L.R.
8 marzo 1982, n. 11 (1).
Interventi
straordinari a favore di cooperative edilizie (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 marzo 1982, n. 16.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. l), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[La
Regione finanzia interventi straordinari a favore di cooperative edilizie che
costruiscono alloggi per i propri soci, ricorrendo a mutui agevolati col
contributo dello Stato o della Regione, a mutui concessi dal Fondo europeo di
ristabilimento e dalla Banca Europea degli interventi o a mutui concessi da
Società ed Enti assicurativi ed Istituti previdenziali d'importo inferiore al
60 per cento del costo di intervento. A tal fine è disposta la concessione di
contributi in annualità sui mutui ordinari aggiuntivi che le stesse cooperative
hanno contratto o intendono contrarre con Istituti di credito a ciò abilitati.
Il contributo è concesso sui mutui aggiuntivi fino al predetto limite del 60
per cento (3).
Il
finanziamento straordinario è destinato a favorire il completamento di
interventi di particolare rilevanza economica e sociale, in riferimento
all'ambito territoriale ove si eseguono con priorità per quelli che prevedono
la costruzione contemporanea di almeno 100 alloggi ed i cui lavori siano già
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge (4).
Nella
assegnazione delle provvidenze si terrà inoltre conto del reddito medio dei
soci di ciascuna cooperativa, favorendo i redditi minori, nonché della
tipologia degli alloggi] (5).
(3)
Comma prima modificato dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1983, n. 37 e poi così
sostituito dall'art. 5, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(4)
Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1983, n. 37.
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Il
contributo regionale è stabilito nella misura del 7,50 per cento del mutuo
ordinario aggiuntivo per i primi 5 anni e del 5,50 per cento per i successivi 5
anni.
Il
costo dell'intervento, ai fini della presente legge, è quello risultante dalla
documentazione di cui al successivo art. 3, accertato dai competenti uffici
regionali.
Per
gli interventi finanziati in applicazione della presente legge valgono le norme
ed i requisiti soggettivi relativi al finanziamento originario, fatta eccezione
per l'accertamento del costo effettuato ai sensi del precedente comma (6)] (7).
(6)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1983, n. 37.
(7)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
[Le
cooperative devono presentare domanda per l'ammissione al contributo alla
Giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
indicando:
a)
il costo totale, documentato, dell'intervento;
b)
il mutuo ordinario integrativo richiesto ed i mutui agevolati già concessi (8);
c)
l'Istituto di credito prescelto per la concessione del mutuo ordinario
integrativo;
d)
la consistenza dell'intervento in corso di costruzione con l'indicazione del
numero di alloggi e relativa tipologia.
Deve
inoltre essere allegato alla domanda l'elenco dei soci con copia della
dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e l'atto costitutivo della
Cooperativa.
L'individuazione
delle cooperative ammissibili al contributo sarà effettuata dalla Giunta
regionale entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
primo comma, tenendo conto delle priorità indicate all'art. 1, sentita la
commissione consiliare competente] (9).
(8)
Lettera così modificata dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1983, n. 37.
(9)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
[L'erogazione
in semestralità del contributo è disposta dalla Giunta regionale direttamente a
favore dell'Istituto mutuante o della cooperativa edilizia dietro presentazione
dell'atto di erogazione a saldo del mutuo ordinario integrativo contratto con
l'Istituto mutuante (10)] (11).
(10)
Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L.R. 17 agosto 1983, n. 37 e poi
dall'art. 5, L.R. 26 aprile 1985, n. 25.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
[Per
l'attuazione della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di lire 150
milioni per l'anno 1982.
Le
annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1991 sono così determinate:
-
lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1986;
-
lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991;
e
saranno iscritte al cap. 7001 - di nuova istituzione nel bilancio regionale,
denominato: «Contributi in conto interesse a favore di cooperative edilizie per
la costruzione di alloggi da destinare ai propri soci» (Tit. II - sez. 7 - rubr. 19 - cat. 3 - tipo 2.1 - sett. 26).
All'onere
relativo all'anno 1982 si farà fronte con la disponibilità del fondo globale
iscritto al cap. 9710 del relativo bilancio (Elenco n. 5 ad esso allegato).
La
Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio dell'esercizio 1982 le
conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa a norma
dell'art. 28, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale
di contabilità.
La
quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1982 costituirà
economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi
successivi fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 1992 in poi
saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo
detto anno] (12).
(12)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 6, comma 1,
lett. l), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.