L.R.
8 marzo 1982, n. 9 (1).
Modifiche
alla legge regionale 16 gennaio 1979, n. 7. Emolumenti spettanti al presidente,
ai consiglieri e ai sindaci dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1982, n. 16.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce l'art. 2, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.
Art.
2
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.
Art.
3
(4).
(4)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 16 gennaio 1979, n. 7.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art. 5, L.R. 16 gennaio 1979,
n. 7.
Art.
5
Gli
emolumenti, nella misura fissata dagli articoli precedenti, sono corrisposti a
partire dall'entrata in vigore della presente legge.