L.R. 2 aprile 1982, n. 13 (1).

Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 aprile 1982, n. 20.

 

 

Articolo unico

 

La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'art. 19, primo comma, n. 2 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha validità per il territorio con riferimento al quale l'abilitazione è stata conseguita ed attestata con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo la disciplina di cui al

R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

La licenza è rilasciata:

a) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di un singolo comune, dal comune stesso;

b) qualora l'abilitazione sia stata conseguita con riferimento al territorio di più comuni di uno stesso Comprensorio turistico, dal comune con maggior numero di abitanti;

c) dal comune capoluogo di regione, in tutti gli altri casi.