L.R. 8 marzo 1982, n. 9 (1).

Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente, ai consiglieri e ai sindaci dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1982, n. 16.

 

 

Art. 1

 

 

 (2).

 

(2) Sostituisce l'art. 2, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.

 

 

Art. 2

 

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'art. 3, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.

 

 

Art. 3

 

 

 (4).

 

(4) Sostituisce l'art. 4, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.

 

 

Art. 4

 

 

 (5).

 

(5) Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art. 5, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.

 

 

Art. 5

 

Gli emolumenti, nella misura fissata dagli articoli precedenti, sono corrisposti a partire dall'entrata in vigore della presente legge.