L.R.
23 febbraio 1982, n. 7 (1).
Approvazione
del nuovo statuto della Comunità montana dell'Alto Chiascio con sede in Gubbio
(2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° marzo 1982, n. 12.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 2, lettera n), L.R. 9
marzo 2000, n. 19.
Articolo
unico
[È
approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23,
il nuovo statuto della Comunità montana Alto Chiascio, zona omogenea «B» con
sede in Gubbio, così come deliberato dal Consiglio della Comunità con atti
consiliari nn. 10, 11, 13, 24 e 45 rispettivamente del 2 aprile 1981, dell'8
aprile 1981, del 4 maggio 1981, del 25 giugno 1981 e del 20 novembre 1981, nel
testo allegato alla presente legge] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Allegato
(4)
Comunità
montana «Alto Chiascio»
Zona
omogenea «B»
Gubbio
Statuto
TITOLO
I
Norme
generali
Articolo
1
Costituzione
e sede della Comunità.
[Tra
i Comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio,
Scheggia-Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica i cui territori, classificati montani
in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ricadono nella zona
omogenea «B» delimitata con l'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n.
23, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è costituita la
Comunità montana dell'Alto Chiascio, Ente di diritto pubblico a norma dell'art.
4 della citata legge n. 1102.
La
Comunità ha sede in Gubbio] (5).
Articolo
2
Norme
che regolano la Comunità montana.
[La
Comunità montana è regolata dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, integrata
dalla legge 23 marzo 1981, n. 93 e dalle altre leggi in vigore per la montagna
in quanto non in contrasto con detta legge, dalla legge regionale 6 settembre
1972, n. 23 e loro successive modificazioni e integrazioni] (6).
Articolo
3
Scopi
della Comunità.
[La
Comunità si propone i seguenti scopi:
a)
individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una
economia integrata, le iniziative di natura economica idonee alla
valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;
b)
fornire alle popolazioni residenti nella zona, gli strumenti necessari ed
idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano ed
in particolare ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di
disgregazione sociale e familiare ad esso conseguenti;
c)
attuare le finalità previste dalla legge n. 1102 del 1971 e dalle altre leggi
rivolte alla valorizzazione dei territori collinari e montani;
d)
realizzare la pianificazione urbanistica comprensoriale in armonia con le
indicazioni del piano urbanistico territoriale regionale ed esercitare le
competenze delegate dalla Regione o dai Comuni ai sensi della legge regionale 3
giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
e)
attuare nell'ambito della propria zona, i compiti del servizio sanitario
nazionale e regionale garantendone il coordinamento e l'integrazione con i
servizi socio-assistenziali secondo le disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale 19 dicembre
1979, n. 65 e del presente statuto;
f)
programmare lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali nel
territorio ed esercitare le competenze delegate dalla Regione e dai Comuni ai
sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g)
favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della
zona;
h
)esercitare ogni altra funzione delegata dallo Stato, dalla Regione e dai
Comuni] (7).
Articolo
4
Organi
della Comunità.
[Sono
organi della Comunità montana:
-
Il Consiglio;
-
La Giunta;
-
Il Presidente;
-
Il Collegio dei revisori dei conti.] (8)
Articolo
5
Il
Consiglio - Composizione.
[Il
Consiglio della Comunità montana si compone di cinquanta membri, nominati dai
Consigli dei Comuni associati, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979,
n. 65 e sue modifiche e integrazioni] (9).
Articolo
6
Durata
in carica del Consiglio.
[Il
Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni caso si rinnova in occasione del
rinnovo della maggioranza dei Consigli comunali costituenti la Comunità.
I
componenti del Consiglio durano in carica quanto i Consigli comunali che li
hanno espressi permanendo tuttavia nelle funzioni sino alla loro sostituzione,
anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e di gestione commissariale.
In
occasione del loro rinnovo i Consigli comunali provvedono all'elezione dei
nuovi rappresentanti entro 30 giorni dall'insediamento] (10).
Articolo
7
Cessazione
dalla carica.
[I
consiglieri della Comunità montana cessano dalla carica negli stessi casi e con
le stesse modalità previste dalla legge comunale e provinciale per i
consiglieri comunali] (11).
Articolo
8
Attribuzioni
del Consiglio.
[Il
Consiglio è l'organo deliberante della Comunità, ne determina l'indirizzo
politico amministrativo e ne controlla l'attuazione, adotta i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale.
In
particolare:
a)
adotta lo statuto e le sue integrazioni e modificazioni con il voto della
maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b)
approva il piano pluriennale di sviluppo, il programma stralcio annuale, il
piano zonale dei servizi sanitari e socio-assistenziali ed il piano
comprensoriale per la conservazione e l'uso dei beni culturali e per la
promozione delle attività connesse; concorre al processo di formazione,
revisione e modifica del piano urbanistico territoriale; adotta il piano
urbanistico comprensoriale; ne adotta ed approva i piani particolareggiati di
iniziativa comprensoriale; esercita le funzioni delegate di cui all'art. 2
della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37; esprime, fino all'approvazione del
piano urbanistico comprensoriale, parere sui piani regolatori generali, sui
programmi di fabbricazione e sulle loro varianti adottati dai Comuni membri;
ove tale parere non venga espresso entro 40 giorni dalla recezione degli atti,
esso si intende favorevole; approva i programmi pluriennali di attuazione di
cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi dell'art. 9 della
legge regionale 28 marzo 1978, n. 14; approva i programmi annuali di
forestazione e i piani agro-forestali quinquennali in armonia con i piani di
sviluppo zonali;
c)
esprime il parere della Comunità sui progetti di piano regionale dei servizi
sanitari e socio-assistenziali;
-
esercita le funzioni di cui all'art. 18 della legge regionale 19 dicembre 1979,
n. 65, e provvede, in particolare, a suddividere il territorio di propria
competenza in distretti sanitari di base, ai sensi dell'art. 34 della legge
medesima e in armonia con le indicazioni della programmazione regionale nel
settore, garantendo altresì, nell'ambito dei distretti stessi, il collegamento
e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali;
-
nomina i Comitati partecipativi di distretto secondo le disposizioni dell'art.
26 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 e ne disciplina la
composizione e il funzionamento con apposito regolamento secondo le
disposizioni del citato art. 26 e nell'ambito di quanto stabilito nei
successivi artt. 43 e 44 del presente statuto;
-
nomina la Consulta per i servizi sanitari e socio-assistenziali di cui all'art.
29 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 e ne disciplina il
funzionamento nell'ambito di quanto stabilito nei successivi artt. 39 e 40 del
presente statuto;
d)
costituisce la Consulta comprensoriale per i beni culturali, di cui al
successivo art. 35;
e)
verifica la conformità, con il piano di sviluppo e con il piano urbanistico,
dei piani degli altri enti operanti nel territorio, e ne riferisce ai
competenti organi regionali e agli altri enti interessati;
f)
approva i progetti di lavoro, contratti e le spese superiori a lire 20.000.000,
salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme nazionali e regionali di
delega;
g)
delibera in ordine alla locazione di immobili, alla. contrazione di mutui,
all'acquisto e alla alienazione di immobili, all'affitto e all'esproprio dei
terreni;
h)
elegge il presidente, i due vice presidenti, la Giunta e il Collegio dei
revisori dei conti;
i)
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, lo storno dei fondi e
fissa la misura dei contributi annui da corrispondersi dai Comuni associati;
l)
esamina e decide sui ricorsi e sulle osservazioni ai piani di cui alla
precedente lettera b);
m)
nomina il Comitato tecnico consultivo di cui al successivo art. 32, le
commissioni consiliari per singoli settori di attività e le commissioni di
studio che possono essere integrate anche da esperti non consiglieri;
n)
esprime il parere della Comunità su ogni questione sottoposta alla medesima;
o)
delibera sulle modalità per l'assunzione di funzioni proprie dei Comuni su
delega di questi, siano essi la totalità o una parte dei componenti la
Comunità;
p)
approva il regolamento organico del personale degli uffici della Comunità;
q)
adotta le decisioni circa la utilizzazione degli uffici dei Comuni e degli
altri enti operanti nel territorio di cui al successivo art. 21. Accordi
particolari per il rimborso degli oneri saranno stipulati dalla Giunta con gli
enti interessati;
r)
nomina eventuali rappresentanti della Comunità presso enti, organizzazioni,
commissioni;
s)
adotta gli altri provvedimenti di cui all'art. 6 della legge regionale 19
dicembre 1979, n. 65 e quelli previsti dalla legge regionale 18 marzo 1980, n.
18;
t)
adotta ogni altro provvedimento non esplicitamente affidato, dalle leggi e
dallo statuto, ad altri organi della Comunità] (12).
Articolo
9
Commissioni
permanenti - Commissioni d'inchiesta.
[Per
l'espletamento dei propri compiti il Consiglio può istituire commissioni
permanenti per settori di attività con funzione preparatoria dei provvedimenti
di sua competenza.
La
composizione, il funzionamento e le prerogative delle commissioni sono
disciplinate dal regolamento interno del Consiglio di cui al successivo art.
13.
Lo
stesso regolamento interno disciplina altresì l'istituzione e le modalità di
funzionamento di commissioni d'inchiesta o speciali su materie che comunque
interessino la Comunità] (13).
Articolo
10
Prima
seduta del Consiglio della Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità montana tiene la sua prima seduta, decorso il termine
di cui al terzo comma dell'art. 6, entro 60 giorni dalla data delle elezioni
relative al rinnovo di cui al sesto comma dell'art. 6 su convocazione del
Presidente uscente con preavviso di almeno sette giorni, ed esercita le proprie
funzioni allorché siano stati eletti almeno due terzi dei membri che lo
compongono.
Laddove
non vi provveda il presidente uscente, la convocazione fatta dal consigliere
più anziano di età entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma precedente.
La
seduta d'insediamento è presieduta dal membro dell'assemblea più anziano di
età.
Nella
prima seduta il Consiglio procede alla convalidazione dell'elezione dei propri
componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento] (14).
Articolo
11
Validità
delle deliberazioni del Consiglio.
[Il
Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei
componenti.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo che non
sia diversamente stabilito dal presente statuto] (15).
Articolo
12
Sedute
ordinarie - Straordinarie - Convocazioni.
[Il
Consiglio si riunisce in sedute ordinarie due volte l'anno:
-
per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e della
relazione sullo stato di attuazione del programma annuale;
-
per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma stralcio annuale.
Il
Consiglio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta
esecutiva lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un
terzo dei consiglieri ovvero da tre Comuni associati.
Le
sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche eccetto i casi in cui per
legge o con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo,
di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dalla
Giunta, che può determinare la riunione anche nelle sedi dei Comuni della
Comunità interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
In
ogni caso viene dato adeguato pubblico preavviso nei Comuni della Comunità.
Le
convocazioni del Consiglio sono fatte dal presidente, previa deliberazione
della Giunta e soltanto in caso di urgenza, per sua determinazione, mediante
avviso raccomandato spedito, o notificato con messo notificatore almeno sette
giorni prima della riunione.
In
caso di urgenza, il termine è ridotto a 48 ore e su convocazione telegrafica.
L'avviso
di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della riunione nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta.
Nel
caso che non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, la
successiva convocazione potrà avere luogo non prima di tre giorni dalla seduta
andata deserta, sempreché rimanga invariato l'ordine del giorno] (16).
Articolo
13
Procedimento
di discussione delle sedute del Consiglio.
[Il
Consiglio è presieduto dal presidente della Comunità. In sua assenza o per suo
giustificato impedimento, la presidenza spetta al vice presidente più anziano;
in assenza di questi, all'altro vice presidente e, in sua assenza, al
consigliere più anziano tra i presenti.
Dopo
l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre
consiglieri per le funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che
segrete.
Gli
scrutatori assistono il presidente durante lo spoglio dei voti e con lui
accertano il risultato delle votazioni.
Il
Consiglio della Comunità, su proposta della Giunta, approva apposito
regolamento dei lavori per il funzionamento del Consiglio stesso.
Il
presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del
giorno] (17).
Articolo
14
La
Giunta - Composizione.
[La
Giunta della Comunità è costituita:
-
dal presidente eletto dal Consiglio della Comunità nel proprio seno a
maggioranza assoluta dei componenti, scegliendolo tra i consiglieri comunali;
-
da due vice presidente eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato
a 1 al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza;
-
da 8 membri eletti dal Consiglio nel proprio seno con voto limitato a 6 in modo
da garantire la rappresentanza delle minoranze.
La
Giunta si articola in dipartimenti che possono essere dislocati sul territorio
con atto del Consiglio della Comunità] (18).
Articolo
15
Compiti
della Giunta.
[Spetta
alla Giunta:
a)
predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio;
b)
assistere il presidente nello svolgimento delle attribuzioni di sua competenza;
c)
predisporre il progetto di piano urbanistico;
d)
predisporre il progetto di piano zonale dei servizi sanitari e
socio-assistenziali, quello degli interventi socio-economici, quello per la
conservazione e l'uso dei beni culturali e per la promozione delle attività
connesse, nonché i piani di sviluppo ed i programmi previsti dalle leggi
regionali in materia di valorizzazione dei territori collinari e montani;
e)
adottare il progetto di piano particolareggiato di iniziativa comprensoriale;
f)
predisporre il progetto di bilancio preventivo, il progetto di conto consuntivo
e la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per sottoporli
all'approvazione del Consiglio;
g)
esercitare le attribuzioni di cui alle lettere d), e), f), g), dell'art. 36
della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;
h)
esercitare le attribuzioni concernenti l'USL di cui all'art. 20 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65 e della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18;
i)
provvedere all'amministrazione della Comunità e sovraintendere ai relativi
uffici; attribuire al personale le mansioni comprese in ciascuna qualifica
funzionale;
l)
predisporre le proposte di regolamenti relativi al funzionamento dei servizi,
ed ogni altro atto di competenza dell'assemblea;
m)
adottare i provvedimenti riguardanti il personale, compreso quello dell'Unità
sanitaria locale;
n)
sottoporre ai Consigli comunali, nei casi previsti, gli atti soggetti al loro
pronunciamento, prima di trasmetterli al Consiglio per l'approvazione;
o)
esercitare le funzioni delegate dal Consiglio;
p)
adottare, in caso d'urgenza, salvo che si tratti di materie riservate, i
provvedimenti attribuiti al Consiglio con l'obbligo di sottoporli al medesimo,
per la ratifica, in occasione della prima riunione] (19).
Articolo
16
Convocazione
- Validità delle sedute.
[La
Giunta si riunisce su convocazione del Presidente:
-
in sessione ordinaria ogni mese;
-
in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o
lo richieda un terzo dei membri della Giunta stessa.
La
Giunta è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente
anziano. In assenza di questi dall'altro vice presidente e, in sua assenza,
dall'assessore più anziano.
La
Giunta delibera a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei
suoi membri.
Le
riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Possono
essere invitati alle riunioni della Giunta, a titolo consultivo,
amministratori, tecnici, esperti, rappresentanti sindacali e di categoria]
(20).
Articolo
17
Durata
in carica della Giunta.
[Il
Presidente, i vice presidenti, ed i componenti della Giunta restano in carica
per la durata del loro mandato amministrativo di membri del Consiglio della
Comunità e possono essere rieletti] (21).
Articolo
18
Decadenza
e revoca.
[La
decadenza dalla carica di consigliere della Comunità comporta la decadenza da
membro della Giunta.
L'assenza
ingiustificata a tre sedute ordinarie consecutive della Giunta comporta la
decadenza secondo la procedura prevista dal precedente articolo 7.
Il
Presidente, la Giunta e i membri della Giunta cessano dalla carica a seguito
della proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei
componenti del Consiglio della Comunità.
La
proposta di revoca deve essere fondata su gravi motivi da cui risulti che la
permanenza in carica dei soggetti di cui al comma precedente pregiudica il
regolare funzionamento della Comunità e deve essere presentata da almeno un
terzo dei componenti il Consiglio o dall'organo di controllo.
La
proposta deve essere messa in discussione non prima di sette giorni e non oltre
quindici dalla presentazione.
Dopo
l'approvazione della proposta di revoca la Giunta e il suo Presidente
provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del
nuovo Presidente e della nuova Giunta.
La
revoca non produce effetto se entro quaranta giorni il Consiglio non provvede
alla sostituzione delle persone revocate] (22).
Articolo
19
Il
Presidente - Attribuzioni.
[Il
Presidente:
-
rappresenta ad ogni effetto la Comunità di fronte a terzi e in giudizio e
vigila su tutto l'andamento di essa;
-
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e quelle della Giunta;
-
firma i verbali delle riunioni, la corrispondenza, gli ordini di riscossione, i
mandati di pagamento e gli altri documenti inerenti l'attività della Comunità;
-
compie tutte le operazioni relative agli impegni, anche finanziari della
Comunità con Enti pubblici e privati, accetta eredità con beneficio
d'inventario, lasciti, donazioni e sovvenzioni, rilascia quietanze liberatorie,
il tutto in forza di regolari delibere del Consiglio e della Giunta.
Allorché
sussistano specifiche e improrogabili ragioni d'urgenza il Presidente adotta
gli atti di competenza della Giunta e li sottopone alla ratifica della stessa
nella prima riunione che deve essere convocata non oltre sette giorni.
I
vice presidenti coadiuvano il Presidente che, in caso di assenza o impedimento,
è sostituito dal vice presidente più anziano e, in assenza di questi,
dall'altro vice presidente.
Il
Presidente attribuisce le varie competenze ai componenti la Giunta] (23).
Articolo
20
Collegio
dei revisori dei conti.
[Il
Consiglio elegge tra i membri non facenti parte della Giunta, o di altra
precedente a cui si riferisce il conto, i revisori dei conti in numero di tre
con voto limitato onde garantire la presenza della minoranza.
Il
Collegio dura in carica un anno.
Il
Collegio dei revisori dei conti vigila e controlla l'andamento della
contabilità della Comunità montana e ne riferisce al Consiglio mediante una
relazione annuale nella seduta di presentazione del conto consuntivo.
I
revisori dei conti possono essere confermati.
La
decadenza dalla carica di consigliere e l'elezione a membro della Giunta
comporta automaticamente la decadenza da membro del Collegio.
I
revisori possono essere revocati dall'ufficio quando ricorrano gravi motivi che
influiscono sull'espletamento del loro mandato ed il regolare funzionamento del
Collegio.
Vale
la procedura prevista dal precedente articolo 7.
Il
Collegio elegge nel suo seno il Presidente] (24).
Articolo
21
Personale
della Comunità.
[Il
personale della Comunità è ordinato in un ruolo unico.
Al
personale si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento
economico dei dipendenti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali.
Il
Consiglio approva il regolamento organico del personale con annessa pianta
organica.
Le
nomine del personale sono effettuate dal Consiglio.
La
Comunità montana può avvalersi anche di personale comandato dalla Regione e
dagli altri enti locali.
Accordi
particolari per il rimborso degli oneri, d'intesa con gli enti interessati,
saranno stipulati dalla Giunta.
La
Comunità provvede alla gestione del personale dell'Unità sanitaria locale
applicando la normativa prevista nelle leggi nazionali e regionali.
La
Giunta sovraintende agli uffici, presidi e servizi dell'U.L.S.S. vigilando sul
loro funzionamento e riferendo annualmente all'assemblea.
Il
Consiglio delibera la pianta organica del personale U.L.S.S.
Per
l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità, d'intesa con gli enti
interessati, si avvale anche degli uffici dei Comuni e delle Associazioni e
Consorzi tra i Comuni e degli altri enti operanti nel territorio.
La
Comunità può inoltre affidare incarichi di consulenza e progettazione a
professionisti esterni per programmi e progetti specifici] (25).
Articolo
22
Segretario
della Comunità.
[Il
segretario della Comunità è nominato dal Consiglio.
Il
segretario assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta e redige i verbali
sottoscrivendoli con il Presidente.
Le
ulteriori funzioni del segretario sono disciplinate dal regolamento del
personale] (26).
Articolo
23
Pareri
dei Comuni.
[Debbono
essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti
l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliennali nei vari settori
di competenza, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
I
Comuni debbono pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
richiesta; trascorso tale termine, senza che il parere sia stato dato, lo
stesso si intende favorevole] (27).
Articolo
24
Verbali
e deliberazioni.
[I
verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere inviati in copia a ciascun
Comune facente parte della Comunità montana.
I
verbali, inoltre, debbono essere approvati nella prima riunione successiva a
quella cui si riferiscono.
Le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta e i provvedimenti non soggetti a
controllo debbono essere pubblicati nell'albo pretorio della Comunità non oltre
15 giorni dalla data della loro adozione.
Le
determinazioni, anche se interlocutorie, adottate dal Comitato di controllo in
ordine alle deliberazioni del Consiglio o della Giunta, debbono essere
pubblicate nell'albo pretorio della Comunità.
Le
deliberazioni stesse saranno inviate ai comuni membri, con l'invito ad esporle
nei rispettivi albi pretori.
Debbono
essere inviate al competente Comitato di controllo nei termini di legge.
I
Comuni membri della Comunità e gli enti che fanno parte del Comitato tecnico
consultivo di cui all'art. 32 sono impegnati ad inviare in visione alla
Comunità montana copia delle deliberazioni e degli atti che trattino materie
che interessano comunque la Comunità medesima al fine del coordinamento e
dell'aggiornamento delle iniziative in sede di Comunità] (28).
Articolo
25
Tesoriere.
[Il
servizio di tesoreria è affidato, con deliberazione del Consiglio, ad un
Istituto di credito.
La
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono affidate
esclusivamente tramite il Tesoriere in base a regolari reversali e mandati.
I
rapporti con il Tesoriere verranno regolati da apposita convenzione.
Il
servizio di tesoreria dell'U.L.S.S. è affidato dalla Giunta ad un Istituto di
credito, singolo o associato, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 18 marzo 1980,
n. 18]
(29).
Articolo
26
Finanziamento
della Comunità.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento della Comunità montana si provvede con
fondi costituiti da:
a)
assegnazioni di finanziamenti alla Comunità medesima, dallo Stato, dalla
Regione, da enti e privati, volti a facilitare il perseguimento degli scopi
istituzionali;
b)
dal contributo annuo dei Comuni membri della Comunità nella misura fissata dal
Consiglio;
c)
da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi] (30).
Articolo
27
Demanio
e patrimonio.
[La
Comunità potrà disporre di un proprio demanio e patrimonio ai sensi della legge
3 dicembre 1971, n. 1102 e amministrare beni per delega di altri enti.
Per
decisione del Consiglio può affidarne la gestione ad altri soggetti singoli o
associati] (31).
Articolo
28
Indennità
e rimborsi spese.
[Il
Presidente e i componenti della Giunta hanno diritto di percepire un'indennità
il cui ammontare è stabilito dal Consiglio in misura non superiore a quella
spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori dei comuni con
popolazione pari a quella della Comunità.
Tale
indennità non è cumulabile con quella percepita dal comune di appartenenza in
qualità di sindaco o assessore.
A
tutti i componenti del Consiglio viene corrisposto un compenso forfettario di
partecipazione ad ogni seduta degli organi stessi e delle commissioni
consiliari, fissato dal Consiglio della Comunità nei limiti di legge.
Spetta
inoltre a tutti i componenti gli organi della Comunità il rimborso delle spese
rispettivamente sostenute per l'espletamento del proprio mandato.
Le
relative modalità sono fissate dal Consiglio.
Il
compenso per la partecipazione alle sedute non è cumulabile per più sedute
nella stessa giornata] (32).
Articolo
29
Adesione
all'UNCEM ed altre associazioni.
[La
Comunità può aderire all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) o
ad altre associazioni, previa deliberazione del Consiglio] (33).
Articolo
30
Integrazioni
e modifiche dello statuto.
[Le
integrazioni o modifiche del presente statuto devono riportare il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Le
modifiche dello statuto sono sottoposte alla partecipazione secondo le modalità
stabilite dal Consiglio] (34).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(8)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(10)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(14)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(16)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(17)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(19)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(22)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(24)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(25)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(26)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(29)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(31)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(33)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
Allegato
(35)
TITOLO
II
Norme
relative alla gestione dei servizi
Capo
I - Attività volte alla valorizzazione dei territori collinari e montani e alla
programmazione territoriale
Articolo
31
Compiti
della Comunità montana.
[Per
il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3 - lettera c) - la
Comunità adempie ai seguenti compiti:
a)
promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale concorrendo alla
determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e del
riequilibrio territoriale;
b)
predisporre, coordinare ed attuare i programmi d'intervento intesi a dotare il
territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche di bonifica
e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a
consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un
adeguato sviluppo economico;
c)
approvare gli strumenti di programmazione territoriale finalizzati alla
realizzazione dei programmi di intervento] (36).
Articolo
32
Comitato
tecnico consultivo. Rapporti con gli altri enti operanti nel territorio -
Partecipazione alla Comunità.
[Il
Consiglio della Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e
collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del piano di sviluppo zonale,
dei programmi stralcio annuali e del piano urbanistico comprensoriale di cui
alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, nomina il comitato tecnico
consultivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti operanti nel
territorio della Comunità, tecnici ed esperti, organizzazioni sindacali,
associazioni, cooperative e categorie interessate.
Il
Consiglio, con apposito atto, stabilisce la composizione del Comitato
individuando i soggetti legittimati a farne parte.
Il
comitato tecnico consultivo è sentito obbligatoriamente dagli organi della
Comunità in occasione della elaborazione del piano urbanistico comprensoriale e
dei piani particolareggiati di iniziativa comprensoriale.
I
rappresentanti di detti enti devono altresì essere invitati a partecipare alle
sedute del Consiglio della Comunità, senza diritto di voto, dedicate all'esame
ed all'approvazione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio
nonché del piano urbanistico comprensoriale.
La
collaborazione tra la Comunità montana e gli enti operanti nel territorio viene
attuata, per l'espletamento dei fini istituzionali della Comunità montana,
anche mediante quanto previsto al primo e secondo comma del precedente art. 18,
e dell'art. 20, terzo e quarto comma, della legge regionale 6 settembre 1972,
n. 23.
Il
comitato consultivo esercita anche le funzioni previste dall'art. 2 della legge
regionale 20 luglio 1979, n. 37] (37).
Articolo
33
Piano
pluriennale di sviluppo della Comunità e programmi stralcio annuali.
[La
Comunità appronta un piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale
della propria zona il quale, in base alle indicazioni del piano regionale,
partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima e tenuto
conto degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale
o dell'eventuale piano generale di bonifica montana, o dei piani degli altri enti
operanti nel territorio, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo
nei vari settori economici produttivi e sociali e dei servizi indicando a tale
scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti
atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli
incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, ai sensi delle
disposizioni regionali e nazionali, privilegiando cooperative o associazioni di
lavoratori produttori agricoli.
Il
Consiglio della Comunità decide tutte le iniziative atte ad attuare la
partecipazione delle popolazioni interessate alla predisposizione del piano,
sottoponendo la bozza del piano stesso, predisposta dal Consiglio, all'esame
dei Consigli comunali della Comunità, alle forze politiche, sindacali ed
economiche della zona ed anche prevedendo forme di iniziativa popolare per la
proposta dei programmi ed interventi attinenti al piano di sviluppo della
Comunità.
Il
piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal Consiglio della
Comunità, viene affisso per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data
informazione con pubblicazione di manifesti ed avvisi su quotidiani e periodici
di larga diffusione nella zona e con ogni altra forma di pubblicità per
consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni
dalla pubblicazione nei Comuni.
Il
Consiglio della Comunità, esaminate le osservazioni e proposte, ed
eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione
alla Regione, a norma dell'art. 5, comma quarto, della legge 3 dicembre 1971,
n. 1102.
Il
Consiglio della Comunità, inoltre, approva e trasmette alla Regione, entro il
30 novembre di ogni anno, il programma stralcio del piano pluriennale ai fini
del suo finanziamento da parte della Regione stessa.
Il
Consiglio della Comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello
stanziamento annuale, approva il bilancio preventivo nel rispetto delle norme
previste dalla legge.
Il
Consiglio, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,
approva la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale, nel
quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modifiche dello stesso e
la inoltra alla Regione.
La
Comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla
preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall'art. 4,
lett. c), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102] (38).
Capo
II - Servizi e beni culturali
Articolo
34
Servizi
e beni culturali.
[Per
il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, lett. f), la Comunità
adempie ai seguenti compiti:
1)
programmazione della tutela dei beni culturali;
2)
promozione della conoscenza del patrimonio culturale del comprensorio e di
attività di indagine e ricerca sul patrimonio culturale, anche ai fini della
programmazione economica e territoriale;
3)
programmazione della attività e della istituzione, anche mediante
l'acquisizione pubblica, dei beni culturali, dei musei, delle biblioteche e
degli archivi locali, garantendo la loro utilizzazione come servizi pubblici
gratuiti organizzati in centri di azione sociale in collegamento con le
esperienze della Comunità in cui operano e con le attività degli organismi che
perseguono finalità culturali, con particolare riferimento alle attività
cinematografiche, teatrali, musicali, delle arti figurative, del folklore e
della informazione stampa e audiovisiva;
4)
informazione e qualificazione di gruppi, associazioni e animatori culturali
capaci di sviluppare le attività indicate ai punti precedenti;
5)
la più ampia partecipazione dei cittadini alla programmazione, alla gestione ed
al controllo dei servizi;
6)
programmazione ed organizzazione delle iniziative, per la conservazione e l'uso
dei beni culturali nel territorio di competenza;
7)
partecipazione alla formazione del piano regionale di cui all'art. 7 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 39 e di cui alla legge regionale 20 gennaio
1981, n. 7] (39).
Articolo
35
Consulta
della Comunità.
[Al
fine di garantire la presenza di rappresentanti della vita culturale, del mondo
della scuola e del lavoro, è istituita la consulta della Comunità che è
presieduta dal presidente della Comunità o da un suo delegato.
La
consulta è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità.
La
deliberazione del Consiglio fissa il numero dei membri della consulta, la sua
struttura ed il suo funzionamento] (40).
Articolo
36
Compiti
della consulta.
[La
consulta esprime pareri e formula proposte agli organi della Comunità sugli
atti relativi alla programmazione culturale; propone iniziative atte a favorire
fa partecipazione dei cittadini, alla individuazione e alla gestione delle
scelte di politica culturale.
La
consulta è sentita dagli organi della Comunità in occasione dell'elaborazione
del piano, della formulazione delle osservazioni al progetto del piano
regionale] (41).
Capo
III - Servizi socio-sanitari
Articolo
37
Unità
sanitaria locale (U.L.S.S.).
[L'Unità
sanitaria locale è la struttura operativa della Comunità montana comprendente
il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi per la gestione unitaria
della tutela della salute, secondo le finalità del servizio sanitario nazionale
quali delineate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e specificate dalla legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Nell'ambito
dell'U.L.S.S. la Comunità gestisce altresì servizi socio-assistenziali
coordinandoli e integrandoli con quelli sanitari] (42).
Articolo
38
Compiti
ed attribuzioni.
[Nell'ambito
dell'U.L.S.S., la Comunità gestisce i servizi ed esercita le funzioni di cui
all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 14 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65, nonché ogni altra funzione attribuita ai
Comuni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, di beneficenza
pubblica e di assistenza sociale, secondo le disposizioni della legislazione
nazionale e regionale e del presente statuto e conformandosi agli indirizzi
della programmazione dello Stato e della Regione nel settore] (43).
Articolo
39
Consulta
della Comunità per i servizi sanitari e socio - assistenziali: natura,
composizione, funzionamento, durata.
[La
consulta della Comunità per i servizi sanitari e socio-assistenziali è
strumento di partecipazione delle forze sociali alla gestione dell'U.L.S.S.
La
consulta è presieduta dal presidente della Comunità o da un suo delegato.
I
membri della consulta sono designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e dalle formazioni sociali esistenti nel
territorio; deve essere altresì assicurata la rappresentanza degli originari
interessi dei disciolti enti ospedalieri.
Con
apposito atto il Consiglio provvede all'individuazione dei soggetti legittimati
a far parte della consulta nell'ambito di quanto stabilito al comma precedente,
ne fissa la composizione e ne disciplina il funzionamento.
La
consulta dura in carica quanto il Consiglio] (44).
Articolo
40
Compiti
della consulta.
[La
consulta della Comunità esercita le funzioni di verifica dei problemi sanitari
e socio-assistenziali, di promozione e di impulso per lo studio delle soluzioni
relative.
A
tal fine la consulta deve essere sentita dagli organi della Comunità in
occasione dell'elaborazione dei programmi socio-sanitari della stessa; discute
le modalità di attuazione dei programmi, esprime parere ogni qualvolta ne sia
richiesta dagli organi della Comunità] (45).
Articolo
41
Pareri
dei Comuni per atti riguardanti l'Unità sanitaria locale.
[Fatto
salvo quanto stabilito al precedente art. 23, debbono essere necessariamente
preceduti dal parere dei Consigli comunali dei singoli Comuni:
-
il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Comunità;
-
l'istituzione dei distretti sanitari di base;
-
la localizzazione dei presidi nell'ambito di ciascun distretto sanitario;
-
la pianta organica del personale.
Si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 23] (46).
Articolo
42
Distretti
sanitari di base.
[Sulla
base dei criteri stabiliti dall'art. 34 della legge regionale 19 dicembre 1979,
n. 65, il Consiglio della Comunità provvede ad articolare l'U.L.S.S. in
distretti sanitari di base.
I
distretti sanitari di base sono strutture tecnico-funzionali per l'erogazione
dei servizi di primo livello e di pronto intervento, con particolare riguardo a
quelli elencati nell'art. 33 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Nell'ambito
del distretto viene assicurato il collegamento e l'integrazione dei servizi
sanitari con quelli socio-assistenziali] (47).
Articolo
43
Comitati
di distretto.
[La
partecipazione dei cittadini e dei lavoratori alla programmazione ed alla
gestione dei servizi a livello di base è realizzata mediante i «comitati di
distretto».
I
comitati sono nominati dal Consiglio della Comunità sulla base dei criteri
stabiliti dall' art. 26 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
I
comitati formulano proposte in merito ai problemi sanitari e socio -
assistenziali esistenti nei rispettivi territori; promuovono, nell'ambito del
piano comprensoriale, i servizi di distretto e controllano l'attuazione dei
programmi nonché l'efficienza dei presidi.
Sulle
proposte e sulle iniziative dei comitati gli organi sulla Comunità si
pronunciano non oltre sessanta giorni dalla loro formulazione] (48).
Articolo
44
Composizione,
funzionamento e durata dei comitati di distretto.
[I
comitati di distretto sono composti da cittadini designati dai soggetti
indicati nelle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 26 della
legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, in modo da garantire la rappresentanza
delle istanze sociali e degli operatori secondo le modalità fissate in apposito
regolamento deliberato dal Consiglio.
Il
regolamento di cui al comma precedente disciplina altresì il funzionamento dei
comitati.
I
comitati di distretto durano in carica quanto i Consigli comunali o i Consigli
di circoscrizione di cui sono espressione] (49).
Articolo
45
Uffici,
presidi, servizi e personale dell'U.L.S.S.
[Gli
uffici, i presidi, i servizi e il personale dell'U.L.S.S. gestita dalla
Comunità, sono ordinati secondo le disposizioni delle leggi nazionali e
regionali in materia] (50).
Articolo
46
Consiglio
tecnico degli operatori.
[Il
Consiglio tecnico degli operatori è organismo di consulenza della Giunta della
Comunità.
Il
Consiglio tecnico degli operatori esercita i compiti di cui al secondo comma
dell'art. 39 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65] (51).
Articolo
47
Controlli
e contabilità.
[I
controlli e la contabilità dell'U.L.S.S. sono disciplinati dalle disposizioni
degli artt. 49 e 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, della legge regionale
18 marzo 1980, n. 18 e dalle altre norme nazionali e regionali vigenti in
materia.
Il
bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'U.L.S.S. sono allegati al
bilancio e al conto consuntivo della Comunità.
La
gestione dei fondi per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi
socio-assistenziali è a sua volta tenuta distinta da quella relativa al fondo
sanitario regionale] (52).
Articolo
48
Finanziamenti.
[Alle
spese necessarie per il funzionamento dell'Unità sanitaria locale viene fatto
fronte con:
-
la quota del fondo sanitario regionale spettante alla Comunità e agli altri
stanziamenti messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione per
l'espletamento dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
-
quota parte degli stanziamenti dei bilanci comunali per le funzioni sanitarie e
socio-assistenziali attribuite alla Comunità montana;
-
eventuali lasciti o liberalità di qualsiasi tipo, che il donante abbia
destinato a tali servizi] (53).
(35)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(37)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(38)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(39)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(40)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(41)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(42)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(43)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(44)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(45)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(46)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(47)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(48)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(49)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(50)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(51)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(52)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.
(53)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 2,
lettera n), L.R. 9 marzo 2000, n. 19.