L.R. 23 gennaio 1982, n. 2 (1).

Norme per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977 e delle L. n. 641/1978, L. n. 686/1974 e L. n. 349/1977 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 gennaio 1982, n. 5.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

[1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo, definitivamente assegnato agli uffici regionali in attuazione della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, proveniente:

a) dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) dagli enti di cui alla tabella B allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

c) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

d) dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia, a norma del D.L. 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, così come previsto dal primo e secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 5;

e) dal Consorzio di bonifica del Trasimeno e dal Consorzio fossi, soppressi con legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6.

2. L'inquadramento nei ruoli organici degli enti locali dei dipendenti di cui al comma precedente assegnati ai medesimi con le deliberazioni adottate in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, avverrà in conformità delle norme che verranno emanate con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

3. È, altresì, inquadrato nel ruolo unico regionale il personale già comandato alla Regione ai sensi delle L. 17 agosto 1974, n. 386 e L. 29 giugno 1977, n. 349, che non abbia presentato, nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1981, n. 4, la richiesta di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 72, così come risulta modificato dall'art. 1 della predetta L.R. n. 4/1981] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Procedura e decorrenza inquadramento.

 

[1. L'inquadramento del personale indicato nel primo e terzo comma del precedente art. 1 è disposto con deliberazione della Giunta regionale, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione del livello d'inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge.

3. Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

4. Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, è inquadrato ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Inquadramento giuridico.

 

[1. Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità dell'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, salvo quanto previsto al quarto comma del precedente art. 2.

2. Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste nelle tabelle citate verrà inquadrato in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

2-bis. Sono fatte salve nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui all'art. 67, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 64, terzo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (5).

3. Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi:

a) per il personale proveniente dallo Stato che, al momento dell'inquadramento, non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza, o che non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della predetta legge n. 312 del 1980, nonché per quello proveniente dagli enti parastatali, trovano applicazione le norme di cui all'art. 43 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, anche attraverso collocazione in soprannumero. Restano confermate tutte le altre condizioni e modalità previste dalle norme sopra richiamate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa contenuta nella successiva lett. c);

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto nella precedente lett. a);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, se in possesso di otto anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978 (6).

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di

nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella sopra richiamata;

d) l'applicazione delle norme transitorie di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici, l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello] (7).

 

(5) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 11 marzo 1985, n. 8.

(6) Vedi, anche, la L.R. 24 agosto 1982, n. 42.

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Posizione economica di inquadramento.

 

[1. Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dall'art. 21 lett. b) e c), della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;

b) per il personale statale, la posizione economica è determinata dalla stipendio in godimento al 31 gennaio 1981; detto personale utilizza inoltre per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici, per intero, previsti al 1° febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza del triennio 1979-1981; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali ai sensi dell'art. 21, lett. b) e c), della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10;

c) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-1981 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate, nell'art. 21 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

2. Dal 1° febbraio 1981 al personale predetto compete la progressione economica prevista dall'art. 13 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.

3. Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati, in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevole] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Personale dell'Opera universitaria dell'Università di Perugia.

 

[1. Il personale dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Perugia è inquadrato nel ruolo regionale al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza - in stretta conformità ai principi e ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando comunque il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento su citato.

2. Alle operazioni di reinquadramento di cui al comma precedente, provvederà la Giunta regionale, in sostituzione del Consiglio di amministrazione della soppressa Opera universitaria, qualora le procedure istruttorie di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'art. 78 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312, non siano state concluse prima dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, istituito con legge regionale 1° settembre 1981, n. 66.

3. In tale caso, l'inquadramento di cui all'art. 85 della predetta legge n. 312/1980 è disposto dalla Giunta regionale, previa istruttoria del competente ufficio regionale che opererà sulla base dei criteri oggettivi e con i mezzi di accertamento definiti dal decreto interministeriale 10 dicembre 1980 e secondo le procedure previste dall'art. 5 del predetto decreto.

4. Nell'ambito di tali procedure saranno acquisite agli atti e valutate le schede di rilevazione di cui all'art. 3 del su ricordato decreto interministeriale, nonché le proposte di inquadramento già elaborate dalla commissione istruttoria costituita dal Consiglio di amministrazione della soppressa Opera universitaria e le eventuali osservazioni prodotte dal personale entro i termini assegnati dalla stessa commissione.

5. Al fine di acquisire e vagliare ogni elemento utile all'inquadramento, la Giunta regionale nomina, in qualità di consulenti, due esperti da scegliere fra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente e dispone eventuali supplementi di istruttoria.

6. Il personale di cui al secondo comma del presente articolo è collocato, dalla data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica corrispondente alle mansioni accertate come effettivamente svolte e nei correlativi profili professionali di cui al D.P.C.M. 24 settembre 1981.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, il personale predetto è soggetto - in quanto applicabile - alla normativa giuridica vigente per i dipendenti di ruolo della Regione dell'Umbria (9)] (10).

 

(9) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 24 dicembre 1982, n. 59.

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza.

 

[1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

2. Agli effetti del trattamento di cui al comma precedente, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza o della messa a disposizione] (11).

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

Revisione degli organici per effetto degli inquadramenti.

 

[1. Il personale destinato al ruolo unico regionale a norma del precedente art. 1 è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà, con legge regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (12).

 

(12) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

Oneri finanziari.

 

[1. L'onere per l'attuazione della presente legge - ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981 - graverà sul cap. 280 del bilancio regionale degli esercizi dal 1982 in poi, dando atto che l'onere stesso, per gli anni 1982 e 1983, trova capienza nella previsione del bilancio pluriennale 1981-1983 al

progetto 1.2.1.1. del primo settore] (13).

 

(13) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Tabella di corrispondenza (14)

 

RegioniStatoParastatoI liv.I liv.II liv.II liv.CommessoIII liv.III liv.Agente tecnicoIV liv.IV e V liv.Archivista dattilografo - Operatore tecnicoV liv.VI liv.Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionaleVI liv.VII liv.Collaboratore, collaboratore tecnicoVII liv. VIII liv.Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), prima qualifica professionale,collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatoreVIII liv.Direttore di divisione adDirigente, dirigente superiore, personale della prima qualifica esaurimento ed ispettore professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di serviziogenerale ad esaurimento di cui e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse all'art, 155 della legge n.da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.312/1980, primo dirigente761/1979, personale della prima qualifica professionale o delsuperiore.ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistente all'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale.Medico della prima qualifica professionale che nell'ordinamentodelle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/1975 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale. Dirigente generale.

 

 

 

(14) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.