L.R. 23 febbraio 1982, n. 8 (1).

Partecipazione Regione Umbria alla costituzione Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° marzo 1982, n. 12.

 

 

Art. 1

 

La Regione dell'Umbria partecipa quale socio alla costituzione dell'Associazione denominata «Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica», con sede in Assisi.

L'Associazione si prefigge, senza scopo di lucro, di svolgere attivitą didattica di ricerca e di assistenza per la formazione e per l'aggiornamento degli imprenditori e dei quadri dirigenti pubblici e privati, anche stranieri, che operano nel settore del turismo.

 

 

Art. 2

 

La Giunta regionale ed il suo Presidente, per quanto di rispettiva competenza, compiono tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'Associazione e ad approvare, sentita la competente commissione consiliare permanente, il relativo statuto. Lo statuto deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante della Regione nell'assemblea e nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale, alla fine di ogni esercizio una relazione sull'attivitą e sui programmi dell'Associazione.

 

 

Art. 3

 

La spesa annua per l'attuazione della presente legge sarą determinata con le modalitą di cui all'art. 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilitą e verrą imputata, a decorrere dal 1982, al cap. 5351, di nuova istituzione nel bilancio regionale (tit. 1, sez. 10, rubr. 46, cat. 5, sett. 24, tipo 1.1.), denominato: «Contributo annuo regionale al Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica».

All'onere relativo si farą fronte riducendo di pari importo lo stanziamento da iscrivere, per le finalitą della legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2, cap. 5350 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1982 in poi.

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.