L.R.
2 aprile 1982, n. 13 (1).
Norme
per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica
nella regione Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 1982, n. 20.
Articolo
unico
La
licenza per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'art.
19, primo comma, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha validità per il
territorio con riferimento al quale l'abilitazione è stata conseguita ed
attestata con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo la disciplina
di cui al
R.D.L.
18 gennaio 1937, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.
La
licenza è rilasciata:
a)
qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di un
singolo comune, dal comune stesso;
b)
qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di
più comuni di uno stesso Comprensorio turistico, dal comune con maggior numero
di abitanti;
c)
dal comune capoluogo di regione, in tutti gli altri casi.