L.R.
25 gennaio 1982, n. 5 (1).
Soppressione
dei Consorzi di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino-Gubbio e del
Topino-Foligno.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 28 gennaio 1982, n. 6, edizione straordinaria.
Art.
1
Al
fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in
materia di gestione dei territori montani e alla unitarietà della
programmazione degli interventi, i seguenti Consorzi di bonifica:
-
Consorzio di bonifica montana dell'Alto Chiascio ed Assino con sede in Gubbio,
istituito con D.P.R. 5 giugno 1961, n. 20379;
-
Consorzio di bonifica montana del Topino con sede in Foligno, istituito con
D.P.R. 31 marzo 1970, n. 320;
sono
soppressi ai sensi dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come
modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, e dell'art. 73 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Contestualmente
alla soppressione dei Consorzi suddetti cessa l'applicazione delle
contribuzioni dagli stessi imposte ai sensi dell'art. 11 del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215.
Le
funzioni dei soppressi Consorzi sono delegate alle Comunità montane
territorialmente competenti, che le esercitano nell'ambito delle rispettive
zone omogenee.
Art.
2
Il
patrimonio dei Consorzi soppressi, il personale di ruolo e quello assunto a
tempo indeterminato in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i
Consorzi di bonifica in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo facente capo agli
stessi, sono trasferiti alla Regione.
L'inquadramento
nel ruolo unico regionale del personale di cui al comma precedente verrà
disposto con legge regionale sulla base delle modalità da definirsi in sede
nazionale, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10.
Il
legale rappresentante del Consorzio provvede al compimento di tutti gli atti
necessari ai trasferimenti di cui al presente articolo.
Art.
3
Le
Comunità montane esercitano le funzioni delegate nel quadro della
programmazione regionale assicurando il coordinamento con gli altri interventi
regionali e degli Enti locali in materia di bonifica e di lavori pubblici.
Per
l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge la Regione potrà
provvedere a mettere a disposizione delle Comunità montane il personale già in
servizio presso i Consorzi soppressi.
Le
Comunità montane utilizzeranno, altresì, compatibilmente con la normativa che
ne regola l'occupazione, mano d'opera forestale precedentemente impiegata dai
Consorzi di bonifica montana soppressi con la presente legge.
Le
funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dalla Giunta regionale.
Art.
4
(2).
All'onere
suindicato si farà fronte con la quota di norma dell'art. 26, quinto e sesto
comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità con la
disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio
dell'esercizio 1981 (Elenco n. 2 allegato a detto bilancio, n. d'ordine 1).
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1982 le
conseguenti variazioni ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge
regionale di contabilità sopra citata.
Al
bilancio pluriennale 1981-1983 si intendono apportare le conseguenti modifiche
con l'allocazione nel progetto 2.2.6.5 della parte spesa, del cap. 4175 per
ciascuno degli anni 1982 e 1983, e pari riduzione nel progetto I.I.I.4.
L'onere
per le spese del personale di cui all'art. 2 sarà imputato al cap. 280 del
bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilità.
La
Giunta regionale provvederà alla ripartizione dell'importo di cui al precedente
comma tra le Comunità montane interessate in misura proporzionale alla
superficie del comprensorio di bonifica montana di rispettiva competenza.
Le
leggi annuali di bilancio determineranno i finanziamenti per la realizzazione
dei piani di intervento nel settore che le Comunità montane potranno presentare
alla Regione entro il 1° settembre.
(2)
Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, L.R. 4 agosto 1987, n.36.
Art.
5
Qualora
gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro
attribuite, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un
termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti.
Art.
6
Norme
transitorie.
In
attesa della emanazione del provvedimento legislativo di delega alle Comunità
montane delle funzioni del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, sono
attribuite al suddetto consorzio le funzioni esercitate in comune di Sellano
dal soppresso Consorzio di bonifica montana del Topino.
Entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sarà provveduto al conseguente ampliamento
del comprensorio del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno.