il bosco è a densità normale.

Ove la, provvigione scenda al di sotto della norma, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

In ogni caso il proprietario deve inviare ad essi la denuncia del taglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazione e riferimenti catastali.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio, su parere dell'organo

tecnico. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi. Nel caso invece esse siano state impartite e non vengano osservate, il taglio può essere sospeso immediatamente dall'Amministrazione sopraindicata.

La mancata denuncia è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000, salva l'applicazione del successivo art. 45 e l'immediata sospensione del taglio per la durata di tre mesi durante i quali l'Amministrazione potrà fissarne le modalità.

 

 

Art. 41

Fustaie coetanee a «tagli successivi»: tagli secondari e di sgombero.

 

Il taglio di sgombero - Preceduto o no da tagli secondari in conformità dell'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di cui all'articolo precedente e la mancanza di essa è punita con le sanzioni ivi previste.

 

 

Art. 42

Turni minimi per le fustaie.

 

Per le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

 

Fustaie di resinose alpineanni 80Fustaie di faggio»80Fustaie di quercia»90Fustaie di pino laricio e nero»50Fustaie di pini mediterranei»50

 

 

Art. 43

Fustaie disetanee.

 

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni e utilizzando le piante mature (intendendosi per mature quelle che hanno raggiunto approssimativamente il turno fissato dall'art. 42), nonché le piante danneggiate, deformi o in condizioni di evidente deterioramento.

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 30 e 31.

È prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 40 e la sua mancanza è punita con la stessa ammenda prevista nell'articolo medesimo.

 

 

Art. 44

Fustaie irregolari

 

I boschi con soprasuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei nè disetanei, sono considerati ai fini del taglio, come boschi disetanei salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione competente per territorio.

Anche per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 40 con la conseguente ammenda.

 

 

Art. 45

Penalità per irregolarità dei tagli.

 

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'art. 25 del medesimo.

 

 

Art. 46

Taglio delle piante di castagno.

 

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 60, salvo quanto è disposto dal precedente art. 1.

Per il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 51.

 

 

Art. 47

Castagneti da frutto.

 

Nei castagneti da frutto è permessa:

a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;

b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;

c) la lavorazione di detti ripiani a scopo colturale;

d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;

e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano subito riempite col terreno di ricavo e la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.

L'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, su parere degli organi tecnici possono, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare alcune delle operazioni di cui sopra.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dagli Enti medesimi, i quali stabiliscono all'uopo, le modalità atte a prevenire i danni.

 

 

Art. 48

 

Le norme delle presenti prescrizioni non si applicano alle colture arboree di tipo industriale impiantate artificialmente.

I proprietari o conduttori di detti impianti sono tenuti a farne preventiva segnalazione all'Amministrazione competente per territorio; in caso contrario l'impianto sarà sottoposto alle presenti prescrizioni.

 

 

Art. 49

Riserve di matricine.

 

Il taglio dei boschi cedui sarà regolato in modo da preservare almeno:

- nei cedui di castagno 36 matricine per Ha (distanza m. 16);

- altre specie 83 matricine per Ha (distanza m. 11).

Dette matricine saranno scelte fra le piante venute da seme, e, in mancanza fra polloni di giovini ceppaie che, per conformazione, resistenza ed utilità per la fertilità e conservazione del terreno, siano ritenute migliori, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata ed a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per i luoghi dove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

In ogni caso i gruppi non devono rimanere a distanza maggiore di m. 20 l'uno dall'altro.

Qualora le esigenze della coltura lo consentano, l'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, può consentire la riserva di un numero di matricine minore di quello prescritto od anche il taglio andante senza riserva di matricine.

Le matricine da riservare di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere così ripartite:

- un terzo del primo turno, un terzo del secondo turno e un terzo del terzo turno o di età superiore.

Fanno eccezioni i boschi cedui semplici il cui trattamento dovrà essere gradualmente rapportato alle norme di cui sopra.

Il taglio delle matricine è consentito, solamente, in contemporaneità a quello ceduo (18).

 

(18) Comma aggiunto dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 50

Piante conifere nei cedui.

 

Quando nel bosco ceduo vi siano conifere, queste, salvo l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità.

L'abbattimento delle conifere, anche se autorizzato, deve essere effettuato contemporaneamente al taglio del ceduo.

 

 

Art. 51

Cedui senza matricine.

 

Nei boschi cedui di ontano, robinia e nocciolo, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta, immediatamente successiva al taglio, mediante semina o piantagione, anche di altre specie, nel rispetto della legge 22 maggio 1973, n. 269.

 

 

Art. 52

Turno minimo dei cedui puri per tutte le altitudini.

 

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

 

per il faggioad anni24per le quercie caducifoglie» »14per il carpino» »12per il leccio, per il corbezzolo e le altre essenze della macchia mediterraneaad anni18per il castagno» »10per l'ontano, nocciolo, robinia salice e betulla» »10

 

 

Art. 53

Turno minimo dei cedui misti.

 

Per i cedui misti si osserva il turno della specie predominante.

 

 

Art. 54

Cedui a sterzo.

 

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20 (faggio).

 

 

Art. 55

Sfolli e taglio della frasca.

 

Nei boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.

Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

 

 

Art. 56

Scortecciamento dei polloni da cortecciola.

 

I polloni e le piante che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati a taglio nella stagione silvana successiva.

Alla base di ciascun pollone va rilasciata una «calza» di 15 cm. di altezza. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del «colletto».

Le infrazioni sono punite a termine dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Art. 57

Operazioni colturali nei boschi cedui.

 

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi, dei polloni intristiti, nonché dei frutici spinosi non aventi funzioni protettive del suolo.

 

 

Cedui composti

 

Art. 58

Cedui Composti.

 

Le prescrizioni per il taglio dei cedui matricinati di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di un maggior numero di matricine di diversa età distribuite almeno in 4 turni.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 180 per ettaro, di cui 100 all'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età multiple del turno, nelle proporzioni di: 40 del secondo turno, 25 del terzo turno, 15 del quarto turno e dei turni successivi. Solo nel caso in cui venga accertata l'assenza di matricina appartenenti ai turni suddetti, le stesse saranno surrogate con altrettante dei turni inferiori.

 

 

Cedui da capitozza o da Sgamollo.

 

Art. 59

Cedui da capitozza o da sgamollo.

 

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.

Sulle piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

È tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esauste.

Salvo il disposto del comma precedente l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

 

 

Penalità relative ai cedui semplici e composti.

 

Art. 60

Penalità basate sull'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 49-50-52-53-54-55-56-58 e 59 si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 (19).

 

(19) Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 61

Sanzioni.

 

Le infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 51 e 57 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000 per ceppaia o ara e con un minimo in ogni caso di lire 20.000 (20).

 

(20) Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

TITOLO II

Norme per i terreni cespugliati e arbustati

 

Art. 62

Denuncia e modalità della soppressione.

 

La eliminazione dei cespugli e degli arbusti è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

L'autorizzazione comporta l'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo rimboschimento.

Per quanto riguarda il ciocco di erica, valgono le norme di cui al precedente articolo 20.

Allorché il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.

L'effettuazione dei lavori non autorizzati o non conformi alle norme previste è punita con la sanzione amministrativa minima ,di lire 25.000 e massima di lire 50.000, fatte salve le ammende previste dagli artt. 24 e 25 del R.D. n. 3267/1923.

I cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma del precedente art. 33.

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai terreni a coltura agraria e a quelli pascolivi.

 

 

TITOLO III

Norme per i terreni pascolivi

 

Art. 63

Modalità del pascolo.

 

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

1) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere distribuite, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;

2) il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli 800 e 1000 metri può esercitarsi solo dal 20 aprile al 30 novembre e ad altitudine superiore ai metri 1.000 dal 1° maggio al 31 ottobre (21).

Eventuali deroghe possono essere consentite dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980;

3) il pascolo vagante ed incustodito non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo e sempreché la proprietà contermine ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente;

4) fuori del caso precedente, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nel precedente art. 23;

5) i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità, all'art. 135 del R.D. n. 3267/1923;

6) l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, può imporre nei pascoli di estensione superiore a 50 Ha, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame (22).

Le infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:

a) quelle dei nn. 1 e 3 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000;

b) quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 per ogni capo di bestiame bovino, equino e suino con un minimo di lire 20.000.

Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo è di lire 4.000 e quello massimo è di lire 10.000 con un minimo in ogni caso di lire 20.000;

c) quelle del n. 4 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'eventuale applicazione dell'art. 26 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del codice penale in caso che lo sconfinamento si sia verificato;

d) quelle del n. 5 con l'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. n. 3267/1923;

e) quelle del n. 6 con la sanzione amministrativa del pagamento previsto dal successivo art. 65 (23).

 

(21) Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(22) Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

(23) Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.

 

 

Art. 64

Pascoli deteriorati.

 

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed in turni di riposo sono stabiliti dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal precedente articolo.

 

 

Art. 65

Miglioramento dei pascoli.

 

Nei pascoli, i lavori di ordinaria coltura, quali ad esempio il decespugliamento, lo spietramento, la regimazione idraulica, il drenaggio, la strigliatura, l'erpicatura, la concimazione, la suddivisione in comparti e tutte le altre operazioni colturali che non provochino danni di carattere idrogeologico, sono lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.

La rottura periodica del cotico erboso è soggetta da parte dell'Amministrazione competente, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, ad autorizzazione che fissa le eventuali prescrizioni.

L'inosservanza delle stesse è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.

La mancata richiesta dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa di lire 20.000 con un massimo di lire 200.000.

 

 

TITOLO IV

Norme per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

 

Art. 66

Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi.

 

Le modalità di cui all'art. 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 per il dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare il deflusso delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

 

 

Art. 67

Movimento di terreni per l'impianto di nuovi boschi.

 

I lavori per l'impianto di nuovi boschi devono essere effettuati secondo le regole di tecnica silvo-pastorale e comunque in modo da non provocare danni di natura idrogeologica.

Le relative infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 del R.D. n. 3267 del 1923.

 

 

TITOLO V

Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria

 

Art. 68

Lavorazione del terreno.

 

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a prevenire i danni suddetti.

L'Amministrazione suddetta notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché quello di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'art. 24 e seguenti del R.D. n. 3267/1923.

 

 

Art. 69

Deflusso delle acque.

 

Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923, in caso di danneggiamento.

 

 

TITOLO VI

Norme relative a cave, miniere e movimenti di terreno che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi

 

Art. 70

Ghiaia, sabbia, sassi.

 

Fermo quanto disposto dalle norme specifiche esistenti in materia, non è consentita la raccolta della ghiaia, della sabbia, dei sassi e di altro materiale senza l'autorizzazione rilasciata ai fini idrogeologici dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, previa istanza presentata dagli interessati.

La raccolta, deve essere condotta con l'osservanza delle eventuali prescrizioni.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e nel caso si verifichino danni, anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923.

 

 

Art. 71

Cave e miniere.

 

Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, ai soli fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'art 19, lett A) punto M) e lett. C) e D), del Regolamento forestale n. 1126 del 16 maggio 1926, l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di rena e di altri materiali, nonché l'apertura delle miniere, ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali esplorativi, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal uopo stabilite da detta Amministrazione.

 

 

Art. 72

Movimenti di terreno.

 

Fuori dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, può essere realizzato solo previa istanza all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 e potrà eseguirsi solo dopo averne conseguita l'autorizzazione con l'osservanza delle eventuali prescrizioni.

La mancata osservanza del comma precedente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000, salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923.

 

 

Tabella A

 

Tariffa dei valori delle piante di alto fusto - o destinate a crescere ad alto fusto - esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, «paline») e tagliate in contravvenzione al presente regolamento, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

 

Diametro in cm. a m. 1,30 di altezzaSpecie

legnosaSino a

cm. 56/1011/1516/2021/2526/3031/3536/4041/4546/5051 ed

oltreValore in lireAbete3.0006.00010.00014.00027.00045.00057.00090.000135.000195.000300.000Pini3.0004.0006.00010.00018.00036.00045.00060.000105.000165.000250.000Cipressi3.0006.0009.50015.00030.00043.00080.000120.000150.000230.000300.000Querce3.0006.0009.00012.00026.00042.00055.00085.000125.000170.000280.000Cerro e faggio3.0005.0007.50010.00020.00037.00048.00070.000105.000135.000200.000Leccio3.0005.0006.00010.00015.00030.00045.00057.00090.000130.000200.000Castagno e

robina3.0006.0009.00012.00026.00040.00055.00083.000120.000150.000240.000Carpino1.5003.0005.0008.00014.00026.00035.00045.00068.000110.000180.000Acero

frassino e olmo2.0003 .0008.00014.00025.00040.00057.00083.000 150.000200.000260.000Noce3.0006.00015.00024.00045.00057.00080.000135.000190.000260.000350.000Pioppo, salice,

ontano e altre specie

1.500

2.500

5.000

7.000

11.000

18.000

30.000

46.000

67.000

100.000

140.000

 

Tariffa dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente regolamento nei boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A) e dei valori del fieno normale, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

 

a) Cedui da combustibile1. - Legna da ardere (essenza forte) al ql.L.5.0002. - Legna da ardere (essenza dolce) al ql.L.3.5003. - Carbone vegetale forte al ql.L.20.0004. - Carbone vegetale dolce al ql.L.15.0005. - Fascine al ql.L.3.500b) Cedui castanili6. - Paletti sino a 5 cm. di diametro a m. 1,30

l'unoL.4007. - Paletti da 5 cm. a 8 cm.L.1.2008. - Paletti da 8 cm. a 12 cm.L.2.0009. - PaloniL.7.000c) Fieno10. - Valore di 1 ql.di fieno normaleL.8.000