L.R. 2 aprile 1982, n. 12 (1).

Modifica delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 1982, n. 20.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Le aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile previste dagli artt. 8-9-10 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 e modificata dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1977, n. 46, sono fissate nella stessa misura dei canoni demaniali di concessione determinati con D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e convertito con legge 1° dicembre 1981, n. 692] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[Le aliquote fissate con la presente legge avranno applicazione contestuale all'adeguamento dei canoni demaniali cui si riferiscono] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.