L.R.
2 aprile 1982, n. 12 (1).
Modifica
delle aliquote dei tributi regionali determinati con l'art. 1 della legge
regionale 16 agosto 1977, n. 46 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 1982, n. 20.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Le
aliquote dell'imposta sulle concessioni statali di beni del demanio e del
patrimonio indisponibile previste dagli artt. 8-9-10 della legge regionale 30
dicembre 1971, n. 2 e modificata dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto
1977, n. 46, sono fissate nella stessa misura dei canoni demaniali di
concessione determinati con D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e convertito con legge
1° dicembre 1981, n. 692] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[Le
aliquote fissate con la presente legge avranno applicazione contestuale
all'adeguamento dei canoni demaniali cui si riferiscono] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 3, comma 1,
lett. d), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.