L.R. 25 gennaio 1982, n. 4 (1).

Ripartizione dei fondi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per le spese dell'anno 1982 da parte delle aziende di trasporto pubblico in Umbria (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1982, n. 6.

(2) Vedi, anche, la L.R. 14 dicembre 1982, n. 56.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[I fondi spettanti alla Regione in base al riparto previsto dall'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa - ammontanti per il 1982 a lire 29.499.000.000 -

vengono così destinati:

a) lire 24.399.000.000 per ripianare i disavanzi di esercizio delle Aziende di cui sopra nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 1982;

b) lire 4.655.000.000 per le finalità anzidette in relazione al periodo 1° novembre-31 dicembre 1982;

c) lire 445.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione di nuovi eventuali servizi] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Ripartizione dei fondi.

 

[Per l'assegnazione dei fondi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 vengono delegati i Consorzi per i servizi di trasporto pubblico nei tre bacini di traffico - ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dell'art. 1, ultimo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 - ai quali i fondi stessi sono

attribuiti con atto della Giunta regionale, in corrispondenza delle erogazioni statali, nella seguente misura complessiva:

- lire 13.543.000.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Perugino;

- lire 4.499.000.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Folignate, Spoletino e della Valnerina;

- lire 6.357.000.000 al Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico della provincia di Terni.

I suddetti Enti delegati provvedono a ripartire i fondi tra le Aziende di trasporto, a titolo di acconto, in considerazione dei servizi del 1982 e della spesa sostenuta nel corrispondente periodo del 1981.

I fondi di cui alla lett. b) del precedente art. 1 vengono attribuiti ai Consorzi suddetti, a saldo, per i servizi dell'anno 1982 che saranno svolti dalle Aziende pubbliche e private, sulla base dei principi e procedure stabiliti con successiva legge regionale e con l'obiettivo di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

I fondi di cui alla lett. c) del precedente art. 1 verranno assegnati con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai Consorzi per le finalità indicate e, in mancanza, saranno assorbiti nei fondi di cui alla lett. b), in caso di insufficienza di questi ultimi] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Presentazione di bilanci tipo.

 

[Le Aziende di trasporto operanti nel territorio regionale sono tenute a presentare ai Consorzi dei rispettivi bacini di traffico:

- entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i conti consuntivi dell'esercizio 1980 in conformità al bilancio tipo previsto dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44;

- entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i conti consuntivi dell'esercizio 1981 in conformità a quanto indicato nel punto precedente.

I conti consuntivi predetti devono essere inoltrati alla Giunta regionale dai Consorzi delegati entro 15 giorni dal ricevimento dei medesimi] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

Funzioni di indirizzo e coordinamento.

 

[Le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate sono esercitate dalla Giunta regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto della programmazione regionale in materia di trasporti.

Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

 

[Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 29.499.000.000 con imputazione al cap. 3135, di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato «Spesa per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151» (tit. I - sez. 9 - rubr. 35 - cat. 5 - sett. 18 - tipo 2.1).

All'onere suindicato si farà fronte con la quota di pari importo che sarà iscritta nel fondo globale del cap. 6121 del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1982 a fronte dell'assegnazione di spettanza della regione Umbria sul fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio predetto le occorrenti variazioni a norma dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23 legge regionale di contabilità.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione] (8).

 

 

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. cc), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.